D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230,
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230,
Attuazione delle direttive
Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/64, 92/3
in materia di radiazioni
ionizzanti.
integrato con il
D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241
Attuazione della direttiva
96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei
lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti
integrato e corretto con il
D.Lgs 9 maggio 2001, n. 257
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio
2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in
materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori
contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli artt. 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 212, ed in particolare l'art. 4, recante
delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio nn.
80/836/Euratom, 84/467/Euratom e 84/466/Euratom in materia di tutela
dalle radiazioni ionizzanti per i lavoratori, la popolazione e le
persone sottoposte ad esami e interventi medici;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'art. 41,
recante proroga del termine della delega legislativa contemplata
dall'art. 4 della citata legge n. 212 del 1990, nonché delega al Governo
per l'attuazione della direttiva n. 89/618/Euratom in materia di
informazione della popolazione per i casi di emergenza radiologica;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 6,
recante proroga del termine della delega legislativa contemplata
dall'art. 41 della legge n. 142 del 1992, nonché delega al Governo per
l'attuazione delle direttive del Consiglio nn. 90/641/Euratom e
92/3/Euratom, in materia, rispettivamente, di protezione operativa dei
lavoratori esterni dai rischi di radiazioni ionizzanti e di sorveglianza
e di controllo delle spedizioni trasfrontaliere di residui radioattivi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione dell'11 gennaio 1995;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome;
Sentiti l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA),
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL), l'Istituto superiore di sanità (ISS), il Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR) e l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA);
Sentito il Consiglio interministeriale di coordinamento e di consultazione
per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione
sanitaria della popolazione e dei lavoratori, di cui all'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 16 marzo 1995;
Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica,
incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro
dei lavori pubblici e dell'ambiente e del Ministro della sanità, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli
affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
Emana
il
seguente decreto legislativo:
Capo I
CAMPO DI APPLICAZIONE
PRINCIPI GENERALI DI
PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
Art. 1 - Campo di
applicazione
1. Le disposizioni del presente
decreto si applicano:
a)
alla costruzione, all'esercizio ed alla disattivazione degli impianti
nucleari;
"b) a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto
a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una
sorgente naturale nei casi in cui i radionuclidi naturali siano o siano
stati trattati per le loro proprietà radioattive fissili o fertili e
cioè :
1) alla produzione, trattamento, manipolazione,
detenzione, deposito, trasporto, importazione, esportazione, impiego,
commercio, cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di
materie radioattive;
2) al funzionamento di macchine radiogene;
3) alle lavorazioni minerarie secondo la specifica
disciplina di cui al capo IV;".
"b-bis) alle attività lavorative diverse dalle pratiche
di cui ai punti 1, 2 e 3 che implicano la presenza di sorgenti naturali
di radiazioni, secondo la specifica disciplina di cui al capo III bis;
b-ter) agli interventi in caso di emergenza radiologica
o nucleare o in caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di
un'emergenza oppure di una pratica o di un'attività lavorativa non più
in atto, secondo la specifica disciplina di cui al capo X.";
"1 bis. Il
presente decreto non si applica all’esposizione al radon nelle
abitazioni o al fondo naturale di radiazione, ossia non si applica né ai
radionuclidi contenuti nell’organismo umano, né alla radiazione cosmica
presente al livello del suolo, né all’esposizione in superficie ai
radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata. Dal campo
di applicazione sono escluse le operazioni di aratura, di scavo o di
riempimento effettuate nel corso di attività agricole o di costruzione,
fuori dei casi in cui dette operazioni siano svolte nell’ambito di
interventi per il recupero di suoli contaminati con materie
radioattive.";
2. Le
condizioni per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto
definite nell'allegato I sono aggiornate, in relazione agli sviluppi
della tecnica ed alle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea,
con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri dell'ambiente e della sanità, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della
previdenza sociale e per la funzione pubblica, sentita l'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), l'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro (ISPESL), l'Istituto
superiore di sanità (ISS) e la Conferenza Stato Regioni. Con gli stessi
decreti sono altresì individuate, in relazione agli sviluppi della
tecnica ed alle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea,
specifiche modalità di applicazione per attività e situazioni
particolari, tra le quali quelle che comportano esposizioni a sorgenti
naturali di radiazioni.
"2 bis. In
attesa dell’emanazione dei decreti di cui al comma 2 le condizioni di
applicazione sono quelle fissate negli allegati I e I bis.
2 ter. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare
entro i termini di applicazione dell’articolo 10 ter, commi 1 e 3,
secondo la procedura di cui al comma 2, i valori dei livelli di azione
di cui all’allegato 1 bis, paragrafo 4, sono aggiornati in base alle
indicazioni dell’Unione europea e agli sviluppi della tecnica.".
"Art. 2 - Principi concernenti le pratiche
1. Nuovi tipi
o nuove categorie di pratiche che comportano un'esposizione alle
radiazioni ionizzanti debbono essere giustificati, anteriormente alla
loro prima adozione o approvazione, dai loro vantaggi economici, sociali
o di altro tipo rispetto al detrimento sanitario che ne può derivare.
2. I tipi o le
categorie di pratiche esistenti sono sottoposti a verifica per quanto
concerne gli aspetti di giustificazione ogniqualvolta emergano nuove ed
importanti prove della loro efficacia e delle loro conseguenze.
3. Qualsiasi
pratica deve essere svolta in modo da mantenere l’esposizione al livello
più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici
e sociali.
4. La somma
delle dosi derivanti da tutte le pratiche non deve superare i limiti di
dose stabiliti per i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e
gli individui della popolazione.
5. Il
principio di cui al comma 4 non si applica alle seguenti esposizioni:
a) esposizione di pazienti nell’ambito di un esame
diagnostico o di una terapia che li concerne;
b) esposizione di persone che coscientemente e
volontariamente collaborano a titolo non professionale al sostegno e
all’assistenza di pazienti sottoposti a terapia o a diagnosi medica;
c) esposizione di volontari che prendono parte a
programmi di ricerca medica o biomedica, essendo tale esposizione
disciplinata da altro provvedimento legislativo;
d) esposizioni disciplinate in modo particolare dal
presente decreto e dai relativi provvedimenti applicativi.
6. In
applicazione dei principi generali di cui ai commi 3 e 4, con i decreti
di cui all’articolo 1, comma 2, sono esentate dalle disposizioni del
presente decreto, senza ulteriori motivazioni, le pratiche che
soddisfino congiuntamente il principio di cui al comma 1, ed i seguenti
criteri di base:
a) i rischi radiologici causati agli individui dalla
pratica devono essere sufficientemente ridotti da risultare trascurabili
ai fini della regolamentazione;
b) l’incidenza radiologica collettiva della pratica deve
essere sufficientemente ridotta da risultare trascurabile ai fini della
regolamentazione nella maggior parte delle circostanze;
c) la pratica deve essere intrinsecamente senza
rilevanza radiologica, senza probabilità apprezzabili che si verifichino
situazioni che possono condurre all’inosservanza dei criteri definiti
nelle lettere a) e b).”
Capo II
DEFINIZIONI
Art. 3 - Rinvio ad altre
definizioni
1.
Per l'applicazione del presente decreto, valgono, in quanto nello stesso
o nei provvedimenti di applicazione non diversamente disposto, le
definizioni contenute nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
comprese quelle relative alla responsabilità civile, nonché le
definizioni contenute negli articoli seguenti, e quelle di cui all'art.
2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Gli
articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono
sostituiti dal seguente:
“Art. 4 – Definizioni
(Nota: il
presente articolo sostituisce gli artt. 4, 5 e 6 del D.Lgs. 230/95)
Ai fini
dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) acceleratore: apparecchio o impianto in cui sono
accelerate particelle e che emette radiazioni ionizzanti con energia
superiore a un mega electron volt (1 MeV);
b) apprendista: persona che riceve in un’impresa
un’istruzione e una formazione allo scopo di esercitare un mestiere
specifico;
c) attivazione: processo per effetto del quale un
nuclide stabile si trasforma in radionuclide, a seguito di irradiazione
con particelle o con raggi gamma ad alta energia del materiale in cui è
contenuto;
d) attività (A): quoziente di dN diviso per dt, in cui
dN è il numero atteso di transizioni nucleari spontanee di una
determinata quantità di un radionuclide da uno stato
particolare di energia in un momento determinato, nell'intervallo di
tempo dt;
e) autorità competente: quella indicata nelle specifiche
disposizioni;
f) becquerel (Bq): nome speciale dell'unità di attività
(A); un becquerel equivale ad una transizione per secondo.
1 Bq = 1 s -¹
I fattori di conversione da utilizzare quando l'attività
è espressa in curie (Ci) sono i seguenti:
1 Ci = 3,7 x 10¹º Bq (esattamente)
1 Bq = 2,7027x 10 -¹¹ Ci;
g) combustibile nucleare: le materie fissili impiegate o
destinate ad essere impiegate in un impianto nucleare; sono inclusi
l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso
l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di
composto chimico ed ogni altra materia fissile che sarà qualificata come
combustibile con decisione del Comitato direttivo dell'Agenzia per
l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE);
h) contaminazione radioattiva: contaminazione di una
matrice, di una superficie, di un ambiente di vita o di lavoro o di un
individuo, prodotta da sostanze radioattive. Nel caso particolare del
corpo umano, la contaminazione radioattiva include tanto la
contaminazione esterna quanto la contaminazione interna, per qualsiasi
via essa si sia prodotta;
i) datore di lavoro di impresa esterna: soggetto che,
mediante lavoratori di categoria A, effettua prestazioni in una o più
zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in
genere, gestiti da terzi; non rientrano nella presente definizione i
soggetti la cui attività sia la sola a determinare la costituzione di
una o più zone controllate presso le installazioni dei terzi, ai quali
soggetti si applicano le disposizioni generali del presente decreto;
l) detrimento sanitario: stima del rischio di riduzione
della durata e della qualità della vita che si verifica in una
popolazione a seguito dell'esposizione a radiazioni ionizzanti. Essa
include la riduzione derivante da effetti somatici, cancro e gravi
disfunzioni genetiche;
m) dose: grandezza radioprotezionistica ottenuta
moltiplicando la dose assorbita (D) per fattori di modifica determinati
a norma dell'articolo 96, al fine di qualificare il significato della
dose assorbita stessa per gli scopi della radioprotezione;
n) dose assorbita (D): energia assorbita per unità di
massa e cioè il quoziente di dE diviso per dm, in cui dE è l'energia
media ceduta dalle radiazioni ionizzanti alla materia in un elemento
volumetrico e dm la massa di materia contenuta in tale elemento
volumetrico; ai fini del presente decreto, la dose assorbita indica la
dose media in un tessuto o in organo. L’unità di dose assorbita è il
gray;
o) dose efficace (E): somma delle dosi equivalenti nei
diversi organi o tessuti, ponderate nel modo indicato nei provvedimenti
di applicazione, l’unità di dose efficace è il sievert;
p) dose efficace impegnata(E(t)): somma delle dosi
equivalenti impegnate nei diversi organi o tessuti HT(t) risultanti
dall’introduzione di uno o più radionuclidi, ciascuna moltiplicata per
il fattore di ponderazione del tessuto wT ; la dose efficace impegnata
E(t) è definita da :
dove t indica il numero di anni per i quali è effettuata
l’integrazione; l’unità di dose efficace impegnata è il sievert;
q)dose impegnata: dose ricevuta da un organo o da un
tessuto, in un determinato periodo di tempo, in seguito all'introduzione
di uno o più radionuclidi;
r)dose equivalente(HT): dose assorbita media
in un tessuto o organo T, ponderata in base al tipo e alla qualità della
radiazione nel modo indicato nei provvedimenti di applicazione; l’unità
di dose equivalente è il sievert;
s)dose equivalente impegnata: integrale rispetto al
tempo dell’intensità di dose equivalente in un tessuto o organo T che
sarà ricevuta da un individuo, in quel tessuto o organo T, a seguito
dell’introduzione di uno o più radionuclidi; la dose equivalente
impegnata è definita da:
per una singola introduzione di attività al tempo t0
dove t0 è il tempo in cui l’introduzione, HT (t)
è l’intensità di dose equivalente nell’organo o nel tessuto T al tempo
t
, t è il periodo di tempo, espresso in anni, su cui avviene
l’integrazione; qualora t non sia indicato, si intende un periodo di 50
anni per gli adulti e un periodo fino all’età di 70 anni per i bambini;
l’unità di dose equivalente impegnata è il sievert;
t) emergenza: una situazione che richiede azioni urgenti
per proteggere lavoratori, individui della popolazione ovvero l’intera
popolazione o parte di essa;
u) esperto qualificato: persona che possiede le
cognizioni e l'addestramento necessari sia
per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di
carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il
corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire
tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la
sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione.
La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel
presente decreto;
v) esposizione: qualsiasi esposizione di persone a
radiazioni ionizzanti. Si distinguono:
1)
l'esposizione esterna: esposizione prodotta da sorgenti situate
all'esterno dell'organismo;
2)
l'esposizione interna: esposizione prodotta da sorgenti introdotte
nell'organismo;
3)
l'esposizione totale: combinazione dell'esposizione esterna e
dell'esposizione interna;
z) esposizione accidentale: esposizione di singole
persone a carattere fortuito e involontario;
2. Inoltre si
intende per:
a) esposizione d'emergenza: esposizione giustificata in
condizioni particolari per soccorrere individui in pericolo, prevenire
l'esposizione di un gran numero di persone o salvare un'installazione di
valore e che può provocare il superamento di uno dei limiti di dose
fissati per i lavoratori esposti;
b) esposizione parziale: esposizione che colpisce
soprattutto una parte dell'organismo o uno o più organi o tessuti,
oppure esposizione del corpo intero considerata non omogenea;
c) esposizione potenziale: esposizione che, pur non
essendo certa, ha una probabilità di verificarsi prevedibile in
anticipo;
d) esposizione soggetta ad autorizzazione speciale:
esposizione che comporta il superamento di uno dei limiti di dose
annuale fissati per i lavoratori esposti, ammessa in via eccezionale
solo nei casi indicati nel decreto di cui all'articolo 82;
e) fondo naturale di radiazioni: insieme delle
radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, sia terrestri
che cosmiche, sempreché l'esposizione che ne risulta non sia accresciuta
in modo significativo da attività umane;
f) gestione dei rifiuti: insieme delle attività
concernenti i rifiuti: raccolta, cernita, trattamento e condizionamento,
deposito, trasporto, allontanamento e smaltimento nell'ambiente;
g) gray (Gy): nome speciale dell'unità di dose assorbita
1 Gy =1 J Kg-¹
I fattori di conversione da utilizzare quando la dose
assorbita è espressa in rad sono i seguenti:
1 rad = 10-² Gy
1 Gy = 100 rad;
h) gruppi di riferimento (gruppi critici) della
popolazione: gruppi che comprendono persone la cui esposizione è
ragionevolmente omogenea e rappresentativa di quella degli individui
della popolazione maggiormente esposti, in relazione ad una determinata
fonte di esposizione;
i) incidente: evento imprevisto che provoca danni ad
un'installazione o ne perturba il buon funzionamento e può comportare,
per una o più persone, dosi superiori ai limiti;
l) intervento: attività umana intesa a prevenire o
diminuire l'esposizione degli individui alle radiazioni dalle sorgenti
che non fanno parte di una pratica o che sono fuori controllo per
effetto di un incidente, mediante azioni sulle sorgenti, sulle vie di
esposizione e sugli individui stessi;
m) introduzione: attività dei radionuclidi che penetrano
nell’organismo provenienti dall'ambiente esterno;
n) lavoratore esterno: lavoratore di categoria A che
effettua prestazioni in una o più zone controllate di impianti,
stabilimenti, laboratori, installazioni in genere gestiti da terzi in
qualità sia di dipendente, anche con contratto a termine, di una impresa
esterna, sia di lavoratore autonomo, sia di apprendista o studente;
o) lavoratori esposti: persone sottoposte, per
l'attività che svolgono, a un'esposizione che può comportare dosi
superiori ai pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico. Sono
lavoratori esposti di categoria A i lavoratori che, per il lavoro che
svolgono, sono suscettibili di ricevere in un anno solare una dose
superiore a uno dei pertinenti valori stabiliti con il decreto di cui
all'articolo 82; gli altri lavoratori esposti sono classificati in
categoria B;
p) limiti di dose: limiti massimi fissati per le dosi
derivanti dall'esposizione dei lavoratori, degli apprendisti, degli
studenti e delle persone del pubblico alle radiazioni ionizzanti causate
dalle attività disciplinate dal presente decreto. I limiti di dose si
applicano alla somma delle dosi ricevute per esposizione esterna nel
periodo considerato e delle dosi impegnate derivanti dall'introduzione
di radionuclidi nello stesso periodo;
q) livelli di allontanamento: valori, espressi in
termini di concentrazioni di attività o di attività totale, in relazione
ai quali possono essere esentati dalle prescrizioni di cui al presente
decreto le sostanze radioattive o i materiali contenenti sostanze
radioattive derivanti da pratiche soggette agli obblighi previsti dal
decreto;
r) livello di intervento: valore di dose oppure valore
derivato, fissato al fine di predisporre interventi di radioprotezione;
s) materia radioattiva: sostanza o insieme di sostanze
radioattive contemporaneamente presenti Sono fatte salve le particolari
definizioni per le materie fissili speciali, le materie grezze, i
minerali quali definiti dall'articolo 197 del trattato che istituisce la
Comunità europea dell'energia atomica e cioè le materie fissili
speciali, le materie grezze e i minerali nonché i combustibili nucleari;
t) materie fissili speciali: il plutonio 239, l'uranio
233, l'uranio arricchito in uranio 235
o 233; qualsiasi prodotto contenente uno o più degli isotopi
suddetti e le materie fissili che saranno definite dal Consiglio delle
Comunità europee; il termine "materie fissili speciali" non si applica
alle materie grezze;
u) materie grezze: l'uranio contenente la mescolanza di
isotopi che si trova in natura, l'uranio in cui il tenore di uranio 235
sia inferiore al normale, il torio, tutte le materie summenzionate sotto
forma di metallo, di leghe, di composti chimici o di concentrati,
qualsiasi altra materia contenente una o più delle materie summenzionate
con tassi di concentrazione definiti dal Consiglio delle Comunità
europee;
v) matrice: qualsiasi sostanza o materiale che può
essere contaminato da materie radioattive; sono ricompresi in tale
definizione le matrici ambientali e gli alimenti;
z) matrice ambientale: qualsiasi componente
dell'ambiente, ivi compresi aria, acqua e suolo.
