R.G. 40797 / 98 MIS.CAUT.
Il Giudice designato
Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 27 ottobre 1999;
Letti gli atti di causa e le note autorizzate depositate dalle parti;
- ritenuto che, sulla base della espletata CTU, le cui risultanze sono
pienamente condivisibili in quanto esente da vizi logici e tecnici ed
esaurientemente motivata, è emersa la sussistenza del fumus boni iuris non solo
con riferimento alle lamentate immissioni sonore, risultate superiori ai limiti
stabiliti dalla vigente normativa, ma anche rispetto alle immissioni elettriche
e magnetiche, risultate, per contro, entro i limiti previsti dalla legge.
Ritiene al riguardo il giudicante che, come specificato dal consulente d’ufficio
e sottolineato dai ricorrenti nei propri scritti difensivi e nelle perizie di
parte prodotte, può dirsi ormai dato di comune esperienza scientifica che le
onde elettromagnetiche comportino ripercussioni negative sulla salute umana,
tanto più trattandosi di persone che, in quanto abitanti nell’appartamento
sovrastante il locale in cui è allocato l’impianto da cui si propagano dette
onde, sono costrette a subire l’influenza dei campi magnetici continuativamente
e per lunghi periodi di tempo. Ne consegue che, nella presente fase cautelare
può ritenersi sufficientemente accertato il nesso causale tra la propagazione
delle onde elettromagnetiche in argomento e il pericolo di danno grave alla
salute dei ricorrenti.
Deve pertanto ordinarsi all’azienda resistente l’immediata cessazione
dell’attività esercitata nel locale condominiale in cui è allocata la cabina
elettrica da cui emanano le immissioni accertate, cessazione che l’XXXXX
porrà in essere, ovviamente dopo aver provveduto ad assicurare altrimenti, in
tempi rapidi, il servizio di fornitura dell’energia elettrica nella zona
attualmente servita dalla cabina in oggetto.
- ritenuto che sussiste altresì il periculum in mora, in quanto ricorre
l’esigenza, non procrastinabile, di impedire che il diritto alla salute dei
ricorrenti, possa continuare ad essere leso, ovvero solo minacciato,
dall’attività svolta dall’XXXXX;
che pertanto sussistono tutti i requisiti normativamente previsti per
l’accoglimento del ricorso in esame;
P.Q.M.
Visto l’art. 700 c.p.c.;
ORDINA all’XXXXX
S.p.a. l’immediata cessazione dell’attività di fornitura dell’energia elettrica
esercitata mediante la cabina elettrica allocata nel locale condominiale di via
XXXXX
–Roma;
condanna la società resistente alle spese del presente procedimento, che liquida
in favore dei ricorrenti in complessive £ 2.180.000, di cui £ 1.200.000 per
onorari e £ 750.000 per diritti di procuratore, oltre accessori nella misura di
legge. Pone a carico dell’XXXXX
le spese di CTU, come liquidate dal giudice con separato provvedimento.
Fissa il termine di gg. 30 dalla comunicazione della presente ordinanza per
l’inizio del giudizio di merito.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Roma, 5 novembre 1999