TRIBUNALE DI VARESE
Ord. 16 giugno 2000
Il G.D.
- a scioglimento della riserva che precede,
- sul ricorso ex articolo 700 Cpc presentato dai Signori XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX ed XXXXXX, diretto ad ottenere in via d'urgenza l'ordine alla XXXXXX S.P.A. - succeditrice a titolo particolare di XXXXXX s.p.a. in quanto conferitaria dal ramo d'azienda relativo alla rete di trasmissione elettrica - di disattivare l'impianto di trasmissione elettrica sito a distanza ravvicinata dalle loro abitazioni in XXXXXX, da cui deriverebbero intollerabili immissioni elettromagnetiche in grado di arrecare grave pregiudizio alla salute;
- sentite le parti ed i loro difensori;
- letti gli atti ed esaminati i documenti versati,
- esperita consulenza tecnica d'ufficio sull'intensità del campo magnetico nelle abitazioni dei ricorrenti,
osserva
i ricorrenti hanno denunciato il pericolo per la salute loro e delle loro famiglie derivante di un tronco di elettrodotto di 132 Kv appoggiato sul terreno di uno di loro gravato di apposita servitù, posto a solo otto metri dalla abitazione più vicina.
Hanno dedotto la violazione delle prescrizioni del D.P.C.M. 23 aprile 92 che impone per il tipo di impianto in considerazione, la distanza minima di dieci metri dai fabbricati adibiti ad abitazione. Hanno affermato in ogni caso il rischio per la propria salute derivante dalle immissioni indotte dall'impianto, osservando che il limite di induzione di 100 microtesla stabilito dalla norma citata per i luoghi in cui attendibilmente individui della popolazione trascorrano una parte significativa della giornata non è in grado di fornire protezione contro i pericoli da esposizione a campi elettromagnetici evidenziati da studi scientifici di carattere epidemionologico. Hanno infine denunciato l'intenzione dell'ente preposto alla gestione della rete elettrica di potenziare gli impianti in questione con l'installazione di nuovo elettrodotti negli stessi luoghi.
La resistente ha negato di avere intrapreso attività volte ad intensificare la trasmissione di energia elettrica nei luoghi ove vivono i ricorrenti; ha affermato che le distanze minime stabilite dal DPCM del 92 - peraltro solo in relazione agli impianti di nuova costruzione - non hanno valore sanitario, ma solo quello pratico di garantire il rispetto dei limiti alla induzione stabilite della medesima legge, cosicché la loro violazione è irrilevante nella misura in cui il campo magnetico rientri comunque nei valori prescritti. Infine hanno negato la evidenza scientifica di rischi per la salute umana in presenza di immissione elettromagnetiche inferiori alla soglia di 100 microtesia di cui alla normativa richiamata.
E' intervenuto volontariamente nel procedimento il Gestore della XXXXXX s.p.a. interessato alla vicenda in quanto concessionario ex lege delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica l'articolo 3 del D.Lgs 16 marzo 99 n. 79, che ha aderito, ripercorrendone il contenuto, alle argomentazioni proposte dalla società resistente.
Sulla base della particolare delicatezza della materia e della rilevanza dei diritti di ci si è denunciata la compressione, su richiesta dei ricorrenti, onde disporre di dati giudizialmente accertati sulla consistenza della situazione dedotta a giudizio, si è proceduto a rilevazione a mezzo ausiliario tecnico dei valori di campo magnetico esistenti nelle abitazioni dei ricorrenti.
All'esito delle indagini descritte è possibile affermare - secondo il canone di accertamento sommario peculiare dalla presente fase di giudizio - la inesistenza dei presupposti di presumibile fondatezza nel merito della domanda spiegata.
Bisogna in primo luogo affermare l'irrilevanza delle censure relative alla distanza dell'impianto incriminato dalle abitazioni dei ricorrenti: appare in merito decisiva la condivisibile interpretazione del disposto dell'articolo 4 D.P.C.M. 23 aprile 92 fornita dal T.A.R. Toscana nella sentenza 523/98 del 3 novembre 98; la regolamentazione delle distanze non ha valore prescrittivo autonomo, ma solo in quanto strumento utile a garantire il rispetto del limite di introduzione determinato nel medesimo articolato, oggetto principale ed esclusivo dell'intervento regolamentare indubbiamente volto alla tutela della diritto alla salute del cittadino, eventualmente minacciato dall'attività immissiva conseguente alla trasmissione elettrica, e criterio unico finale di valutazione della legittimità degli impianti.
La conclusione è che l'esame della fattispecie implica esclusivamente la valutazione dell'esistenza dei pericoli per la loro salute denunciati dai
ricorrenti, sulla base delle più accreditate acquisizione scientifiche.
Dall’esame della letteratura disponibile è possibile fornire al quesito risposta negativa.
La consulenza tecnica ha registrato – nelle condizioni di massima intensità del campo, dovuta a maggiore quantità di corrente negli elettrodi – il valore massimo di induzione tra tutti quelli rilevati di 1,2 microtesla di picco, cioè su una scala di valore eterogenea rispetto a quella utilizzata nel D.P.C.M. del 1992, per essere ricondotto alla quale il dato deve essere diviso per la radice quadrata di due, con un risultato, reso omogeneo alla scala utilizzata dal legislatore, inferiore al valore di 1 microtesla – in via esemplificativa si precisa che il valore di cento microtesla dal DPCM corrisponde a 141 di valore di picco.
L’inquinamento elettromagnetico rilevato nelle abitazione dei ricorrenti è pertanto più di cento volte inferiore stabilito dalla normativa richiamata.