3. Inoltre, si
intende per:
a) medico autorizzato: medico responsabile della
sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e
specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità
stabilite nel presente decreto;
b) minerale: qualsiasi minerale contenente, con tassi di
concentrazione media definita dal Consiglio delle Comunità europee,
sostanze che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e
fisici appropriati le materie grezze;
c) persone del pubblico: individui della popolazione,
esclusi i lavoratori, gli apprendisti e gli studenti esposti in ragione
della loro attività e gli individui durante l’esposizione
di cui
all’articolo 2, comma 5 lettere a) e b);
d) popolazione nel suo insieme: l'intera popolazione,
ossia i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e le persone
del pubblico;
e) pratica: attività umana che è suscettibile di
aumentare l'esposizione degli individui alle radiazioni provenienti da
una sorgente artificiale, o da una sorgente naturale di radiazioni, nel
caso in cui radionuclidi naturali siano trattati per le loro proprietà
radioattive, fissili o fertili, o da quelle sorgenti naturali di
radiazioni che divengono soggette a disposizioni del presente decreto ai
sensi del capo III bis. Sono escluse le esposizioni dovute ad interventi
di emergenza;
f) radiazioni ionizzanti o radiazioni: trasferimento di
energia in forma di particelle o onde elettromagnetiche con lunghezza di
onda non superiore a 100 nm o con frequenza non minore di 3·1015
Hz in grado di produrre ioni
direttamente o indirettamente.
g) riciclo: la cessione deliberata di materiali a
soggetti al di fuori dell’esercizio di pratiche di cui ai capi IV, VI e
VII, al fine del reimpiego dei materiali stessi attraverso lavorazioni;
h) riutilizzazione: la cessione deliberata di materiali
ai soggetti di cui alla lettera g) al fine del loro reimpiego diretto,
senza lavorazioni;
i) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radioattiva,
ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui
non è previsto il riciclo o la riutilizzazione;
l) servizio riconosciuto di dosimetria individuale:
struttura riconosciuta idonea alle rilevazioni delle letture dei
dispositivi di sorveglianza dosimetrica individuale, o alla misurazione
della radioattività nel corpo umano o nei campioni biologici. L'idoneità
a svolgere tali funzioni è riconosciuta secondo le procedure stabilite
nel presente decreto;
m) sievert (Sv): nome speciale dell'unità di dose
equivalente o di dose efficace.
Le
dimensioni del sievert sono J kg –1.
Quando la dose equivalente o la dose efficace sono
espresse in rem valgono le seguenti relazioni:
1 rem = 10 –2 Sv
1 Sv = 100 rem
n) smaltimento: collocazione dei rifiuti, secondo
modalità idonee, in un deposito, o in un determinato sito, senza
intenzione di recuperarli;
o) smaltimento nell'ambiente: immissione pianificata di
rifiuti radioattivi nell'ambiente in condizioni controllate, entro
limiti autorizzati o stabiliti dal presente decreto;
p) sorgente artificiale: sorgente di radiazioni diversa
dalla sorgente naturale di radiazioni;
q) sorgente di radiazioni: apparecchio generatore di
radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o materia radioattiva,
ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, dei
quali, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l'attività,
o la concentrazione di radionuclidi o l'emissione di radiazioni;
r) sorgente naturale di radiazioni: sorgente di
radiazioni ionizzanti di origine naturale, sia terrestre che cosmica;
s) sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non
corrisponde alle caratteristiche o ai requisiti della sorgente
sigillata;
t) sorgente sigillata: sorgente formata da materie
radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto
inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una
resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego,
dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle
norme di buona tecnica applicabili;
u) sorveglianza fisica: l'insieme dei dispositivi
adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati,
delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall'esperto
qualificato al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori
e della popolazione;
v) sorveglianza medica: l'insieme delle visite mediche,
delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti
sanitari adottati dal medico, al fine di garantire la protezione
sanitaria dei lavoratori esposti;
z)sostanza radioattiva: ogni specie chimica contenente
uno o più radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si può
trascurare l'attività o la concentrazione.
4. Inoltre, si
intende per:
a) uranio arricchito in uranio 235 o 233: l'uranio
contenente sia l'uranio 235,
sia l'uranio 233, sia questi due isotopi, in quantità tali che il
rapporto tra la somma di questi due isotopi e l'isotopo 238 sia
superiore al rapporto tra isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio
naturale;
b) vincolo: valore di grandezza radioprotezionistica,
fissato per particolari condizioni ai sensi del presente decreto, ai
fini dell'applicazione del principio di ottimizzazione;
c) zona classificata: ambiente di lavoro sottoposto a
regolamentazione per motivi di protezione contro le radiazioni
ionizzanti. Le zone classificate possono essere zone controllate o zone
sorvegliate. E' zona controllata un ambiente di lavoro, sottoposto a
regolamentazione per motivi di protezione dalle radiazioni ionizzanti,
in cui si verifichino le condizioni stabilite con il decreto di cui
all'articolo 82 ed in cui l'accesso è segnalato e regolamentato. E' zona
sorvegliata un ambiente di lavoro in cui può essere superato in un anno
solare uno dei pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico e
che non è zona controllata.".
Art. 7 - Definizioni
concernenti particolari impianti nucleari e documenti relativi
1. Per l'applicazione del
presente decreto valgono le seguenti definizioni di particolari impianti
nucleari, documenti e termini relativi:
a)
reattore nucleare: ogni apparato destinato ad usi pacifici progettato od
usato per produrre una reazione nucleare a catena, capace di
autosostenersi in condizioni normali, anche in assenza di sorgenti
neutroniche;
b)
complesso nucleare sottocritico: ogni apparato progettato od usato per
produrre una reazione nucleare a catena, incapace di autosostenersi in
assenza di sorgenti di neutroni, in condizioni normali o accidentali;
c)
impianto nucleare di potenza: ogni impianto industriale, dotato di un
reattore nucleare, avente per scopo la utilizzazione dell'energia o
delle materie fissili prodotte a fini industriali;
d)
impianto nucleare di ricerca: ogni impianto dotato di un reattore
nucleare in cui l'energia o le materie fissili prodotte non sono
utilizzate a fini industriali;
e)
impianto nucleare per il trattamento di combustibili irradiati: ogni
impianto progettato o usato per trattare materiali contenenti
combustibili nucleari irradiati. Sono esclusi gli impianti costituiti
essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che contengono meno di
37 TBq (1000 curie) di prodotti di fissione e quelli a fini industriali
che trattano materie che non presentano un'attività di prodotti di
fissione superiore a 9,25 MBq (0,25 millicurie) per grammo di Uranio 235
ed una concentrazione di Plutonio inferiore a 10-6 grammi
per grammo di Uranio 235, i quali ultimi sono considerati aggregati agli
impianti di cui alla lettera f);
f)
impianto per la preparazione e per la fabbricazione delle materie
fissili speciali e dei combustibili nucleari: ogni impianto destinato a
preparare o a fabbricare materie fissili speciali e combustibili
nucleari; sono inclusi gli impianti di separazione isotopica. Sono
esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da laboratori per studi e
ricerche che non contengono più di 350 grammi di uranio 235 o di 200
grammi di Plutonio o Uranio 233 o quantità totale equivalente;
g)
deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari:
qualsiasi locale che, senza far parte degli impianti di cui alle lettere
precedenti, è destinato al deposito di materie fissili speciali o di
combustibili nucleari al solo scopo dell'immagazzinamento in quantità
totali superiori a 350 grammi di Uranio 235, oppure 200 grammi di
Plutonio o Uranio 233 o quantità totale equivalente;
h)
rapporto preliminare, rapporto intermedio e rapporto finale di
sicurezza: documenti o serie di documenti tecnici contenenti le
informazioni necessarie per l'analisi e la valutazione della
installazione e dell'esercizio di un reattore o impianto nucleare, dal
punto di vista della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria dei
lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni
ionizzanti, e contenenti inoltre una analisi ed una valutazione di tali
pericoli. In particolare i documenti debbono contenere una trattazione
degli argomenti seguenti:
1)
ubicazione e sue caratteristiche fisiche, meteorologiche, demografiche,
agronomiche ed ecologiche;
2)
edifici ed eventuali strutture di contenimento;
3)
descrizione tecnica dell'impianto nel suo insieme e nei suoi sistemi
componenti ausiliari, inclusa la strumentazione nucleare e non nucleare,
i sistemi di controllo e i dispositivi di protezione ed i sistemi di
raccolta, allontanamento e smaltimento (trattamento e scarico) dei
rifiuti radioattivi;
4)
studio analitico di possibili incidenti derivanti da mal funzionamento
di apparecchiature o da errori di operazione, e delle conseguenze
previste, in relazione alla sicurezza nucleare e alla protezione
sanitaria;
5)
studio analitico delle conseguenze previste, in relazione alla
protezione sanitaria, di scarichi radioattivi durante le fasi di normale
esercizio e in caso di situazioni accidentali o di emergenza;
6)
misure previste ai fini della prevenzione e protezione antincendio.
Il rapporto è denominato preliminare se riferito al
progetto di massima; finale, se riferito al progetto definitivo. Il
rapporto intermedio precede il rapporto finale e contiene le
informazioni, l'analisi e la valutazione di cui sopra è detto, con
ipotesi cautelative rispetto a quelle del rapporto finale;
i)
regolamento di esercizio: documento che specifica l'organizzazione e le
funzioni in condizioni normali ed eccezionali del personale addetto alla
direzione, alla conduzione e alla manutenzione di un impianto nucleare,
nonché alle sorveglianze fisica e medica della protezione, in tutte le
fasi, comprese quelle di collaudo, avviamento e disattivazione;
l)
manuale di operazione: l'insieme delle disposizioni e procedure
operative relative alle varie fasi di esercizio normale e di
manutenzione dell'impianto, nel suo insieme e nei suoi sistemi
componenti, nonché le procedure da seguire in condizioni eccezionali:
m)
specifica tecnica di prova: documento che descrive le procedure e le
modalità che debbono essere applicate per l'esecuzione della prova ed i
risultati previsti. Ogni specifica tecnica di prova, oltre una breve
descrizione della parte di impianto e del macchinario impiegato nella
prova, deve indicare:
1) lo scopo della prova;
2) la procedura della prova;
3) l'elenco dei dati da raccogliere durante la prova;
4) gli eventuali valori minimi e massimi previsti dalle variabili
considerate durante la prova;
n)
prescrizione tecnica: l'insieme dei limiti e condizioni concernenti i
dati e i parametri relativi alle caratteristiche e al funzionamento di
un impianto nucleare nel suo complesso e nei singoli componenti, che
hanno importanza per la sicurezza nucleare e per la protezione
sanitaria;
o)
registro di esercizio: documento sul quale si annotano i particolari
delle operazioni effettuate sull'impianto, i dati rilevati nel corso di
tali operazioni, nonché ogni altro avvenimento di interesse per
l'esercizio dell'impianto stesso;
p)
disattivazione: insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali,
da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo
spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio nel rispetto
dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della
popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque
al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica.
Capo III
ORGANI
Art. 8 - Consiglio
interministeriale di coordinamento e consultazione
1. E' istituito
presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un
Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i
problemi relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare, composto
dal direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base,
con funzioni di presidente, e da nove membri designati rispettivamente
in rappresentanza dei Ministeri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'interno, dell'ambiente, della difesa, del lavoro
e previdenza sociale, della sanità, dei trasporti e della navigazione,
della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il
coordinamento della protezione civile e dell'ANPA.
2. I
rappresentanti dei Ministeri debbono avere qualifica non inferiore a
dirigente.
3. Le
funzioni di segreteria del Consiglio sono esercitate da funzionari della
direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.
4. Il
presidente, in caso di assenza o impedimento, può delegare l'esercizio
delle funzioni al vice direttore generale delle fonti di energia e delle
industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
5. I
membri del Consiglio ed i segretari sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la durata di
quattro anni.
6. Il
Consiglio esprime parere sui progetti di disposizioni legislative e
regolamentari in materia di impiego pacifico dell'energia nucleare,
anche ai fini del coordinamento delle attività delle varie
amministrazioni in tale materia, ivi comprese quelle connesse con
l'applicazione del presente decreto.
7.
Per l'esame di particolari problemi, il presidente può istituire gruppi
di lavoro e può chiamare a far parte del Consiglio esperti designati da
pubbliche amministrazioni.
8.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato sono determinate le modalità di funzionamento del
Consiglio.
Art. 9 - Commissione
tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria
1. E'
istituita presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente una
Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria
dalle radiazioni ionizzanti composta da sedici esperti in questioni di
sicurezza nucleare o di protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti
o di difesa contro gli incendi, di cui:
a)
dodici designati rispettivamente dai Ministeri dell'interno,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici,
del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'ambiente, in
numero di due per ciascun Ministero;
b)
due designati dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA);
c)
due designati dall'ANPA.
2.
Qualora gli impianti interessino il demanio marittimo ed i porti, alla
Commissione sono aggregati due esperti designati rispettivamente dal
Ministero dei trasporti e della navigazione e dal Ministero della
difesa. Per le questioni che interessano una specifica regione o
provincia autonoma, alla Commissione è altresì aggregato un esperto
designato dalla regione o provincia autonoma stessa.
3.
Per le questioni relative alla applicazione della presente legge la cui
soluzione è connessa con altre di competenza dell'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza nel lavoro, dell'Istituto superiore di
sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche, del Ministero della
difesa e della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
il coordinamento della protezione civile è chiamato a far parte della
Commissione un esperto designato dalle rispettive amministrazioni.
4. La
Commissione esprime i pareri previsti dalla presente legge ai fini del
rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui al capo VII e della
predisposizione dei piani di emergenza di cui al capo X.
5. La
Commissione, quando richiesto, esprime pareri e presta collaborazione
alle amministrazioni dello Stato sui problemi tecnici relativi alla
sicurezza nucleare e alla protezione dei lavoratori e delle popolazioni
contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
6. I
membri della Commissione ed i componenti della relativa segreteria sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, durano
in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Il presidente,
scelto tra i predetti membri, è nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
7. Il
presidente invita, per speciali problemi, a partecipare ai lavori della
Commissione, senza diritto di voto, altri esperti, italiani o stranieri,
qualificati in particolari settori.
8.
Per la validità delle riunioni della Commissione occorre la presenza di
almeno dieci componenti.
9. Le
spese relative al funzionamento della commissione sono poste a carico
dell'ANPA, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 5, della legge 21 gennaio
1994, n. 61.
Art. 10 - Funzioni
ispettive
1. Oltre alle competenze delle
singole amministrazioni previste dalle disposizioni in vigore, comprese
quelle attribuite agli organi del Servizio sanitario nazionale, ed a
quelle stabilite nei capi IV, VIII e IX, le funzioni ispettive per
l'osservanza del presente decreto nonché, per quanto attiene alla
sicurezza nucleare ed alla protezione sanitaria, della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, sono attribuite all'ANPA, che le esercita a mezzo dei
propri ispettori.
2.
Gli ispettori di cui al comma 1 sono nominati con provvedimento del
presidente dell'ANPA stessa.
3.
Gli ispettori dell'ANPA hanno diritto all'accesso ovunque si svolgano le
attività soggette alla loro vigilanza e possono procedere a tutti gli
accertamenti che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la
protezione dei lavoratori, delle popolazioni e dell'ambiente. In
particolare possono:
a) richiedere dati ed informazioni al personale addetto;
b)
richiedere tutte le informazioni, accedere a tutta la documentazione,
anche se di carattere riservato e segreto, limitatamente alla sicurezza
nucleare ed alla radioprotezione;
c) richiedere la dimostrazione di efficienza di macchine e
apparecchiature;
d)
procedere agli accertamenti che si rendono necessari a loro giudizio ai
fini di garantire l'osservanza delle norme tecniche e delle prescrizioni
particolari formulate ai sensi del presente decreto.
4.
Copia del verbale di ispezione deve essere rilasciata all'esercente o a
chi lo rappresenta sul posto, i quali hanno diritto di fare inserire
proprie dichiarazioni. L'ispettore fa menzione nello stesso verbale
delle ragioni dell'eventuale assenza della sottoscrizione da parte
dell'esercente o del suo rappresentante.
5.
Nell'esercizio delle loro funzioni gli ispettori dell'ANPA sono
ufficiali di polizia giudiziaria.
6.
L'ANPA informa gli organi di vigilanza competenti per territorio degli
interventi effettuati.
"Capo III bis
ESPOSIZIONI DA ATTIVITA’ LAVORATIVE CON PARTICOLARI
SORGENTI NATURALI DI RADIAZIONI
Art. 10 bis -
Campo di applicazione
Le
disposizioni del presente capo si applicano alle attività lavorative
nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un
significativo aumento dell’esposizione dei lavoratori o di persone del
pubblico, che non può essere trascurato dal punto di vista della
radioprotezione. Tali attività comprendono:
a) attività lavorative durante le quali i lavoratori e,
eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di
decadimento del radon o del toron, o a radiazioni gamma o a ogni altra
esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie,
catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei;
b) attività lavorative durante le quali i lavoratori e,
eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di
decadimento del radon o del toron, o a radiazioni gamma o a ogni altra
esposizione in luoghi di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a)
in zone ben individuate o con caratteristiche determinate;
c) attività lavorative implicanti l’uso o lo stoccaggio
di materiali abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono
radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo
dell’esposizione dei lavoratori e, eventualmente, di persone del
pubblico;
d) attività lavorative che comportano la produzione di
residui abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono
radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo
dell’esposizione di persone del pubblico e, eventualmente, dei
lavoratori;
e) attività lavorative in stabilimenti termali o
attività estrattive non disciplinate dal capo IV;
f) attività lavorative su aerei per quanto riguarda il
personale navigante.
2. Le attività
lavorative di cui al comma 1 sono quelle cui siano addetti i lavoratori
di cui al capo VIII.
Art. 10 ter -
Obblighi dell’esercente
1. Nei luoghi
di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui
all’articolo 10 bis, comma 1, lettera a), l’esercente, entro
ventiquattro mesi dall’inizio dell’attività, procede alle misurazioni di
cui all'allegato I bis, secondo le linee guida emanate dalla Commissione
di cui all’articolo 10 septies.
2. Nei luoghi
di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui
all’articolo 10 bis, comma 1, lettera b), in zone o luoghi di lavoro con
caratteristiche determinate individuati dalle regioni e province
autonome, ai sensi dell’articolo 10 sexies, ad elevata probabilità di
alte concentrazioni di attività di radon, l’esercente procede, entro
ventiquattro mesi dall'individuazione o dall’inizio della attività, se
posteriore, alle misurazioni di cui all'allegato I bis secondo le linee
guida emanate dalla Commissione di cui all’articolo 10 septies e a
partire dai locali seminterrati o al piano terreno.
3. Nei luoghi
di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui
all’articolo 10 bis, comma 1, lettere c), d), limitatamente a quelle
indicate nell'allegato I bis, ed e), l’esercente, entro ventiquattro
mesi dall'inizio della attività, effettua una valutazione preliminare
sulla base di misurazioni effettuate secondo le indicazioni e le linee
guida emanate dalla Commissione di cui all’articolo 10 septies. Nel caso
in cui le esposizioni valutate non superino il livello di azione di cui
all’allegato I bis, l’esercente non è tenuto a nessun altro obbligo
eccettuata la ripetizione delle valutazioni con cadenza triennale o nel
caso di variazioni significative del ciclo produttivo. Nel caso in cui
risulti superato il livello di azione, l’esercente è tenuto ad
effettuare l’analisi dei processi lavorativi impiegati, ai fini della
valutazione dell’esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori,
ed eventualmente di gruppi di riferimento della popolazione, sulla base
della normativa vigente, delle norme di buona tecnica e, in particolare,
degli orientamenti tecnici emanati in sede comunitaria. Nel caso in cui
risulti superato l’80% del livello di azione in un qualsiasi ambiente
cui le valutazioni si riferiscano, l’esercente è tenuto a ripetere con
cadenza annuale le valutazioni secondo le indicazioni e le linee guida
emanate dalla Commissione di cui all’articolo 10 septies.
4. Per le
misurazioni previste dai commi 1 e 2, l’esercente si avvale di organismi
riconosciuti ai sensi dell’articolo 107, comma 3, o, nelle more dei
riconoscimenti, di organismi idoneamente attrezzati, che rilasciano una
relazione tecnica contenente il risultato della misurazione.
5. Per gli
adempimenti previsti dal comma 3, l’esercente si avvale dell'esperto
qualificato. L'esperto qualificato comunica, con relazione scritta,
all’esercente: il risultato delle valutazioni effettuate, i livelli di
esposizione dei lavoratori, ed eventualmente dei gruppi di riferimento
della popolazione, dovuti alla attività, le misure da adottare ai fini
della sorveglianza delle esposizioni e le eventuali azioni correttive
volte al controllo e, ove del caso, alla riduzione delle esposizioni
medesime.
Art. 10 quater -
Comunicazioni e relazioni tecniche
1. In caso di
superamento dei livelli di azione di cui all’articolo 10 quinquies, gli
esercenti che esercitano le attività di cui all'articolo 10 bis, comma
1, lettere a), b), c), d) ed e) inviano una comunicazione in cui viene
indicato il tipo di attività lavorativa e la relazione di cui
all'articolo 10 ter, commi 4 e 5, alle Agenzie regionali e delle
province autonome competenti per territorio, agli organi del Servizio
sanitario nazionale competenti per territorio e alla Direzione
provinciale del lavoro.
2. La
Direzione provinciale del lavoro trasmette i dati di cui al comma 1 al
Ministero del lavoro ai fini del loro inserimento in un archivio
nazionale che il Ministero stesso organizza avvalendosi delle strutture
esistenti e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio; detto
Ministero a richiesta, fornisce tali dati alle autorità di vigilanza e
ai ministeri interessati.
3. Le
comunicazioni e le relazioni di cui al comma 1 sono inviate entro un
mese dal rilascio della relazione.
Art. 10 quinquies -
Livelli di azione
1. Per i
luoghi di lavoro di cui all’articolo 10bis, comma 1, lettere a) e b), le
grandezze misurate non devono superare il livello di azione fissato in
allegato I bis.
2. Nel caso in
cui le grandezze di cui al comma 1 non superino il livello di azione ma
siano superiori all’80 per cento del livello di azione, l’esercente
assicura nuove misurazioni nel corso dell'anno successivo.
3. Nel caso di
superamento del livello di azione di cui all'allegato I bis,
l’esercente, avvalendosi dell’esperto qualificato, pone in essere azioni
di rimedio idonee a ridurre le grandezze misurate al di sotto del
predetto livello, tenendo conto del principio di ottimizzazione, e
procede nuovamente alla misurazione al fine di verificare l'efficacia
delle suddette azioni. Le operazioni sono completate entro tre anni dal
rilascio della relazione di cui all'articolo 10 ter, comma 4, e sono
effettuate con urgenza correlata al superamento del livello di azione.
Ove, nonostante l’adozione di azioni di rimedio, le grandezze misurate
risultino ancora superiori al livello prescritto, l’esercente adotta i
provvedimenti previsti dal capo VIII, ad esclusione dell'articolo 61,
comma 2 e comma 3, lettera g), dell’articolo 69 e dell’articolo 79,
commi 2 e 3, fintanto che ulteriori azioni di rimedio non riducano le
grandezze misurate al di sotto del predetto livello di azione, tenendo
conto del principio di ottimizzazione.
4. Le
registrazioni delle esposizioni di cui al comma 3 e le relative
valutazioni di dose sono effettuate con le modalità indicate
nell’allegato I bis o nell'allegato IV, ove applicabile. Nel caso in cui
il lavoratore sia esposto anche ad altre sorgenti di radiazioni
ionizzanti di cui all'articolo 1, comma 1, le dosi dovute ai due diversi
tipi di sorgenti sono registrate separatamente, fermi restando gli
obblighi di cui agli articoli 72, 73 e 96.
5. L’esercente
non è tenuto alle azioni di rimedio di cui al comma 3 se dimostra,
avvalendosi dell’esperto qualificato, che nessun lavoratore è esposto ad
una dose superiore a quella indicata nell'allegato I bis; questa
disposizione non si applica agli esercenti di asili - nido, di scuola
materna o di scuola dell’obbligo.
6. Per i
luoghi di lavoro di cui all’articolo 10 bis, comma 1, lettere c), d) ed
e), fermo restando l’applicazione dell’articolo 23, se dall’analisi di
cui all’articolo 10 ter risulta che la dose ricevuta dai lavoratori o
dai gruppi di riferimento della popolazione supera i rispettivi livelli
di azione di cui all'allegato I bis, l’esercente adotta, entro tre anni,
misure volte a ridurre le dosi al di sotto di detti valori e, qualora,
nonostante l’applicazione di tali misure, l’esposizione risulti ancora
superiore ai livelli di azione, adotta le misure previste dal capo VIII
e dal capo IX, sulla base dei presupposti previsti negli stessi capi.
7. Le
registrazioni delle esposizioni di cui al comma 6 e le relative
valutazioni di dose sono effettuate con le modalità indicate
nell'allegato I bis e nell’allegato IV, ove applicabile.
8. Nel caso in
cui risulta che l’esposizione dei lavoratori o dei gruppi di riferimento
della popolazione non supera i livelli di azione di cui all’allegato I
bis, l’esercente esegue un controllo radiometrico, qualora variazioni
del processo lavorativo o le condizioni in cui esso si svolge possano
far presumere una variazione significativa del quadro radiologico.
Art. 10 sexies -
Individuazione delle aree ad elevata probabilità di alte concentrazioni
di attività di radon
1. Sulla base
delle linee guida e dei criteri emanati dalla Commissione di cui
all’articolo 10 septies, le regioni e le province autonome individuano
le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata
probabilità di alte concentrazioni di attività di radon, di cui
all’articolo 10 ter, comma 2; a tal fine:
a) qualora siano già disponibili dati e valutazioni
tecnico-scientifiche, le regioni e le province autonome sottopongono
alla Commissione i metodi ed i criteri utilizzati per un parere sulla
congruenza rispetto a quelli definiti a livello nazionale;
b) in alternativa, le regioni e le province autonome
effettuano apposite campagne di indagine nei rispettivi territori.
2. La
individuazione di cui al comma 1 è aggiornata ogni volta che il
risultato di nuove indagini lo renda necessario.
3. L’elenco
delle zone individuate ai sensi dei commi 1 e 2 è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
Art. 10 septies -
Sezione speciale della Commissione tecnica per le esposizioni a sorgenti
naturali di radiazioni
1. Nell’ambito
della Commissione tecnica di cui all’articolo 9 è istituita una sezione
speciale per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni con i
seguenti compiti:
a) elaborare linee-guida sulle metodologie e tecniche di
misura più appropriate per le misurazioni di radon e toron in aria e
sulle valutazioni delle relative esposizioni;
b) elaborare criteri per l’individuazione di zone o
luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilità
di alte concentrazioni di attività di radon;
c) elaborare criteri per l’individuazione, nelle
attività lavorative di cui alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 10
bis, delle situazioni in cui le esposizioni dei lavoratori, o di gruppi
di riferimento della popolazione, siano presumibilmente più elevate e
per le quali sia necessario effettuare le misurazioni per la valutazione
preliminare di cui all’articolo 10 ter, comma 3, nonché linee guida
sulle metodologie e tecniche di misura appropriate per effettuare le
opportune valutazioni;
d) formulare proposte di adeguamento della normativa
vigente in materia;
e) formulare proposte ai fini della adozione omogenea di
misure correttive e di provvedimenti e volte ad assicurare un livello
ottimale di radioprotezione nelle attività disciplinate dal presente
capo;
f) fornire indicazioni sui programmi dei corsi di
istruzione e di aggiornamento per la misura del radon e del toron e per
l'applicazione di azioni di rimedio;
g) formulare indicazioni per la sorveglianza e per gli
interventi di radioprotezione ai fini dell'adozione di eventuali
provvedimenti per il personale navigante.
2. Per lo
svolgimento dei compiti di cui al comma 1, la Commissione ha accesso e
si avvale anche dei dati di cui all'articolo 10 quater, comma 1, nonché
delle comunicazioni e delle relazioni di cui all'articolo 10 octies,
comma 2, lettera c). La Commissione, entro un anno dal proprio
insediamento, emana le linee guida ed i criteri di cui al comma 1,
lettere a) e b) e, entro due anni, i criteri e le linee guida di cui al
medesimo comma, lettera c). I criteri e le linee guida saranno
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
3. La
Commissione di cui al comma 1 è composta da ventuno esperti in materia,
di cui:
a) uno designato dal Ministero della sanità;
b) uno designato dal Ministero dell’ambiente;
c) uno designato dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell’artigianato;
d) uno designato dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale;
e) uno designato dal Ministero dei trasporti e della
navigazione;
f) uno designato dal Ministero delle politiche agricole
e forestali;
g) cinque designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
h) due designati dall’ANPA;
i) due designati dall’ISPESL;
j) due designati dall’Istituto superiore di sanità;
l) uno designato dall'ENAC;
m) uno designato dall’ENEA in quanto Istituto della
metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti;
n) uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per la protezione civile;
o) uno designato dal Ministero dell’interno – Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
4. Le spese
relative al funzionamento della Sezione speciale di cui al comma 1 sono
poste a carico dell’ANPA, ai sensi dell’articolo 1 bis, comma 5, della
legge 21 gennaio 1994, n. 61, nei limiti delle risorse di bilancio
disponibili.
Articolo 10 octies -
Attività di volo
1. Le attività
lavorative di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettera f), che possono
comportare per il personale navigante significative esposizioni alle
radiazioni ionizzanti sono individuate nell'allegato I bis.
2. Nelle
attività individuate ai sensi del comma 1, il datore di lavoro provvede
a:
a) programmare opportunamente i turni di lavoro, e
ridurre l'esposizione dei lavoratori maggiormente esposti;
b) fornire al personale pilota istruzioni sulle modalità
di comportamento in caso di aumentata attività solare, al fine di
ridurre, per quanto ragionevolmente ottenibile, la dose ai lavoratori;
dette istruzioni sono informate agli orientamenti internazionali in
materia;
c) trasmettere al Ministero della sanità le
comunicazioni in cui è indicato il tipo di attività lavorativa e la
relazione di cui all'articolo 10 ter, il Ministero, a richiesta,
fornisce tali dati alle autorità di vigilanza e ai ministeri
interessati.
3. Alle
attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del capo VIII,
ad eccezione di quelle di cui all'articolo 61, comma 3, lettere a) e g),
all'articolo 62, all'articolo 63, all'articolo 79, comma 1, lettera b),
numeri 1) e 2), e lettera c), e commi 2, 3, 4 e 7, all'articolo 80,
comma 1, lettera a), e lettere d) ed e), limitatamente alla sorveglianza
fisica della popolazione, nonché all'articolo 81, comma 1, lettera a).
La sorveglianza medica dei lavoratori di cui al comma 1, che non siano
suscettibili di superare i 6 mSv/anno di dose efficace, è assicurata,
con periodicità almeno annuale, con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 settembre 1995,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 128 alla Gazzetta Ufficiale n.
256 del 2 novembre 1995, ed alla legge 30 maggio 1995, n. 204, con oneri
a carico del datore di lavoro.
4. Nei casi di cui al comma 1, la valutazione
delle dosi viene effettuata secondo le modalità indicate nell'allegato I
bis."
Articolo 10
novies – Disposizioni particolari per taluni tipi di prodotti
In
applicazione dei principi generali di cui agli articoli 2 e 115-bis, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanità, di concerto con i Ministeri dell’ambiente,
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dell’interno e del
lavoro e della previdenza sociale, sentita l’ANPA, e sulla base delle
eventuali segnalazioni della sezione speciale della commissione tecnica
di cui all’articolo 10-septies, nonché degli organismi della pubblica
amministrazione interessati all’applicazione del presente capo, possono
essere disposte particolari limitazioni, o la soggezione dei divieti di
cui all’articolo 98, comma 1, per le attività volte a mettere in
circolazione, produrre, importare, impiegare, manipolare o comunque
detenere, quando tali attività sono svolte a fini commerciali, tipi di
prodotti o singoli prodotti che contengono materie radioattive naturali
derivanti dalle attività di cui all’articolo 10-bis, comma 1, lettere c)
e d).
Capo IV
LAVORAZIONI MINERARIE
Art. 11 - Campo di
applicazione
1. Le disposizioni del presente
capo si applicano alle lavorazioni minerarie che si effettuano nell'area
oggetto del permesso di prospezione, di ricerca o della concessione di
coltivazione e che espongono al rischio di radiazioni, quando sussistono
le condizioni indicate nell'allegato I. Le modalità per verificare la
sussistenza di tali condizioni sono stabilite con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e
dell'ambiente, sentita l'ANPA.
2. La
vigilanza per la tutela dai rischi derivanti da radiazioni ionizzanti
dei lavoratori addetti alle attività di cui al comma 1 è affidata al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la
esercita a mezzo dell'ingegnere capo dell'ufficio periferico competente
per territorio, avvalendosi, nell'ambito delle loro competenze, degli
organi del servizio sanitario nazionale competente per territorio,
nonché dell'ANPA.
3.
Ove ricorrano le condizioni di applicabilità di cui al comma 1, il
decreto di concessione mineraria previsto dal regio decreto 29 luglio
1927, n. 1443, e successive modifiche ed integrazioni, è emanato sentita
l'ANPA per gli aspetti di protezione dei lavoratori e della popolazione
dal rischio di radiazioni ionizzanti.