E’ stato messo l’idoneità di detto limite a tutelare la salute degli immessi dai rischi alla salute cd. “di lungo periodo”, dipendenti cioè dalla esposizione prolungata, con riferimento a patologie di natura cancerogena e leucemia, soprattutto per i minori.
La documentazione prodotta dalla società resistente, proveniente dalle più prestigiose ed autorevoli istituzioni sanitarie pubbliche e private consente di concludere che non esiste evidenza scientifica della pericolosità dell’induzione elettromagnetica a ridotta intensità.
Basti in proposito la raccomandazione del 12 luglio 1999 della Unione Europea, che, nell’allegato 1 al punto B) specifica che “ i limiti di base ed i livelli di riferimento per limitare l’esposizione sono stati elaborati sulla scorta di un approfondito esame di tutta la letteratura scientifica pubblicata.”, che “la presente raccomandazione implicitamente contempla gli eventuali effetti a lungo termine..”, o conclude suggerendo un limite all’esposizione a campi magnetici a quello della legislazione italiana (cfr. tabella 2).
Nello stesso senso le affermazioni contenute nelle linee giuda IRPA/INIRC – organizzazione internazionale riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità – del 1989 (sub doc. 3 fascicolo interveniente), nella comunicazione ICNIRP del 1 maggio 1993, nella relazione dell’Istituto Superiore di Sanità del 1998, nella nota del Ministro della Sanità del 29 giugno 1996 (docc. 7,9 e 10 fascicolo resistente).
Sulla base di studi epidemiologici si è affermata una relazione statistica tra la elevata esposizione ai campi magnetici di rete e l’insorgere di patologie tumorali (doc 8 fasc. ricorrente), in particolare leucemie infantili. Anche nel settore epidemiologico, tuttavia, le evidenza sembrano tutt’altro che conclusive; a prescindere dalla opinabilità intrinseca del metodo di indagine, esistono conclusioni difformi. Ad esempio la prestigiosa rivista anglosassone The Lancet ha pubblicato uno studio epidemiologico (doc 17 fasc. resistente) che conclude:”questo studio non fornisce alcuna evidenza che l’esposizione ai campi magnetici, in associazione con la fornitura di energia elettrica nel Regno Unito aumenti i rischi di leucemia del sistema nervoso centrale dell’infanzia, o qualsiasi altro tipo di cancro infantile”.
Il recentissimo promemoria dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (doc. 22 fascicolo resistente) richiama gli studi epidemiologici che “suggeriscono l’esistenza di deboli correlazioni tra l’esposizione a campi magnetici e patologie nell’uomo”, da atto che “molti degli stessi studi epidemiologici presentano diversi problemi, tra cui una insoddisfacente definizione dell’esposizione”, e riferisce delle conclusioni raggiunte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche negli Stati Uniti nel 1997 – il complesso di dati disponibili non dimostrano che l’esposizione costituisca un rischio per la salute umana – e le affermazioni contenute nelle linee guida ICNIRP (commissione internazionale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti) del 1998 – “i risultati degli studi epidemiologici su esposizione a campi elettromagnetici e patologie neoplastiche non sono tali da costituire una base scientifica su cui fondare le linee guida per l’esposizione”.
E’ evidente che, come sottolineato dalla decisione del Tribunale di Milano del 7 ottobre 1999, attesa la pecularietà di suprema rilevanza del diritto costituzionale alla salute, è inevitabile un approccio cautelativo atto a garantire ai cittadini condizioni di vita utili a prevenire l’insorgere delle gravi patologie tenute; d’altra parte è necessario che sia ragionevolmente individuabile su base scientifica, un apprezzabile profilo di rischio per la salute nelle condizioni denunciate, onde evitare che il principio di cautela si trasformi in indimostrata petizione di principio suscettibile di applicazioni arbitrarie.
Sulla base della esposizione della situazione attuale delle conoscenze fin ora condotta, è possibile concludere in via di ragionevolezza che non esiste alcuna evidenza certa della correlazione tra immissioni elettromagnetiche al di sotto dei limiti stabiliti dal D.P.M. 1992 e rischi per la salute umana.
L’approccio cautelativo necessario in relazione ai beni della vita di cui si teme la compressione, può condurre a valorizzare in massimo grado le affermazioni contenute nei pochi e discussi studi epidemionologici che affermano il contrario, con la conseguenza di - in via di mera ragionevolezza - ritenere opportuno potenziare ulteriormente la soglia di tutela fornita dall'ordinamento, intervenendo sulle fattispecie in cui sia rilevabile un dato di induzione che, pure nei limiti di legge, si manifesti per intensità tale da avvicinarsi alla soglia del rischio conosciuto, o sia comunque obbiettivamente di dimensioni significative.
Nella specie i relativi rilievi hanno accertato un livello di campo elettromagnetico più di cento volte inferiore a quello di legge - l'unico di cui è provata la pericolosità - così limitato quindi da non potere essere considerato dannoso secondo alcun accettabile criterio cautelativo.
Per i motivi esposti la domanda cautelare deve essere rigettata, mancando la prova del presupposto di fondamento della domanda nel merito, e cioè il diritto alla tutela giudiziaria, conseguente al rischio concreto di compressione del diritto alla salute.
Non può esser accolta neppure la domanda subordinata di inibire l'installazione di ulteriori lavori di elettroconduzione nei medesimi luoghi, dei quali non è possibile, allo stato, valutare l'impatto sulla salubrità dell'ambiente in cui i ricorrenti vivono, rilevato peraltro che gli enti preposti hanno espressamente negato l'esistenza di simile progetto.
Attesa la natura della controversia si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.