4. Il
decreto di concessione mineraria tiene luogo degli obblighi di cui ai
capi V, VI e VII del presente decreto, attinenti alle attività di cui al
comma 1.
5.
Per quanto non disciplinato dal presente capo si applicano le
disposizioni del capo VIII, estendendo all'ingegnere capo dell'ufficio
periferico competente per territorio la trasmissione della
documentazione concernente la sorveglianza fisica e medica cui sono
tenuti, ai sensi del predetto capo VIII, i datori di lavoro nei
confronti degli organi di vigilanza.
Art. 12 - Competenze e
mezzi - Ricorso avverso il giudizio di idoneità medica
1. Il
datore di lavoro deve assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di
esperti qualificati a norma dell'art. 77.
2. Il
datore di lavoro è tenuto a fornire i mezzi ed assicurare le condizioni
necessarie all'esperto qualificato per lo svolgimento dei propri
compiti.
3.
L'entità dei mezzi impiegati deve essere adeguata all'importanza degli
impianti e la loro scelta di tipo e qualità effettuata in funzione
dell'entità dei rischi connessi alle lavorazioni che espongono alle
radiazioni ionizzanti.
4.
Avverso il giudizio di cui agli artt. 84 e 85 in materia di idoneità
medica all'esposizione alle radiazioni ionizzanti è ammesso ricorso,
entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del
giudizio stesso, all'ingegnere capo dell'ufficio periferico competente
per territorio, che provvede su parere conforme dei sanitari di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.
128, così come modificato dall'art. 11 della legge 30 luglio 1990, n.
221.
5.
Decorsi i trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso senza che
l'ingegnere capo abbia provveduto, il ricorso si intende respinto.
Art. 13 - Segnalazione di
superamento dei limiti di dose
1.
Quando i risultati della valutazione della dose relativa ad ogni singolo
lavoratore superano i limiti di dose, il direttore deve darne immediata
notizia all'ingegnere capo per i provvedimenti di sua competenza.
Art. 14 - Decontaminazione
e sorveglianza medica eccezionale
1.
Nel caso in cui il medico addetto alla sorveglianza medica decida
l'allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro il direttore della
miniera deve darne notizia all'ingegnere capo competente per territorio.
Art. 15 - Limiti di dose
1.
Quando si riscontrano valori di grandezze derivate superiori ai limiti
pertinenti fissati con i provvedimenti di cui all'art. 96, il direttore
della miniera adotta le misure necessarie per riportare tali valori
entro i predetti limiti. In caso di impossibilità, il direttore ne dà
immediato avviso all'ingegnere capo che adotta i provvedimenti di
competenza.
Art. 16 - Acque di miniera
1. Il
direttore della miniera deve curare che non sia impiegata per la
perforazione ad umido, per la irrorazione del minerale e per qualsiasi
altra operazione che favorisca la diffusione delle materie radioattive
contenute nelle acque stesse, acqua di miniera che presenti
concentrazioni superiori ai valori fissati con il decreto di cui
all'art. 96.
2. Dette acque di miniera devono essere convogliate all'esterno per la
via più breve ed in condotta chiusa e scaricate nel rispetto delle
disposizioni di cui al capo IX del presente decreto.
Art. 17 - Obblighi
particolari del direttore della miniera
1. Il
direttore della miniera è tenuto ad adottare le misure atte a ridurre,
per quanto possibile, il rischio di esposizioni interne. In particolare,
ove l'entità del rischio lo richieda, deve provvedere che:
a) la perforazione sia eseguita ad umido;
b) i lavoratori non consumino i pasti o fumino nel sotterraneo;
c) i
lavoratori abbiano a disposizione e, ove necessario, utilizzino guanti,
maschere o indumenti contro il rischio di contaminazione;
d)
gli indumenti di lavoro siano sottoposti ad adeguati processi di
lavatura e bonifica;
e)
sul luogo della miniera siano predisposti locali adeguatamente
attrezzati ove, al termine del turno di lavoro, i lavoratori possano
lavarsi e cambiarsi d'abito.
Capo V
REGIME GIURIDICO PER IMPORTAZIONE, PRODUZIONE,
COMMERCIO, TRASPORTO E DETENZIONE
Art. 18 - Importazione e
produzione a fini commerciali di materie radioattive
1.
L'attività di importazione a fini commerciali di materie radioattive, di
prodotti, apparecchiature e dispositivi in genere, contenenti dette
materie, è soggetta a notifica preventiva da effettuare almeno sessanta
giorni prima dell'inizio dell'attività stessa.
2. La
produzione a fini commerciali delle sorgenti di radiazioni di cui al
comma 1 è soggetta a notifica preventiva da effettuare almeno sessanta
giorni prima dell'inizio dell'attività stessa.
3. Ai
fini delle presenti disposizioni, è da intendersi ricompresa nella
produzione qualsiasi manipolazione, o frazionamento, o diluizione o
altra operazione, effettuata sulle materie radioattive o sul dispositivo
che le contenga, che siano tali da comportare l'immissione sul mercato
di un prodotto, contenente la materia predetta, diverso da quello
originario.
4. La
notifica di cui ai commi 1 e 2 deve essere effettuata nei confronti del
Ministero dell'ambiente, del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
del Ministero della sanità, del Ministero dell'interno e dell'ANPA.
5.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti gli altri Ministri di cui al comma 4, le altre
amministrazioni eventualmente interessate e l'ANPA, sono stabilite le
modalità della notifica nonché le condizioni per l'eventuale esenzione
da tale obbligo, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2.
6.
Per l'esercizio delle attività di commercio restano ferme le
disposizioni di cui all'art. 4 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.
"Articolo 18 bis -
Beni di consumo
1. L’aggiunta
intenzionale, sia direttamente che mediante attivazione, di materie
radioattive nella produzione e manifattura di beni di consumo nonché
l'importazione o l'esportazione di tali beni, è soggetta ad
autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d’intesa con i Ministeri della sanità, dell’ambiente,
dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA.
2. Con il
decreto di cui all’articolo 18, comma 5, sono determinate le
disposizioni procedurali per il rilascio, la modifica e la revoca
dell'autorizzazione di cui al comma
3. Copia dei
provvedimenti relativi al rilascio, alla modifica ed alla revoca
dell’autorizzazione è inviata dall’Amministrazione che emette il
provvedimento alle altre amministrazioni, agli organismi tecnici
consultati nel procedimento e all’ANPA.
4. Il
provvedimento di autorizzazione può esonerare, in tutto o in parte, il
consumatore finale dagli obblighi previsti dal presente decreto."
Art. 19 - Obbligo di
informativa
1.
Chiunque importa o produce, a fini commerciali, o comunque commercia
materie radioattive, prodotti e apparecchiature in genere contenenti
dette materie, deve provvedere a che ogni sorgente immessa in commercio
sia accompagnata da una informativa scritta sulle precauzioni tecniche
da adottare per prevenire eventuali esposizioni indebite, nonché sulle
modalità di smaltimento o comunque di cessazione della detenzione.
2.
Con il decreto di cui all'art. 18 sono stabilite le modalità di
attuazione dell'obbligo di informativa, nonché le eventuali esenzioni
nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2.
Art. 20 - Registro delle
operazioni commerciali e riepilogo delle operazioni effettuate
1. Chiunque importa o produce a
fini commerciali, o comunque esercita commercio di materie radioattive,
è tenuto a registrare tutti gli atti di commercio relativi alle stesse,
con l'indicazione dei contraenti.
2. Il
riepilogo degli atti di commercio effettuati deve essere comunicato
all'ANPA.
3. Ai
fini delle presenti disposizioni, per atto di commercio si intende
qualsiasi cessione, ancorché gratuita, operata nell'ambito dell'attività
commerciale.
"4. Con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita l'ANPA, sono indicate le modalità di registrazione nonché le
modalità ed i termini per l'invio del riepilogo, particolari
disposizioni possono essere formulate per le materie di cui all'articolo
23.";
Art. 21 - Trasporto di
materie radioattive
1.
Per il trasporto delle materie di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni, effettuato in nome
proprio e per conto altrui, oppure in nome e per conto proprio, ancorché
avvalendosi di mezzi altrui dei quali si abbia la piena responsabilità e
disponibilità, restano ferme le disposizioni ivi contenute. Nelle
autorizzazioni previste da dette disposizioni, rilasciate sentiti l'ANPA
e il Ministero dell'interno, possono essere stabilite particolari
prescrizioni definite dall'ANPA.
2. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita
l'ANPA, sono emanate le norme regolamentari per i diversi modi di
trasporto, anche in attuazione delle direttive e raccomandazioni
dell'Unione europea e degli accordi internazionali in materia di
trasporto di merci pericolose.
"3. I soggetti che effettuano il trasporto di cui
al comma 1 sono tenuti ad inviare all'ANPA un riepilogo dei trasporti
effettuati con l'indicazione delle materie trasportate. Con decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita
l’ANPA, sono stabiliti i criteri applicativi di tale disposizione, le
modalità, i termini di compilazione e di invio del riepilogo suddetto,
nonché gli eventuali esoneri.".
Art. 22 - Comunicazione
preventiva di pratiche
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 3
della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni e
fuori dei casi per i quali la predetta legge o il presente decreto
prevedono specifici provvedimenti autorizzativi, chiunque intenda
intraprendere una pratica, comportante detenzione di sorgenti di
radiazioni ionizzanti, deve darne comunicazione, trenta giorni prima
dell’inizio della detenzione, al Comando provinciale dei vigili del
fuoco, agli organi del Servizio sanitario nazionale, e, ove di loro
competenza, all’Ispettorato provinciale del lavoro, al Comandante di
porto e all’Ufficio di sanità marittima, nonché alle agenzie regionali e
delle province autonome di cui all’articolo 3 del decreto-legge 4
dicembre 1993, n.496, convertito con modificazioni nella legge 21
gennaio 1994,n.61, indicando i mezzi di protezione posti in atto. L’ANPA
può accedere ai dati concernenti la comunicazione preventiva di
pratiche, inviati alle agenzie predette.
2. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui al
comma 1 le pratiche in cui le sorgenti di radiazioni soddisfino una
delle condizioni di cui alle lettere seguenti:
a) le quantità di materie radioattive non
superino in totale le soglie di esenzione determinate ai sensi del comma
5;
b) la concentrazione di attività di materie
radioattive per unità di massa non superi le soglie determinate ai sensi
del comma 5;
c) gli apparecchi contenenti materie
radioattive anche al di sopra delle quantità o delle concentrazioni di
cui alle lettere a) o b), purché soddisfino tutte le seguenti
condizioni:
1) siano di tipo riconosciuto ai
sensi dell'articolo 26;
2) siano costruiti in forma di
sorgenti sigillate;
3) in condizioni di funzionamento
normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto
della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensità di dose
superiore a 1 µSv h-1;
4) le condizioni di eventuale
smaltimento siano state specificate nel provvedimento di riconoscimento
di cui all'articolo 26;
d) gli apparecchi elettrici, diversi da
quelli di cui alla lettera e), che soddisfino tutte le seguenti
condizioni:
1) siano di tipo riconosciuto ai
sensi dell'articolo 26;
2) in condizioni di funzionamento
normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto
della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensità di dose
superiore a 1 µSv h-1;
e) l’impiego di qualunque tipo di tubo
catodico destinato a fornire immagini visive, o di altri apparecchi
elettrici che funzionano con una differenza di potenziale non superiore
a 30 kV, purché ciò, in condizioni di funzionamento normale, non
comporti, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della
superficie accessibile dell’apparecchio, un’intensità di dose superiore
a 1 µSv h-1;
f) materiali contaminati da materie radioattive risultanti da
smaltimenti autorizzati che siano stati dichiarati non soggetti a
ulteriori controlli dalle autorità competenti ad autorizzare lo
smaltimento.
3. I detentori delle sorgenti oggetto delle pratiche di cui
al comma 1 e di quelle per cui la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, o il presente
decreto prevedono specifici provvedimenti autorizzativi devono
provvedere alla registrazione delle sorgenti detenute, con le
indicazioni della presa in carico e dello scarico delle stesse.
(nota del redattore: il comma 4 è assente)
5. Con uno o più decreti del Ministro della sanità, di
concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno,
sentita l'ANPA, sono stabiliti i modi, le condizioni e le quantità ai
fini della registrazione delle materie radioattive, i modi e le
caratteristiche ai fini della registrazione delle macchine radiogene.
6. Con il decreto di cui all’articolo 18, comma 5, sono
determinate le quantità e le concentrazioni di attività di materie
radioattive di cui al comma 2, lettere a) e b), e le modalità di
notifica delle pratiche di cui al comma 1.
Art. 23 - Detenzione di
materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili
nucleari
1. I
detentori di materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e
di combustibili nucleari debbono farne denuncia, ai sensi dell'art. 3
della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e, inoltre, tenerne la
contabilità nei modi e per le quantità che sono stabiliti con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
l'ANPA.
Art. 24
- Comunicazione preventiva di cessazione di pratica
1. Chiunque intenda cessare una pratica soggetta alle
disposizioni di cui all'articolo 22 deve darne comunicazione, almeno
trenta giorni prima della prevista cessazione, alle amministrazioni
competenti a ricevere la comunicazione di cui allo stesso articolo 22.
2. Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 5, sono
fissate le condizioni e le modalità per la comunicazione di cui al comma
1.
Art. 25 - Smarrimento,
perdita, ritrovamento di materie radioattive
1. Il
detentore, nell'ipotesi di smarrimento o di perdita, per qualsiasi
causa, di materie radioattive, comunque confezionate, e di apparecchi
contenenti dette materie, deve darne immediatamente comunicazione agli
organi del Servizio sanitario nazionale e al Comando provinciale dei
vigili del fuoco competenti per territorio, alla più vicina autorità di
pubblica sicurezza, al Comandante di porto e all'Ufficio di sanità
marittima, ove di loro competenza, e all'ANPA.
2. Il
ritrovamento delle materie e degli apparecchi di cui al comma 1 da parte
di chi ha effettuato la comunicazione deve essere immediatamente
comunicato alla più vicina autorità di pubblica sicurezza.
3. Il
ritrovamento di materie o di apparecchi recanti indicazioni o
contrassegni che rendono chiaramente desumibile la presenza di
radioattività deve essere comunicato immediatamente alla più vicina
autorità di pubblica sicurezza.
Art. 26 - Sorgenti di tipo
riconosciuto
1. A
particolari sorgenti o tipi di sorgenti di radiazioni, in relazione alle
loro caratteristiche ed all'entità dei rischi, può essere conferita la
qualifica di sorgenti di tipo riconosciuto.
2.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità,
del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, sentiti l'ANPA,
l'ISPESL e l'ISS, vengono stabiliti i criteri e le modalità per il
conferimento della qualifica di cui al comma 1, nonché eventuali
esenzioni, in relazione all'entità del rischio, dagli obblighi di
denuncia, di autorizzazione o di sorveglianza fisica di cui al presente
decreto.
3. Il
decreto di cui al comma 2 deve tenere conto della normativa comunitaria
concernente il principio di mutuo riconoscimento.
Capo VI
REGIME AUTORIZZATIVO PER LE INSTALLAZIONI E PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER I
RIFIUTI RADIOATTIVI
Art. 27 - Nulla osta
all'impiego di sorgenti di radiazioni
1. Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti,
gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attività comportanti, a
qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di
materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti
dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento
nell'ambiente di rifiuti nonché l'utilizzazione di apparecchi generatori
di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo
secondo quanto stabilito nel presente capo. Le attività di cui al
presente comma sono tutte di seguito indicate come impiego di sorgenti
di radiazioni ionizzanti.
"1 bis. Le pratiche svolte dallo stesso soggetto
mediante sorgenti di radiazioni mobili, impiegate in più siti, luoghi o
località non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello
che svolge la pratica sono assoggettate al nulla osta di cui al presente
articolo in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti
ed alle modalità di impiego, ai sensi di quanto previsto nei
provvedimenti applicativi.";
2. L'impiego delle
sorgenti di radiazioni di cui al comma 1 è classificato in due
categorie, A e B. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente,
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità,
sentita l'ANPA, sono stabiliti le condizioni per la classificazione
nelle predette categorie in relazione ai rischi per i lavoratori e per
la popolazione connessi con tali attività, i relativi criteri di
radioprotezione, le norme procedurali per il rilascio,
la modifica e la revoca
del nulla osta, le condizioni per l'esenzione dallo stesso, nonché gli
organismi tecnici di consultazione formati in modo che siano
rappresentate tutte le competenze tecniche necessarie.
"2-bis. Il
nulla osta di cui al comma 1 è, in particolare, richiesto per:
a) l’aggiunta intenzionale sia direttamente che mediante
attivazione di materie radioattive nella produzione e manifattura di
prodotti medicinali o di beni di consumo;
b) l’impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di
materie radioattive per radiografia industriale, per trattamento di
prodotti, per ricerca
c) la somministrazione intenzionale di materie
radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria,
a persone e, per i riflessi concernenti la radioprotezione di persone,
ad animali;
d) l’impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di
materie radioattive per esposizione di persone a fini di terapia medica.
3.
Le disposizioni del presente capo
non si applicano alle pratiche disciplinate al capo IV ed al capo VII ed
alle attività lavorative comportanti l’esposizione alle sorgenti
naturali di radiazioni di cui al capo III bis, con esclusione dei casi
in cui l’assoggettamento a dette disposizioni sia espressamente
stabilito ai sensi del capo III bis e relativi provvedimenti di
attuazione;
4. Restano ferme, per quanto applicabili, le disposizioni
di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive
modifiche e integrazioni.
"4-bis. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano alle pratiche di cui
all’articolo 33 ed all’impiego di microscopi elettronici.
4-ter. Il
nulla osta all’impiego di categoria A tiene luogo del nullaosta
all’impiego di categoria B.
4-quater. Nel nulla osta di cui al comma 1 sono
stabilite particolari prescrizioni per quanto attiene ai valori massimi
dell’esposizione dei gruppi di riferimento della popolazione interessati
alla pratica e, qualora necessario, per gli aspetti connessi alla
costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonché per l'eventuale
disattivazione delle installazioni."
Art. 28 - Impiego di
categoria A
1.
L'impiego di categoria A è soggetto a nulla osta preventivo da parte del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto
con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità,
sentite l’ANPA e le regioni territorialmente competenti,
in relazione all'ubicazione delle installazioni, all'idoneità dei
locali, delle strutture di radioprotezione, delle modalità di esercizio,
delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle
conseguenze di eventuali incidenti nonché delle modalità dell'eventuale
allontanamento o smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi.
Copia del nulla osta è inviata dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ai Ministeri concertanti, al presidente
della regione o provincia autonoma interessata, al sindaco, al prefetto,
al comando provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio e
all'ANPA.
2.
Nel nulla osta possono essere stabilite particolari prescrizioni per gli
aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio,
nonché per l'eventuale disattivazione degli impianti.
Art. 29 - Impiego di
categoria B
1.
L'impiego di categoria B è soggetto a nulla osta preventivo in relazione
all'idoneità dell'ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione,
delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione
del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonché
delle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente
di rifiuti radioattivi.
2.
Con leggi delle regioni e delle province autonome, da emanarsi entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art.
27, sono stabilite le autorità competenti per il rilascio del nulla osta
di cui al comma 1, per le attività comportanti esposizioni a scopo
medico, nonché le modalità per il rilascio medesimo, e sono individuati
o costituiti gli organismi tecnici da consultare ai fini del rilascio di
detto nulla osta; in tali organismi debbono essere rappresentate le
competenze necessarie, inclusa quella del Comando provinciale dei vigili
del fuoco. Negli altri casi il nulla osta è rilasciato dal prefetto,
sentiti i competenti organismi tecnici, tra i quali il Comando
provinciale dei vigili del fuoco. Copia del nulla osta viene inviata
all'ANPA.
3.
Nel nulla osta, rilasciato sulla base della documentazione tecnica
presentata, possono essere stabilite particolari prescrizioni, per le
prove e per l'esercizio.
Art. 30 -
Particolari disposizioni per l’allontanamento dei rifiuti
1.
L’allontanamento di materiali
destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni,
ambienti o, comunque, nell'ambito di attività a cui non si applichino le
norme del presente decreto, se non è disciplinato dai rispettivi
provvedimenti autorizzativi, è comunque soggetto ad autorizzazione
quando detti rifiuti o materiali contengano radionuclidi con tempi di
dimezzamento fisico maggiore o uguale a settantacinque giorni o in
concentrazione superiore ai valori determinati ai sensi dell'articolo 1.
I livelli di allontanamento stabiliti negli atti autorizzatori debbono
soddisfare ai criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 1,
comma 2, che terrà conto anche degli orientamenti tecnici forniti in
sede comunitaria;
2. Con leggi delle regioni e delle province autonome, sono stabilite le
autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione nonché le
modalità per il rilascio medesimo, che dovranno prevedere la
consultazione degli organismi tecnici territorialmente competenti.
3.
Nell'autorizzazione possono essere stabilite particolari prescrizioni,
anche in relazione ad altre caratteristiche di pericolosità dei rifiuti,
diverse da quelle di natura radiologica. Copia dell'autorizzazione è
inviata ai Ministeri di cui al comma 1 e all'ANPA.
Art. 31 - Attività di
raccolta di rifiuti radioattivi per conto di terzi
1.
L'attività di raccolta, anche con mezzi altrui, di rifiuti radioattivi,
provenienti da terzi, allo scopo di conferire i medesimi ad
installazioni di trattamento o di deposito oppure di procedere allo
smaltimento di essi nell'ambiente ai sensi dell'art. 30, è soggetta ad
autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'ANPA.
2.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono determinate le disposizioni
procedurali per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1,
nonché eventuali esenzioni da essa.
Art. 32 - Spedizioni,
importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi
1. Le
spedizioni di rifiuti radioattivi provenienti da Stati membri
dell'Unione europea o ad essi destinate, le importazioni e le
esportazioni dei rifiuti medesimi da e verso altri Stati, nonché il loro
transito sul territorio italiano debbono essere preventivamente
autorizzati.
2.
L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata da:
a)
l'autorità preposta al rilascio del nulla osta di cui all'art. 29 o
dell'autorizzazione di cui all'art. 30, sentiti i competenti organismi
tecnici, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da
effettuare nell'ambito delle attività soggette ai provvedimenti
autorizzativi di cui agli stessi artt. 29 e 30 o nell'ambito di attività
esenti da detti provvedimenti;
b) il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
l'ANPA, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da
effettuare nell'ambito degli altri provvedimenti autorizzativi di cui al
presente decreto, nonché nei casi di transito sul territorio italiano.
3.
Nei casi di spedizione verso Stati membri dell'unione europea e nei casi
di importazione o di esportazione da o verso altri Stati,
l'autorizzazione è soggetta all'approvazione da parte delle autorità
competenti degli Stati membri destinatari della spedizione o interessati
dal transito sul loro territorio. L'approvazione è richiesta
dall'autorità di cui al comma 2, competente al rilascio
dell'autorizzazione, e si intende concessa in caso di mancata risposta
entro due mesi dal ricevimento della richiesta stessa, salvo che lo
Stato membro interessato non richieda una proroga, sino ad un mese, di
tale termine o non abbia comunicato alla Commissione europea la propria
mancata accettazione di tale procedura di approvazione automatica, ai
sensi dell'art. 17 della direttiva n. 92/3/EURATOM.
4.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e
della previdenza sociale, della sanità e dell'ambiente, sentita l'ANPA,
sono determinati i criteri, le modalità, nonché le disposizioni
procedurali per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente
articolo. Tale decreto può stabilire particolari esenzioni dagli
obblighi e particolari divieti per l'importazione e l'esportazione di
rifiuti, anche in relazione ai paesi di origine o di destinazione.
Art. 33 - Nulla osta per
installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi
1.
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di dichiarazione di
compatibilità ambientale, la costruzione, o comunque la costituzione, e
l'esercizio delle installazioni per il deposito o lo smaltimento
nell'ambiente, nonché di quelle per il trattamento e successivo deposito
o smaltimento nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da altre
installazioni, anche proprie, sono soggetti a nulla osta preventivo del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, sentite la regione o la provincia
autonoma interessata e l'ANPA.
2.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della sanità e
di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza
sociale, sentita l'ANPA, sono stabiliti i livelli di radioattività o di
concentrazione ed i tipi di rifiuti per cui si applicano le disposizioni
del presente articolo, nonché le disposizioni procedurali per il
rilascio del nulla osta, in relazione alle diverse tipologie di
installazione. Nel decreto può essere prevista, in relazione a tali
tipologie, la possibilità di articolare in fasi distinte, compresa
quella di chiusura, il rilascio del nulla osta nonché di stabilire
particolari prescrizioni per ogni fase, ivi incluse le prove e
l'esercizio.
Art. 34 - Obblighi di
registrazione
1.
Gli esercenti le attività disciplinate negli artt. 31 e 33 devono
registrare i tipi, le quantità di radioattività, le concentrazioni, le
caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti radioattivi, nonché tutti i
dati idonei ad identificare i rifiuti medesimi ed i soggetti da cui
provengono.
2. I
soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad inviare all'ANPA e alle
regioni o province autonome territorialmente competenti un riepilogo
delle quantità dei rifiuti raccolti e di quelli depositati, con
l'indicazione degli altri dati di cui al predetto comma 1.
3.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono stabilite le modalità di
registrazione ed i termini della relativa conservazione, nonché le
modalità ed i termini per l'invio del riepilogo.
Art. 35 - Sospensione e
revoca dei provvedimenti autorizzativi
1.
Fatti salvi i provvedimenti cautelari ed urgenti a tutela della salute
pubblica, dei lavoratori o dell'ambiente, le amministrazioni titolari
del potere di emanare i provvedimenti autorizzativi di cui al presente
capo, quando siano riscontrare violazioni gravi o reiterate delle
disposizioni del presente decreto o delle prescrizioni autorizzatorie,
possono disporre la sospensione dell'attività per un periodo di tempo
non superiore a sei mesi ovvero, nei casi di particolare gravità,
possono disporre la revoca del provvedimento autorizzativo.
2. Ai
fini della sospensione o della revoca di cui al comma precedente, le
amministrazioni incaricate della vigilanza comunicano alle
amministrazioni titolari del potere autorizzativo le violazioni gravi o
ripetute risultanti dalla vigilanza stessa.
3. Le
amministrazioni di cui al comma 1, prima di disporre i provvedimenti di
sospensione o di revoca, contestano all'esercente le violazioni rilevate
e gli assegnano un termine di sessanta giorni per produrre le proprie
giustificazioni.
4. In
ordine all'adozione dei predetti provvedimenti di sospensione o di
revoca, per quanto attiene alla fondatezza delle giustificazioni
prodotte, deve essere acquisito il parere degli organi tecnici
intervenuti in fase di emanazione dei provvedimenti autorizzativi.
5. I
provvedimenti di sospensione o di revoca non possono essere adottati
decorsi sei mesi dalla presentazione delle giustificazioni da parte
dell'esercente.
Capo VII
IMPIANTI
Art. 36 - Documentazione di
sicurezza nucleare e di protezione sanitaria
1. Il
richiedente l'autorizzazione di cui all'art. 6 e seguenti della legge 31
dicembre 1962, n. 1860, per gli impianti di cui all'art. 7, lett. a),
c), d), e), f), ai fini dell'accertamento delle condizioni di sicurezza
nucleare e di protezione sanitaria, deve trasmettere, oltre che al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'ANPA i
seguenti documenti:
a)
progetto di massima dell'impianto corredato dalla pianta topografica,
dai piani esplicativi, dai disegni e descrizioni dell'impianto e da uno
studio preliminare di smaltimento dei rifiuti radioattivi;
b)
rapporto preliminare di sicurezza, con l'indicazione delle previste
misure di sicurezza e protezione.
2.
L'autorizzazione di cui all'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n.
1860, è rilasciata previo l'espletamento della procedura di cui al
presente capo.
Art. 37 - Impianti non
soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860
1. Gli impianti nucleari comunque
destinati alla produzione di energia elettrica compresi anche quelli non
soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 6 e seguenti della legge 31
dicembre 1962, n. 1860, possono essere costruiti solo a seguito del
nulla osta alla costruzione, sotto il profilo della sicurezza nucleare e
della protezione sanitaria.
2. Il
nulla osta è rilasciato dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'ANPA, su domanda dell'interessato, corredata
dei documenti di cui al precedente articolo, secondo la procedura
prevista dal presente capo.
3. Le
disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli impianti
di qualsiasi tipo costruiti ed esercitati da amministrazioni dello
Stato.
Art. 38 - Istruttoria
tecnica
1.
Sulle istanze di cui ai precedenti artt. 36 e 37 l'ANPA effettua
un'istruttoria tecnica e redige una relazione tecnica sul progetto di
massima, nella quale deve essere espresso l'avviso sulla ubicazione
dell'impianto, sulle caratteristiche di esso risultanti dal progetto di
massima, e debbono essere indicati inoltre tutti gli elementi atti a
consentire una valutazione preliminare complessiva sulle caratteristiche
di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria dell'impianto e sul suo
esercizio.
2.
L'ANPA, oltre alla documentazione rimessagli ai sensi degli artt. 36 e
37 può richiedere agli interessati ogni ulteriore documentazione che
ritiene necessaria alla istruttoria.
3. La
relazione tecnica elaborata dall'ANPA deve contenere un esame critico
del rapporto preliminare di sicurezza e dello studio preliminare di
smaltimento dei rifiuti radioattivi.
Art. 39 - Consultazione con
le Amministrazioni interessate
1. Il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette
copia della relazione tecnica dell'ANPA ai Ministeri dell'interno, del
lavoro e della previdenza sociale, della sanità ed agli altri Ministeri
interessati.
2. Il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e gli altri
Ministeri interessati possono richiedere all'ANPA ulteriori informazioni
ed i dati necessari per una completa valutazione della ubicazione
dell'impianto e del progetto di massima.
3.
Tutti i ministeri interessati trasmettono all'ANPA non oltre sessanta
giorni dalla data di ricevimento della relazione tecnica, i rispettivi
pareri relativi al progetto di massima ed alla ubicazione dell'impianto.
Art. 40 - Parere dell'ANPA
1. La
Commissione tecnica di cui all'art. 9, tenuto conto delle eventuali
osservazioni dei vari Ministeri, esprime un parere tecnico finale,
specificando le eventuali prescrizioni da stabilire per l'esecuzione del
progetto.
2.
L'ANPA trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato il suo parere elaborato sulla base di quello della
Commissione tecnica con le eventuali osservazioni delle varie
amministrazioni.
Art. 41 - Progetti
particolareggiati di costruzione
1. Il
titolare della autorizzazione o del nulla osta di cui ai precedenti
articoli deve trasmettere all'ANPA i progetti particolareggiati di
quelle parti costitutive dell'impianto che sulla base della
documentazione di cui agli artt. 36 e 37 l'ANPA, sentita la Commissione
tecnica, ritiene rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e della
protezione sanitaria. I progetti relativi a dette parti, completati da
relazioni che ne illustrano o dimostrano la rispondenza ai fini della
sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, devono essere approvati
dall'ANPA sentita la Commissione tecnica, prima della costruzione e
messa in opera.
2.
L'esecuzione dei progetti relativi allo smaltimento dei rifiuti
radioattivi non può essere approvata dall'ANPA nei casi previsti
dall'art. 37 del Trattato istitutivo della Comunità europea della
energia atomica se non ad avvenuta comunicazione da parte dell'Agenzia
stessa alla Commissione della predetta Comunità dei dati generali del
progetto in questione.
3. La
costruzione viene effettuata sotto il controllo tecnico dell'ANPA che
vigila sulla rispondenza della costruzione ai progetti approvati
dall'ANPA stessa.
Art. 42 -
Collaudi
1. Il collaudo degli impianti di
cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
è eseguito con le modalità di cui agli artt. 43, 44 e 45, per i tipi di
impianti definiti all'art. 7, lett. a), c), d), e), f).
2.
Con le norme di esecuzione del presente decreto sono stabilite le
modalità per l'esecuzione delle prove di collaudo per altri impianti
nucleari. Dette norme possono prevedere procedure semplificate rispetto
a quelle previste dal presente capo.
Art. 43 - Prove non
nucleari
1.
Ultimata la costruzione delle parti nell'impianto, di cui all'art. 41, o
di qualunque altra parte ritenuta dall'ANPA rilevante ai fini della
sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, il titolare
dell'autorizzazione o del nulla osta è tenuto ad eseguirne mediante
prove non nucleari la verifica. Copia dei verbali delle prove è
trasmessa dal titolare all'ANPA.
2. Il
titolare dell'autorizzazione o del nulla osta è altresì tenuto a
procedere all'esecuzione delle prove combinate dell'impianto antecedenti
al caricamento del combustibile e, ove trattisi di impianti di
trattamento di combustibili irradiati, antecedenti all'immissione di
combustibile irradiato, previa approvazione da parte dell'ANPA di un
programma delle prove stesse. Per le prove dichiarate dalla stessa ANPA
rilevanti ai fini della sicurezza, le specifiche tecniche di ogni
singola prova devono essere approvate prima della loro esecuzione.
L'ANPA ha facoltà di introdurre, nelle specifiche tecniche delle prove,
opportune modifiche e prescrizioni aggiuntive attinenti alla sicurezza.
Delle modalità di esecuzione delle prove è redatto apposito verbale.
Copia del verbale delle prove è trasmessa dal titolare
dell'autorizzazione o del nulla osta all'ANPA.
3.
L'ANPA ha facoltà di far assistere alle prove di cui ai commi 1 e 2
propri ispettori. In tal caso il verbale è redatto in contraddittorio.
4.
L'esecuzione delle prove avviene sotto la responsabilità del titolare
dell'autorizzazione o del nulla osta.
5. A
compimento di tutte le prove antecedenti al caricamento del combustibile
e, ove si tratti di impianti di trattamento di combustibili irradiati,
di quelle antecedenti l'immissione di combustibile irradiato, l'ANPA
rilascia al titolare della autorizzazione o del nulla osta apposita
certificazione del loro esito attestante che l'impianto dal punto di
vista della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria è idoneo al
caricamento del combustibile o, per gli impianti di trattamento di
combustibile irradiato, alla immissione di detto combustibile.
Art. 44 - Prove nucleari
1. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta,
prima di procedere alla esecuzione di prove ed operazioni con
combustibile nucleare ivi comprese quelle di caricamento del
combustibile stesso, ovvero qualora si tratti di impianti di trattamento
di combustibili irradiati, prima di procedere all'esecuzione di prove
con combustibile irradiato, ivi compresa quella della sua immissione
nell'impianto stesso, deve ottenere l'approvazione del programma
generale di dette prove da parte dell'ANPA ed il rilascio, da parte
dello stesso, di un permesso per l'esecuzione di ciascuna di esse.
2. Al
fine di ottenere l'approvazione di cui al comma 1, il titolare
dell'autorizzazione o del nulla osta è tenuto a presentare all'ANPA la
seguente documentazione:
a) rapporto finale di sicurezza;
b) regolamento di esercizio;
c) manuale di operazione;
d)
programma generale di prove con combustibile nucleare o con combustibile
irradiato;
e)
certificato di esito favorevole delle prove precedenti al caricamento
del combustibile o alla immissione di combustibile irradiato comprese
quelle relative a contenitori in pressione destinati a contenere
comunque sostanze radioattive;
f)
organigramma del personale preposto ed addetto all'esercizio tecnico
dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della
sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di
idoneità;
g) proposte di prescrizioni tecniche.
3. Il
titolare dell'autorizzazione o del nulla osta deve presentare, a
richiesta dell'ANPA, ogni altra documentazione ritenuta necessaria,
concernente la sicurezza e la protezione sanitaria dell'impianto.
4.
L'ANPA, esaminata la documentazione esibita, sentita la Commissione
tecnica, provvede alla approvazione del programma generale di prove
nucleari. L'approvazione da parte dell'ANPA del programma generale di
prove nucleari è subordinata all'approvazione, da parte del prefetto,
del piano di emergenza esterna, con le modalità previste dal capo X.
5. Al
fine di ottenere il permesso per l'esecuzione dei singoli gruppi o di
prove nucleari, il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta è
tenuto a presentare all'ANPA le specifiche dettagliate di ciascuna di
esse. Le specifiche dettagliate devono contenere gli elementi atti ad
accertare che sono state adottate tutte le misure per garantire alle
prove la maggiore sicurezza e l'efficacia in relazione alle particolari
caratteristiche dell'impianto soggette al controllo.
6.
L'ANPA rilascia il permesso per l'esecuzione dei singoli gruppi di prove
nucleari condizionandolo alla osservanza delle prescrizioni tecniche con
la possibilità di indicare a quali di esse si possa derogare con la
singola prova e quali ulteriori prescrizioni debbono invece essere
eventualmente adottate. L'ANPA ha anche facoltà di chiedere che siano
studiate ed eseguite prove particolari rilevanti ai fini della sicurezza
nucleare e protezione sanitaria.
7.
L'ANPA può altresì concedere al titolare dell'autorizzazione o del nulla
osta l'approvazione di singoli gruppi di prove nucleari anche prima che
sia intervenuta l'approvazione dell'intero programma generale; in tal
caso il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta non può eseguire i
detti singoli gruppi di prove fino a che non abbia ottenuto, da parte
dell'ANPA, l'approvazione del programma generale delle prove nucleari
stesse.
8. Le
prove nucleari sono eseguite dal titolare dell'autorizzazione o del
nulla osta, che ne è responsabile a tutti gli effetti. Lo stesso è
responsabile della esattezza dei calcoli dei progetti e delle
dimostrazioni di sicurezza.
Art. 45 - Verbali,
relazioni e certificazioni delle prove nucleari
1.
Per ogni prova nucleare il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta
è tenuto a misurare e registrare i dati come previsto dalle specifiche
approvate con la procedura dell'articolo precedente; copia di tali dati,
inclusa nel relativo verbale, è trasmessa all'ANPA al termine della
prova stessa.
2. Le
modalità con le quali ciascuna prova nucleare è stata eseguita ed il suo
esito devono constare da apposita relazione predisposta dal titolare
dell'autorizzazione o del nulla osta. Copia della relazione deve essere
trasmessa dallo stesso all'ANPA.
3.
L'ANPA ha comunque la facoltà di fare assistere propri ispettori
all'esecuzione delle prove nucleari ed in tal caso il verbale è redatto
in contraddittorio. L'ANPA rilascia al titolare dell'autorizzazione o
del nulla osta apposite certificazioni dell'esito dei singoli gruppi di
prove nucleari.
4.
Nei casi in cui le modalità di esecuzione di una prova nucleare non
rispondano a quelle previste dalle specifiche tecniche e alle
prescrizioni aggiuntive di cui al quinto e sesto comma dell'articolo
precedente, l'ispettore dell'ANPA presente sul posto ha facoltà di
sospendere lo svolgimento della prova stessa, previa contestazione ed
invito al titolare ad adeguare le modalità di esecuzione a quelle
previste dalle specifiche approvate.
Art. 46 - Regolamento di
esercizio
1. Il
regolamento di esercizio, necessario per gli impianti di cui agli artt.
36 e 37, è approvato dall'ANPA, sentita la Commissione tecnica.
Art. 47 - Manuale di
istruzioni per le situazioni eccezionali
1. Il
manuale di operazione di cui all'art. 44, comma 2, lett. c), deve
contenere in allegato un manuale di istruzioni per le situazioni
eccezionali, che possono insorgere nell'impianto e che determinano la
previsione o il verificarsi di una emergenza nucleare.
2. Il
manuale di operazione deve altresì contenere la identificazione del
personale addetto all'impianto, che, in caso di insorgenza di situazioni
eccezionali, deve essere adibito a mansioni di pronto intervento.
Art. 48 - Personale tenuto
a non allontanarsi in qualsiasi evenienza
1.
Dal momento in cui il combustibile nucleare è presente nell'impianto,
deve essere assicurata in ogni caso, ai fini della sicurezza nucleare e
della protezione sanitaria, la permanenza del personale indispensabile
che non può abbandonare il posto di lavoro senza preavviso e senza
avvenuta sostituzione.
2. Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio
decreto, d'intesa con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita
l'ANPA, stabilisce per ciascun impianto il numero e la qualifica degli
addetti soggetti all'obbligo di cui al comma 1.
3. In
ottemperanza al decreto del Ministro il titolare dell'autorizzazione o
del nulla osta, con ordine di servizio affisso nel luogo di lavoro,
stabilisce i turni nominativi del personale indispensabile, ai fini
della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, per le varie
condizioni di funzionamento.
4.
Copia dell'ordine di servizio e delle eventuali variazioni deve essere
comunicata al prefetto, all'Ispettorato del lavoro competente per
territorio, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per
territorio ed all'ANPA.
Art. 49 - Collegio dei
delegati alla sicurezza dell'impianto
1.
Per gli impianti di cui all'art. 7, lett. a), b), c), d), e), f), deve
essere costituito un Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto.
2. Il
titolare dell'autorizzazione o del nulla osta è tenuto a sottoporre
all'approvazione dell'ANPA la composizione di detto Collegio.
3. Il
Collegio è composto da almeno quattro membri prescelti fra i tecnici che
sovrintendono a servizi essenziali per il funzionamento dell'impianto;
di esso deve far parte l'esperto qualificato di cui all'art. 77. Il
Collegio ha funzioni consultive, con i seguenti compiti:
a)
esprimere parere preventivo su ogni progetto di modifica dell'impianto o
di sue parti;
b)
esprimere parere preventivo su ogni proposta di modifica alle procedure
di esercizio dell'impianto;
c)
esprimere parere preventivo su programmi di esperienze, prove ed
operazioni di carattere straordinario da eseguire sull'impianto;
d)
rivedere periodicamente lo svolgimento dell'esercizio dell'impianto,
esprimendo il proprio parere unitamente ad eventuali raccomandazioni
relative alla sicurezza e protezione;
e)
elaborare il piano di emergenza interna dell'impianto e provvedere a sue
eventuali modifiche successive, d'intesa col comando provinciale dei
vigili del fuoco;
f)
assistere il direttore responsabile di turno o il capo impianto nella
adozione delle misure che si rendono necessarie per fronteggiare
qualsiasi evento o anormalità che possa far temere l'insorgere di un
pericolo per la pubblica incolumità o di danno alle cose.
4.
Nel caso previsto dalla lettera f) assiste alle riunioni del Collegio di
sicurezza dell'impianto un esperto nucleare designato dall'ANPA; negli
altri casi tale esperto ha la facoltà di intervenire alle riunioni. Alle
riunioni del Collegio di sicurezza dell'impianto possono inoltre
partecipare funzionari rappresentanti delle amministrazioni interessate.
5.
Tra i componenti del Collegio di sicurezza devono essere designati due
tecnici incaricati di esplicare le funzioni di collegamento con le
autorità competenti per gli adempimenti relativi allo stato di emergenza
nucleare di cui al capo X.
Art. 50 - Licenza di
esercizio
1. La
licenza di esercizio è accordata per fasi successive di esercizio,
correlative all'esito positivo di successivi gruppi di prove nucleari e
determina limiti e condizioni che l'esercente è tenuto ad osservare.
2.
L'istanza intesa ad ottenere la licenza di esercizio di ciascuna fase è
presentata al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Ogni istanza deve essere corredata dei certificati di
esito positivo del gruppo di prove nucleari relative e della
dimostrazione che le caratteristiche dell'impianto consentono di
prevedere una fase di esercizio sicuro entro determinati limiti e
condizioni. Copia dell'istanza, corredata della copia della detta
documentazione, deve essere contemporaneamente presentata all'ANPA.
3.
L'ANPA, esaminata l'istanza e la documentazione, sentita, per gli
impianti di cui agli artt. 36 e 37, la Commissione tecnica, trasmesse al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il proprio
parere, prescrivendo eventualmente l'osservanza di determinati limiti e
condizioni per l'esercizio.
4. Il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilascia la
licenza di esercizio, condizionandola all'osservanza delle eventuali
prescrizioni definite dall'ANPA che vigila sulla loro osservanza.
5.
L'esercente deve tenere aggiornati in tutte le fasi, gli appositi
registri di esercizio. L'esercente è tenuto inoltre ad osservare le
disposizioni di cui agli artt. 46, 47, 48, 49 e gli obblighi di cui al
capo X.
Art. 51 - Reattori di
ricerca
1.
Per gli impianti con reattore di ricerca di potenza non superiore a 100
chilowatt termici non si applica la procedura prevista dagli artt. 38 e
39.
2. Il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prima del
rilascio della autorizzazione o del nulla osta, richiede il parere
dell'ANPA, che lo rilascia sentita la Commissione tecnica.
3.
Per i reattori di ricerca di potenza maggiore si applicano integralmente
le disposizioni previste dal presente capo.
Art. 52 - Depositi e
complessi nucleari sottocritici
1.
L'esercizio di un deposito di materie fissili speciali o di combustibili
nucleari di cui all'art. 7, lettera g) e quello dei complessi nucleari
sottocritici di cui all'art. 7, lett. b), sono subordinati
all'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di intesa con i Ministri dell'interno, del lavoro e
della previdenza sociale e della sanità, sentito il parere dell'ANPA che
lo rilascia sentita la Commissione tecnica se si tratta di combustibili
nucleari irradiati. Nel decreto di autorizzazione possono essere
stabilite speciali prescrizioni.
Art. 53 - Depositi
temporanei ed occasionali
1. Il
deposito temporaneo ed occasionale di materie fissili speciali o di
combustibili nucleari non irradiati, purché conservati negli imballaggi
di trasporto e nelle quantità autorizzate per le singole spedizioni, può
essere costituito per non oltre trenta giorni con il nulla osta del
prefetto che lo rilascia secondo le procedure del decreto di cui
all'art. 27, ferme tutte le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre
1962, n. 1860, sull'obbligo della garanzia finanziaria per la
responsabilità civile di cui agli artt. 19, 20 e 21 della stessa legge.
Per i depositi di zona portuale e aeroportuale il nulla osta è
rilasciato dal comando di porto, sentito il dirigente dell'ufficio di
sanità marittima, o dal direttore della circoscrizione aeroportuale.
2.
Del deposito temporaneo ed occasionale deve essere data preventiva
comunicazione all'ANPA ed al comando provinciale dei vigili del fuoco e
nei casi di deposito in zona portuale o aeroportuale, anche al prefetto.
3. La
sosta tecnica in corso di trasporto effettuata per non oltre
ventiquattro ore non è soggetta alle disposizioni del presente articolo.
Art. 54 - Sorveglianza
locale della radioattività ambientale
1. Il
titolare dell'autorizzazione o del nulla osta e l'esercente sono tenuti
a provvedere alle attrezzature per la sorveglianza permanente del grado
di radioattività dell'atmosfera, delle acque, del suolo e degli alimenti
nelle zone sorvegliate e nelle zone limitrofe ed alle relative
determinazioni.
Art. 55 - Autorizzazione
per la disattivazione degli impianti nucleari
1.
L'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione di un
impianto nucleare è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i
Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, la regione o provincia autonoma interessata e
l'ANPA, su istanza del titolare della licenza. Detta autorizzazione è
rilasciata, ove necessario, per singole fasi intermedie rispetto allo
stato ultimo previsto.
2. La
suddivisione in fasi intermedie deve essere giustificata nell'ambito di
un piano globale di disattivazione, da allegare all'istanza di
autorizzazione relativa alla prima fase.
3.
Per ciascuna fase, copia dell'istanza di autorizzazione deve essere
inviata alle amministrazioni di cui al comma 1 e all'ANPA, unitamente al
piano delle operazioni da eseguire, a una descrizione dello stato
dell'impianto, comprendente anche l'inventario delle materie radioattive
presenti, all'indicazione dello stato dell'impianto stesso al termine
della fase, alle analisi di sicurezza concernenti le operazioni da
eseguire e lo stato dell'impianto a fine operazioni, all'indicazione
della destinazione dei materiali radioattivi di risulta, ad una stima
degli effetti sull'ambiente esterno ed a un programma di radioprotezione
anche per l'eventualità di un'emergenza. Nel piano il titolare della
licenza di esercizio propone altresì i momenti a partire dai quali
vengono meno i presupposti tecnici per l'osservanza delle singole
disposizioni del presente decreto e delle prescrizioni attinenti
all'esercizio dell'impianto.
Art. 56 - Procedura per il
rilascio dell'autorizzazione alla disattivazione - Svolgimento delle
operazioni
1. Le
Amministrazioni di cui all'art. 55 trasmettono all'ANPA, non oltre
sessanta giorni dal ricevimento della documentazione prevista allo
stesso art. 55, le proprie eventuali osservazioni.
2.
L'ANPA, esaminata l'istanza di autorizzazione e la relativa
documentazione e tenendo conto delle osservazioni delle amministrazioni
di cui al comma 1, predispone e trasmette alle stesse amministrazioni
una relazione con le proprie valutazioni e con l'indicazione degli
eventuali limiti e condizioni da osservare.
3. Le
amministrazioni di cui al comma 2, non oltre trenta giorni dal
ricevimento della relazione trasmettono le loro osservazioni finali
all'ANPA la quale, sentita la Commissione tecnica, predispone e
trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
il proprio parere con l'indicazione delle eventuali prescrizioni.
4. Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rilascia
l'autorizzazione di cui all'art. 55, condizionandola all'osservanza
delle eventuali prescrizioni definite dall'ANPA.
5.
L'esecuzione delle operazioni avviene sotto la vigilanza dell'ANPA che,
in relazione al loro avanzamento e sulla base di specifica istanza del
titolare dell'autorizzazione, verifica l'effettivo venir meno dei
presupposti tecnici per l'osservanza delle singole disposizioni del
presente decreto e delle prescrizioni emanate.
Art. 57 - Rapporto
conclusivo
1. Il
titolare dell'autorizzazione, al termine delle operazioni di cui
all'art. 56, trasmette all'ANPA uno o più rapporti atti a documentare le
operazioni eseguite e lo stato dell'impianto e del sito.
2. Il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le
amministrazioni interessate e l'ANPA, emette, con proprio decreto, le
eventuali prescrizioni connesse con lo stato dell'impianto e del sito al
termine delle operazioni.
Art. 58 - Inosservanza
delle prescrizioni - Sospensioni - Revoche
1. Il
titolare dei provvedimenti autorizzativi di cui al presente capo è
tenuto alla esecuzione dei progetti come approvati dall'ANPA. Egli deve
altresì osservare le prescrizioni impartite con detti provvedimenti.
2.
Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute negli atti di
autorizzazione, nel nulla osta o nella licenza di esercizio, oppure di
difformità della esecuzione dai progetti approvati dall'ANPA, il
Ministro dell'industria e del commercio e dell'artigianato contesta
all'interessato l'inosservanza. Quest'ultimo può fornire le proprie
giustificazioni entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
proprio decreto, sentita l'ANPA, può imporre al titolare delle
autorizzazioni, del nulla osta o all'esercente di adempiere, in un
termine stabilito, alle modifiche delle opere di esecuzione, ovvero alla
osservanza delle prescrizioni.
3.
Nel caso di inottemperanza agli adempimenti suddetti da parte del
titolare delle autorizzazioni, del nulla osta o da parte dell'esercente,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora
ricorrano motivi di urgenza ai fini della sicurezza nucleare o della
protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, può sospendere
con proprio decreto, per una durata di tempo non superiore a sei mesi,
l'autorizzazione, il nulla osta o la licenza di esercizio.
4.
Nei casi di constatata grave o ripetuta inottemperanza agli adempimenti
di cui al comma 2, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato revoca con proprio decreto l'autorizzazione, il nulla
osta o la licenza di esercizio.
5.
Prima dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve sentire la
Commissione tecnica, di cui all'art. 9, per gli impianti di cui agli
artt. 36 e 37, e nei casi di revoca deve procedere di intesa con i
Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della
sanità e le altre amministrazioni interessate, sentita l'ANPA.
6.
Nei provvedimenti di sospensione o di revoca devono essere indicate, ove
necessario, le disposizioni per assicurare la sicurezza nucleare e la
protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione.
Capo VIII
PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI
Art. 59 - Attività
disciplinate - Vigilanza
1. Le
norme del presente capo si applicano alle attività di cui all'art. 1
alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai
sensi dell'art. 60, ivi comprese le attività esercitate dallo Stato,
dagli enti pubblici, territoriali e non territoriali, dagli organi del
servizio sanitario nazionale, dagli istituti di istruzione, dalle
università e dai laboratori di ricerca.
2. La
vigilanza per la tutela dai rischi da radiazioni dei lavoratori addetti
alle attività di cui al comma 1 è affidata, oltre che all'ANPA, al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo
dell'Ispettorato del lavoro e, nel caso di macchine radiogene, agli
organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio.
3. E'
fatta salva l'apposita disciplina prevista per le attività di cui al
capo IV.
4. Il
rispetto delle norme del presente capo non esaurisce gli obblighi cui
sono tenuti i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i lavoratori e
i medici competenti, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, per il quale restano altresì ferme le attribuzioni in ordine
alle funzioni di vigilanza stabilite ai sensi dello stesso decreto.
Art. 60 - Definizione di
lavoratore subordinato
1.
Agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 59 per lavoratore
subordinato si intende ogni persona che presti il proprio lavoro alle
dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari, con rapporti di lavoro subordinato anche
speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società,
anche di fatto, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione
scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di
lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali.
Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione e
universitari, e i partecipanti ai corsi di formazione professionale,
nonché coloro i quali, a qualsiasi titolo, prestino presso terzi la
propria opera professionale.
2. E'
vietato adibire alle attività disciplinate dal presente decreto i
lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877.
Art. 61 - Obblighi dei
datori di lavoro, dirigenti e preposti
1. I
datori di lavoro ed i dirigenti che rispettivamente eserciscono e
dirigono le attività disciplinate dal presente decreto ed i preposti che
vi sovrintendono devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze, attuare le cautele di protezione e di sicurezza previste dal
presente capo e dai provvedimenti emanati in applicazione di esso.
2. I
datori di lavoro, prima dell'inizio delle attività di cui al comma 1,
debbono acquisire da un esperto qualificato di cui all'art. 77 una
relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di
radioprotezione inerenti alle attività stesse. A tal fine i datori di
lavoro forniscono all'esperto qualificato i dati, gli elementi e le
informazioni necessarie. La relazione costituisce il documento di cui
all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti.
3.
Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al comma 2, e
successivamente di quelle di cui all'art. 80, i datori di lavoro, i
dirigenti e i preposti devono in particolare:
a)
provvedere affinché gli ambienti di lavoro in cui sussista un rischio da
radiazioni vengano, nel rispetto delle disposizioni contenute nel
decreto di cui all'art. 82, individuati, delimitati, segnalati,
classificati in zone e che l'accesso ad essi sia adeguatamente
regolamentato;
b)
provvedere affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini
della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni contenute nel
decreto di cui all'art. 82;
c)
predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio
di radiazioni e curare che copia di dette norme sia consultabile nei
luoghi frequentati dai lavoratori, ed in particolare nelle zone
controllate;
d)
fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza
dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti;
e)
rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione
finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi
sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di
protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata
osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del
lavoro e delle norme interne di cui alla lettera c);
f)
provvedere affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne di
cui alla lettera c), usino i mezzi di cui alla lettera d) ed osservino
le modalità di esecuzione del lavoro di cui alla lettera e);
g) provvedere affinché siano apposte segnalazioni che
indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi
di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti
di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in
corso di manipolazione;
h) fornire al lavoratore esposto i risultati delle
valutazioni di dose effettuate dall'esperto qualificato, che lo
riguardino direttamente, nonché assicurare l’accesso alla documentazione
di sorveglianza fisica di cui all’articolo 81 concernente il lavoratore
stesso;
4.
Per gli obblighi previsti nel comma 3 ad esclusione di quelli previsti
alla lettera f), nei casi in cui occorre assicurare la sorveglianza
fisica ai sensi dell'art. 75, i datori di lavoro, dirigenti e preposti
di cui al comma 1 devono avvalersi degli esperti qualificati di cui
all'art. 77 e, per gli aspetti medici, dei medici di cui all'art. 83;
nei casi in cui non occorre assicurare la sorveglianza fisica, essi sono
tenuti comunque ad adempiere alle disposizioni di cui alle lettere c),
e), f), nonché a fornire i mezzi di protezione eventualmente necessari
di cui alla lettera d).
4 bis. I soggetti di cui al comma 1 comunicano
tempestivamente all’esperto qualificato e al medico addetto alla
sorveglianza medica la cessazione del rapporto di lavoro con il
lavoratore esposto.
5.
Tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza fisica e medica
della radioprotezione sono a carico del datore di lavoro.
Art. 62 - Obblighi delle
imprese esterne
1. Il
datore di lavoro di impresa esterna di cui all'art. 6, lettera q)
assicura, direttamente o mediante accordi contrattuali con i terzi, la
tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in
conformità alle disposizioni del presente capo ed a quelle emanate in
applicazione di esso.
2. In
particolare il datore di lavoro dell'impresa esterna è tenuto a:
a)
assicurare per quanto di propria competenza il rispetto dei principi
generali di cui all'art. 2, lett. a) e b) e dei limiti di esposizione di
cui all'art. 96;
b)
rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione
finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e
delle altre informazioni di cui all'art. 61, lett. e), fatto salvo
l'obbligo dei terzi di informazione specifica sui rischi di cui all'art.
63;
c)
curare che vengano effettuate le valutazioni periodiche della dose
individuale e che le relative registrazioni siano riportate nelle schede
personali di cui all'art. 81;
d)
curare che i lavoratori vengano sottoposti alla sorveglianza medica e
che i relativi giudizi di idoneità siano riportati nel documento
sanitario personale di cui all'art. 90;
e)
istituire per ogni lavoratore e consegnare al medesimo, prima di ogni
prestazione, il libretto personale di radioprotezione di cui al comma 3
ed assicurarsi della sua compilazione.
3.
Con il decreto di cui all'art. 81, comma 6, sono stabilite le modalità
di istituzione e di tenuta del libretto personale di radioprotezione di
cui al comma 2, lett. e); il libretto deve in particolare contenere i
dati relativi alla valutazione delle dosi inerenti all'attività svolta,
nonché i giudizi medici di idoneità e le relative limitazioni di
validità.
4.
L'attività di datore di lavoro delle imprese esterne è soggetta a
notifica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o ad
autorizzazione rilasciata dallo stesso Ministero, in relazione
all'entità dei rischi cui i lavoratori possono essere esposti, nei casi
e con le modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministero della sanità, sentita
l'ANPA.
5.
Gli obblighi di notifica o di autorizzazione non si applicano alle
amministrazioni che esercitano la vigilanza ai sensi del presente
decreto.
Art. 63 - Obblighi degli
esercenti zone controllate che si avvalgono di lavoratori esterni
1.
Gli esercenti una o più zone controllate, i quali si avvalgono di
lavoratori esterni, sono tenuti ad assicurarne la tutela dai rischi da
radiazioni ionizzanti, direttamente o mediante accordi contrattuali con
l'impresa esterna da cui detti lavoratori dipendono oppure con il
lavoratore stesso, se autonomo, e rispondono degli aspetti della tutela
che siano direttamente collegati con il tipo di zona controllata e di
prestazione richiesta ai lavoratori esterni.
2. In
particolare, per ogni lavoratore esterno che effettua prestazioni in
zona controllata l'esercente la zona controllata è tenuto a:
a)
accertarsi, tramite il libretto personale di radioprotezione di cui
all'art. 62, che il lavoratore, prima di effettuare la prestazione nella
zona controllata, sia stato riconosciuto idoneo da un medico autorizzato
al tipo di rischio connesso con la prestazione stessa;
b)
assicurarsi che il lavoratore esterno abbia ricevuto o comunque riceva,
oltre alla informazione di cui all'art. 62, lett. b), una formazione
specifica in rapporto alle caratteristiche particolari della zona
controllata ove la prestazione va effettuata;
c)
assicurarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei mezzi di protezione
individuale, ove necessari;
d)
accertarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei mezzi di
sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione e
che fruisca della sorveglianza dosimetrica ambientale eventualmente
necessaria;
e)
curare il rispetto, per quanto di propria competenza, dei principi
generali di cui all'art. 2, lett. a) e b) e dei limiti di esposizione di
cui all'art. 96;
f)
adottare le misure necessarie affinché vengano registrate sul libretto
individuale di radioprotezione le valutazioni di dose inerenti alla
prestazione.
Art. 64
- Protezione dei lavoratori autonomi
1.I lavoratori
autonomi che svolgono attività che comportano la classificazione come
lavoratori esposti sono tenuti ad assolvere, ai fini della propria
tutela, agli obblighi previsti dal presente decreto. Fermi restando gli
obblighi di cui agli articoli 63 e 67 gli esercenti di installazioni
presso cui i lavoratori autonomi sono esposti a rischio di radiazioni
rispondono degli aspetti della tutela che siano direttamente collegati
con il tipo di zona e di prestazione richiesta.
Art. 65 - Altre attività
presso terzi
1.
Fuori dei casi previsti negli artt. 62, 63 e 67, il datore di lavoro per
conto del quale lavoratori subordinati o ad essi equiparati prestano la
propria opera presso uno o più impianti, stabilimenti, laboratori o sedi
gestiti da terzi, ove vengono svolte attività disciplinate dal presente
decreto tali da comportare per i lavoratori anzidetti la classificazione
di lavoratori esposti, è tenuto ad assicurare la tutela dei lavoratori
dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del
presente capo ed alle disposizioni emanate in applicazione di esso, in
relazione all'entità complessiva del rischio.
2. Il
datore di lavoro deve svolgere presso i terzi esercenti le azioni
necessarie affinché venga comunque assicurato il rispetto di quanto
disposto al comma 1, anche ai fini del coordinamento delle misure da
adottare, fermi restando gli obblighi dei terzi esercenti stessi,
derivanti dalle disposizioni del presente capo, per gli aspetti
operativi della radioprotezione direttamente connessi con la natura
dell'attività da essi svolta e dell'intervento che i lavoratori sono
chiamati a compiere.
Art. 66 - Molteplicità di
datori di lavoro
1.
Nel caso di lavoratori i quali svolgono per più datori di lavoro
attività che li espongono a rischi di radiazioni ionizzanti, ciascun
datore di lavoro è tenuto a richiedere agli altri datori di lavoro ed ai
lavoratori, e a fornire quando richiesto, le informazioni necessarie al
fine di garantire il rispetto delle norme del presente capo e, in
particolare, dei limiti di dose.
Art. 67 - Lavoratori
autonomi e dipendenti da terzi, con particolari compiti nell'ambito
aziendale
1. I
datori di lavoro e i dirigenti che eserciscono e dirigono le attività
indicate nell'art. 59 ed i preposti che vi sovrintendono, devono rendere
edotti, in relazione alle mansioni cui sono addetti, i lavoratori
autonomi e quelli dipendenti da terzi, che svolgono nell'ambito
aziendale attività diverse da quelle proprie dei lavoratori esposti, dei
rischi specifici da radiazioni esistenti nei luoghi in cui siano
chiamati a prestare la loro opera. Essi devono inoltre fornire ai
predetti lavoratori i necessari mezzi di protezione ed assicurarsi
dell'impiego di tali mezzi.
2. E'
vietato adibire i lavoratori di cui al comma 1 ad attività che li
espongono al rischio di superare i limiti di dose fissati per gli stessi
ai sensi dell'art. 96.
Art. 68 - Obblighi dei
lavoratori
1. I
lavoratori devono:
a)
osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi
incaricati, ai fini della protezione individuale e collettiva e della
sicurezza, a seconda delle mansioni alle quali sono addetti;
b)
usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i
mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti
dal datore di lavoro;
c)
segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto
le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e
di sorveglianza dosimetrica, nonché le eventuali condizioni di pericolo
di cui vengono a conoscenza;
d)
non rimuovere né modificare, senza averne ottenuto l'autorizzazione, i
dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di
protezione e di misurazione;
e)
non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono
di loro competenza o che possono compromettere la protezione e la
sicurezza;
f) sottoporsi alla sorveglianza medica ai sensi del presente decreto.
2. I
lavoratori che svolgono, per più datori di lavoro, attività che li
espongano al rischio da radiazioni ionizzanti, devono rendere edotto
ciascun datore di lavoro delle attività svolte presso gli altri, ai fini
di quanto previsto al precedente art. 66. Analoga dichiarazione deve
essere resa per eventuali attività pregresse. I lavoratori esterni sono
tenuti ad esibire il libretto personale di radioprotezione all'esercente
le zone controllate prima di effettuare le prestazioni per le quali sono
stati chiamati.
"Art. 68 bis-Scambio di informazioni
1. Su motivata
richiesta di autorità competenti anche di altri paesi appartenenti
all'Unione Europea o di soggetti, anche di detti paesi, che siano
titolari di incarichi di sorveglianza fisica o medica della
radioprotezione del lavoratore, il lavoratore trasmette alle autorità o
ai soggetti predetti le informazioni relative alle dosi ricevute. La
richiesta delle autorità o dei soggetti di cui sopra deve essere
motivata dalla necessità di effettuare le visite mediche prima
dell'assunzione oppure di esprimere giudizi in ordine all'idoneità a
svolgere mansioni che comportino la classificazione del lavoratore
come esposto oppure, comunque, di tenere
sotto controllo l'ulteriore esposizione del lavoratore.
Art. 69 - Disposizioni
particolari per le lavoratrici
1. Ferma restando l'applicazione delle norme speciali concernenti la tutela delle lavoratrici madri, le donne gestanti non possono svolgere attività che le espongono in zone classificate o, comunque, (…) attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.
2. E'
fatto obbligo alle lavoratrici di notificare al datore di lavoro il
proprio stato di gestazione, non appena accertato.
3. E'
altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti
un rischio di contaminazione.
Art. 70 - Apprendisti e
studenti
1. Ai
fini del presente capo gli apprendisti e gli studenti sono suddivisi
nelle categorie definiti ai sensi dell'art. 82.
Art. 71 -
Minori
1. I
minori di anni diciotto non possono esercitare attività proprie dei
lavoratori esposti.
2.
Gli apprendisti e gli studenti, ancorché minori di anni diciotto,
possono ricevere dosi superiori ai limiti previsti per le persone del
pubblico in relazione alle specifiche esigenze della loro attività di
studio o di apprendistato, secondo le modalità di esposizione stabilite
ai sensi dell'art. 96.
Art. 72 - Ottimizzazione
della protezione
1. In
conformità ai principi generali di cui al capo I del presente decreto,
nell'esercizio delle attività di cui all'art. 59 il datore di lavoro è
tenuto ad attuare tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a
ridurre le esposizioni dei lavoratori al livello più basso
ragionevolmente ottenibile, tenendo conto dei fattori economici e
sociali.
2. Ai
fini di quanto previsto dal comma 1, gli impianti, le apparecchiature,
le attrezzature, le modalità operative concernenti le attività di cui
all'art. 59 debbono essere rispondenti alle norme specifiche di buona
tecnica, ovvero garantire un equivalente livello di radioprotezione.
Art. 73 - Provvedimenti e
misure relativi al rispetto dei limiti di esposizione
1. I
datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze, devono adottare i provvedimenti
idonei ad evitare che vengano superati i limiti di dose fissati, per le
diverse modalità di esposizione, con il decreto di cui all'art. 96, per:
a) i lavoratori esposti;
b) gli apprendisti e studenti;
c) i lavoratori non esposti;
d) i lavoratori autonomi e dipendenti da terzi di cui al precedente art.
67.
2. I
soggetti di cui al comma 1 debbono altresì adottare i provvedimenti
idonei ad assicurare il rispetto dei limiti e delle condizioni di
esposizione fissati con il decreto di cui all'art. 96 per le
lavoratrici, le apprendiste e le studentesse in età fertile.
3. Le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di cui all'art.
96, comma 5.
Art. 74 - Esposizioni
accidentali o di emergenza
1.
Dopo ogni esposizione accidentale o di emergenza i datori di lavoro, i
dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze, devono acquisire dall'esperto qualificato una apposita
relazione tecnica, dalla quale risultino le circostanze ed i motivi
dell'esposizione stessa per quanto riscontrabili dall'esperto
qualificato, nonché la valutazione delle dosi relativamente ai
lavoratori interessati. Resta fermo quanto disposto dall'art. 91.
2.
I lavoratori e il personale di intervento previsto nei piani di cui al
capo X devono essere preventivamente resi edotti, oltre che dei rischi
connessi all’esposizione, anche del fatto che, durante l’intervento
possano essere sottoposti ad esposizione di emergenza e,
conseguentemente, dotati di adeguati mezzi di protezione in relazione
alle circostanze in cui avviene l'intervento medesimo.
3. Con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità, per il coordinamento della protezione
civile e dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite
le
modalità e i livelli di esposizione dei lavoratori e del personale di
intervento.
4.
Per le attività estrattive gli interventi di soccorso sono effettuati da
personale volontario appositamente addestrato.
Art. 75 - Sorveglianza
fisica
1. La
sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione
deve essere effettuata ove le attività svolte comportino la
classificazione degli ambienti di lavoro in una o più zone controllate o
sorvegliate, ovvero comportino la classificazione degli addetti come
lavoratori esposti.
2. I
datori di lavoro esercenti le attività disciplinate dal presente decreto
devono provvedere ad assicurare la sorveglianza fisica, effettuata ai
sensi delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'art. 82, sulla
base delle indicazioni della relazione di cui all'art. 61, comma 2, e,
successivamente, di quella di cui all'art. 80, comma 1.
Art. 76 - Servizi di
dosimetria
1.
Ferme restando le competenze previste dalla vigente normativa, chiunque
svolge attività di servizio di dosimetria individuale, anche per le
attività disciplinate al capo IV, è soggetto alla vigilanza dell'ANPA e,
a tale fine, comunica all'ANPA medesima, entro trenta giorni, l'avvenuto
inizio delle attività.
2. I
soggetti di cui al comma 1 trasmettono all'ISPESL e all'ANPA, con le
modalità da questa specificate, i risultati delle misurazioni
effettuate, ai fini del loro inserimento in un archivio nazionale dei
lavoratori esposti, da istituire con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità,
sentita l'ANPA.
Art. 77 - Esperti
qualificati
1. Il
datore di lavoro deve assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di
esperti qualificati.
2. Il
datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato provinciale del lavoro
competente per territorio e, per le attività estrattive, anche
all'ingegnere capo dell'ufficio periferico competente per territorio, i
nominativi degli esperti qualificati prescelti, allegando altresì la
dichiarazione di accettazione dell'incarico.
3. E'
consentito che mansioni strettamente esecutive, inerenti alla
sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni, siano
affidate dal datore di lavoro a personale non provvisto
dell'abilitazione di cui all'art. 78, scelto d'intesa con l'esperto
qualificato e che operi secondo le direttive e sotto la responsabilità
dell'esperto qualificato stesso.
4. Il
datore di lavoro è tenuto a fornire i mezzi e le informazioni, nonché ad
assicurare le condizioni necessarie all'esperto qualificato per lo
svolgimento dei suoi compiti.
5. Le
funzioni di esperto qualificato non possono essere assolte dalla persona
fisica del datore di lavoro né dai dirigenti che eserciscono e dirigono
l'attività disciplinata, né dai preposti che ad essa sovrintendono, né
dagli addetti alla vigilanza di cui all'art. 59, comma 2.
Art. 78 - Abilitazione
degli esperti qualificati: elenco nominativo
1.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della sanità, è istituito, presso l'Ispettorato
medico centrale del lavoro, un elenco nominativo degli esperti
qualificati, ripartito secondo i seguenti gradi di abilitazione:
a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica delle
sorgenti costituite da apparecchi radiologici che accelerano elettroni
con tensione massima applicata al tubo, inferiore a 400 kV;
b)
abilitazione di secondo grado,per la sorveglianza fisica delle sorgenti
costituite da macchine radiogene con energia degli elettroni accelerati
compresa tra 400 keV e 10 MeV, o da materie radioattive, incluse le
sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto
l'angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni
al secondo;
c)
abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza fisica degli impianti
come definiti all'art. 7 del capo II del presente decreto e delle altre
sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).
2.
L'abilitazione di grado superiore comprende quelle di grado inferiore.
3.
Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sentita l'ANPA, sono stabiliti
i titoli di studio e la qualificazione professionale, nonché le modalità
per la formazione professionale, per l'accertamento della capacità
tecnica e professionale richiesta per l'iscrizione nell'elenco di cui al
comma 1 e per l'eventuale sospensione o cancellazione dal medesimo,
fermo restando quanto stabilito all'art. 93 per i casi di inosservanza
dei compiti.
Art. 79 - Attribuzioni
dell'esperto qualificato
1.
L'esperto qualificato, nell'esercizio della sorveglianza fisica per
conto del datore di lavoro deve:
a)
effettuare la valutazione di radioprotezione di cui all'art. 61 e dare
indicazioni al datore di lavoro nella attuazione dei compiti di cui al
predetto articolo ad esclusione di quelli previsti alle lettere f) e h);
b)
effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e
degli strumenti di protezione, ed in particolare:
1)
procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal
punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni
che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime
all'interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonché delle
modifiche alle installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni
delle condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;
2)
effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza
fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate
alle stesse;
3)
eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle
tecniche di radioprotezione;
4)
effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento
degli strumenti di misurazione;
c)
effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone
controllate e sorvegliate;
d)
procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di
radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti;
e)
assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro
nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di
incidente.
2. La
valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A
derivanti da esposizioni esterne deve essere eseguita, a norma dell'art.
75, mediante uno o più apparecchi di misura individuali nonché in base
ai risultati della sorveglianza ambientale di cui al comma 1, lett. c).
3. La
valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A
derivanti da esposizioni interne deve essere eseguita in base ad idonei
metodi fisici e/o radiotossicologici.
4.
Qualora la valutazione individuale delle dosi con i metodi di cui ai
commi 2 e 3 risulti per particolari condizioni impossibile o
insufficiente, la valutazione di essa può essere effettuata sulla scorta
dei risultati della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o a partire da
misurazioni individuali compiute su altri lavoratori esposti.
5. La
valutazione della dose ricevuta o impegnata dai lavoratori esposti che
non sono classificati in categoria A può essere eseguita sulla scorta
dei risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro.
6.
L'esperto qualificato comunica per iscritto al medico autorizzato,
almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai
lavoratori di categoria A e con periodicità almeno annuale, al medico
addetto alla sorveglianza medica, quelle relative agli altri lavoratori
esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la
comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere
immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata.
7.
L'esperto qualificato deve inoltre procedere alle analisi e valutazioni
necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione della
popolazione secondo i principi di cui al capo IX del presente decreto;
in particolare deve effettuare la valutazione preventiva dell'impegno di
dose derivante dall'attività e, in corso di esercizio, delle dosi
ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione in
condizioni normali, nonché la valutazione delle esposizioni in caso di
incidente. A tal fine i predetti gruppi di riferimento debbono essere
identificati sulla base di valutazioni ambientali, adeguate alla
rilevanza dell'attività stessa, che tengano conto delle diverse vie di
esposizione.
Art. 80 - Comunicazioni al
datore di lavoro e relativi adempimenti
1. In
base alle valutazioni relative all'entità del rischio, l'esperto
qualificato indica, con apposita relazione scritta, al datore di lavoro:
a)
l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio da
radiazioni;
b) la
classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del
datore di lavoro delle attività che questi debbono svolgere;
c) la
frequenza delle valutazioni di cui all'art. 79;
d)
tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione, al fine di
assicurare la sorveglianza fisica, di cui all'art. 75, dei lavoratori
esposti e della popolazione;
e) la
valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori
esposti e per gli individui dei gruppi di riferimento, con la frequenza
stabilita ai sensi della lett. c).
2. Il
datore di lavoro provvede ai necessari adempimenti sulla base delle
indicazioni di cui al comma 1; si assicura altresì che l'esperto
qualificato trasmetta al medico addetto alla sorveglianza medica i
risultati delle valutazioni di cui alla lettera e) del comma 1 relative
ai lavoratori esposti, con la periodicità prevista all'art. 79, comma 6.
3. Il
datore di lavoro garantisce le condizioni per la collaborazione,
nell'ambito delle rispettive competenze, tra l'esperto qualificato e il
servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626. L'esperto qualificato è in
particolare chiamato a partecipare alle riunioni periodiche di cui
all'art. 11 del decreto legislativo predetto.
Art. 81 - Documentazione
relativa alla sorveglianza fisica della protezione
1.
L'esperto qualificato deve provvedere, per conto del datore di lavoro,
ad istituire e tenere aggiornata la seguente documentazione:
a) la
relazione di cui all'art. 61, comma 2 e all'art. 80, comma 1, relativa
all'esame preventivo dei progetti e delle eventuali modifiche, nonché le
valutazioni di cui all'art. 79, comma 1, lett. b), n. 1;
e comma 7;
b) le valutazioni di cui all'art. 79, comma 1, lett. c), nonché i
verbali di controllo di cui allo stesso articolo, comma 1, lett. b), nn.
3) e 4);
c) i
verbali dei controlli di cui al comma 1, lett. b), n. 2, dello stesso
art. 79 e dei provvedimenti di intervento da lui adottati e prescritti,
nonché copia delle prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli
organi di vigilanza divenute esecutive;
d) le schede personali sulle quali devono essere annotati i risultati
delle valutazioni delle dosi individuali e delle introduzioni
individuali; le dosi derivanti da eventuali esposizioni accidentali, di
emergenza,
da esposizioni soggette ad autorizzazione speciale
o da altre modalità di esposizione debbono essere annotate, separatamente,
in ciascuna scheda;
e) le
relazioni sulle circostanze ed i motivi inerenti alle esposizioni
accidentali o di emergenza di cui all'art. 74, comma 1, nonché alle
altre modalità di esposizione.
e-bis) i risultati della sorveglianza fisica
dell'ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la valutazione
delle dosi dei lavoratori esposti.
2. Per i lavoratori di
cui agli artt. 62 e 65 nelle schede personali devono essere annotati
tutti i contributi alle esposizioni lavorative individuali
con le modalità stabilite nel provvedimento di cui al comma 6;
3. Il
datore di lavoro deve conservare:
a)
per almeno cinque anni dalla data di compilazione la documentazione di
cui al comma 1, lett. b);
b)
sino a cinque anni dalla cessazione dell'attività di impresa che
comporta esposizioni alle radiazioni ionizzanti la documentazione di cui
al comma 1, lett. a) e c);
c) sino alla cessazione del rapporto di lavoro, o dell'attività
dell'impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti,
mantenendone successivamente copia per almeno cinque anni,
la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) ed
f)".
4. Entro tre mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività d'impresa comportante
esposizione alle radiazioni ionizzanti
la documentazione
di cui al comma 1, lettere d), e) ed f)
va consegnata al medico addetto alla sorveglianza medica che provvede alla
sua trasmissione, unitamente al documento di cui all'art. 90, all’ISPESL,
che assicurerà la loro conservazione nel rispetto dei termini previsti
dall'art. 90, comma 3.
5. In
caso di cessazione definitiva dell'attività di impresa, i documenti di
cui al comma 1, lett. a), b) e c), sono consegnati entro sei mesi
all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio che
assicurerà la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle
modalità previsti nel presente articolo.
6.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti
l'ANPA e l'ISPESL, sono determinate le modalità di tenuta della
documentazione e sono approvati i modelli della stessa.
Art. 82 - Modalità di
classificazione degli ambienti di lavoro e dei lavoratori ai fini della
radioprotezione e della sorveglianza fisica
1.
Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità, sentita l'ANPA, vengono stabiliti e aggiornati:
a) i
criteri per la classificazione in zone degli ambienti di lavoro ai fini
della radioprotezione;
b) i
criteri per l'adozione della sorveglianza fisica e per la
classificazione dei lavoratori in categorie;
c) le
categorie di classificazione, ai fini della radioprotezione, degli
apprendisti e studenti di cui all'art. 70.
2.
Con lo stesso decreto sono disciplinate particolari modalità di
esposizione cui i lavoratori possono essere eventualmente soggetti.
3. I
criteri, le categorie e le modalità di cui al comma 1 devono, nel
rispetto degli obiettivi di radioprotezione stabiliti dalle direttive
del Consiglio delle Comunità europee, garantire comunque, con la massima
efficacia la tutela sanitaria dei lavoratori, degli apprendisti e degli
studenti dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Art. 83 - Sorveglianza
medica
1. Il
datore di lavoro deve provvedere ad assicurare mediante uno o più medici
la sorveglianza medica dei lavoratori esposti e degli apprendisti e
studenti in conformità alle norme del presente capo ed alle disposizioni
contenute nel decreto di cui all'art. 82. Tale sorveglianza è basata sui
principi che disciplinano la medicina del lavoro.
2. La
sorveglianza medica dei lavoratori esposti che non sono classificati in
categoria A è assicurata tramite medici competenti o medici autorizzati.
La sorveglianza medica dei lavoratori di categoria A è assicurata
tramite medici autorizzati.
3. Il
datore di lavoro non può assegnare le persone di cui al comma 1 ad
alcuna attività che le esponga al rischio di radiazioni ionizzanti
qualora le conclusioni mediche vi si oppongano.
4. Il
datore di lavoro deve assicurare ai medici di cui al comma 1 le
condizioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.
5. Il
datore di lavoro deve consentire ai medici di cui al comma 1 l'accesso a
qualunque informazione o documentazione che questi ritengano necessaria
per la valutazione dello stato di salute dei lavoratori esposti, e delle
condizioni di lavoro incidenti, sotto il profilo medico, sul giudizio di
idoneità dei lavoratori.
6. Le funzioni di medico autorizzato e di medico
competente non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di
lavoro né dai dirigenti che eserciscono e dirigono l'attività
disciplinata, né dai preposti che ad essa sovrintendono, né dagli
addetti alla vigilanza di cui all'art. 59, comma 2.
Art. 84 - Visita medica
preventiva
1. Il
datore di lavoro deve provvedere a che i lavoratori esposti e gli
apprendisti e studenti di cui all'art. 70, prima di essere destinati ad
attività che li espongono alle radiazioni ionizzanti, siano sottoposti a
visita medica a cura del medico addetto alla sorveglianza medica.
2. Il
datore di lavoro deve altresì rendere edotto il medico, all'atto della
visita, della destinazione lavorativa del soggetto, nonché dei rischi,
ancorché di natura diversa da quella radiologica, connessi a tale
destinazione.
3. La
visita medica preventiva deve comprendere una anamnesi completa, dalla
quale risultino anche le eventuali esposizioni precedenti, dovute sia
alle mansioni esercitate sia a esami e trattamenti medici, e un esame
clinico generale completato da adeguate indagini specialistiche e di
laboratorio, per valutare lo stato generale di salute del lavoratore.
4. In
base alle risultanze della visita medica preventiva i lavoratori vengono
classificati in:
a)
idonei;
b)
idonei a determinate condizioni;
c)
non idonei.
5. Il
medico comunica per iscritto al datore di lavoro il giudizio di idoneità
ed i limiti di validità del medesimo.
6. Il
medico, nell'ambito della visita preventiva nonché in occasione delle
visite previste dall'art. 85, illustra al lavoratore il significato
delle dosi ricevute, delle introduzioni di radionuclidi, degli esami
medici e radiotossicologici e gli comunica i risultati dei giudizi di
idoneità che lo riguardano.
7.
Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'ISPESL, l'ISS e l'ANPA,
sono definiti criteri indicativi per la valutazione dell'idoneità
all'esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Art. 85 - Visite mediche
periodiche e straordinarie
1. Il
datore di lavoro deve provvedere a che i lavoratori esposti e gli
apprendisti e studenti di cui all'art. 70 siano sottoposti, a cura del
medico addetto alla sorveglianza medica, a visita medica periodica
almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta venga variata la
destinazione lavorativa o aumentino i rischi connessi a tale
destinazione. La visita medica per i lavoratori di categoria A e per gli
apprendisti e studenti ad essi equiparati deve essere effettuata almeno
ogni sei mesi. Le visite mediche, ove necessario, sono integrate da
adeguate indagini specialistiche e di laboratorio.
2. Gli organi preposti alla vigilanza di cui al comma 2 dell'art. 59
e i medici
addetti alla sorveglianza medica
possono disporre che dette visite siano ripetute con maggiore frequenza
in tutti i casi in cui le condizioni di esposizione e lo stato di salute
dei lavoratori lo esigano.
3. In
base alle risultanze delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2, i
lavoratori sono classificati in:
a) idonei;
b) idonei a determinate condizioni;
c) non idonei;
d)
lavoratori sottoposti a sorveglianza medica dopo la cessazione del
lavoro che li ha esposti alle radiazioni ionizzanti.
4. Il
datore di lavoro ha l'obbligo di disporre la prosecuzione della
sorveglianza medica per il tempo ritenuto opportuno, a giudizio del
medico, nei confronti dei lavoratori allontanati dal rischio perché non
idonei o trasferiti ad attività che non espongono ai rischi derivanti
dalle radiazioni ionizzanti. Anche per tali lavoratori il medico
formulerà il giudizio di idoneità ai sensi del comma 3, al fine di un
loro eventuale reinserimento in attività con radiazioni.
5.
Prima della cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro deve
provvedere a che il lavoratore sia sottoposto a visita medica. In tale
occasione il medico deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni
relative alle prescrizioni mediche da osservare.
6.
Ferma restando la periodicità delle visite di cui al comma 1, nel
periodo necessario all'espletamento e alla valutazione delle indagini
specialistiche e di laboratorio di cui allo stesso comma, il giudizio di
idoneità, di cui al comma 3, in precedenza formulato conserva la sua
efficacia.
Art. 86 - Allontanamento
dal lavoro
1. Il
datore di lavoro ha l'obbligo di allontanare immediatamente dal lavoro
comportante esposizione a rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti i
lavoratori che alla visita medica risultino, a giudizio del medico, non
idonei.
2.
Detti lavoratori non possono proseguire l'attività cui erano adibiti, né
altre attività che li espongano ai rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti, se non dopo essere stati riconosciuti nuovamente idonei dal
medico.
3. Il
medico deve richiedere l'allontanamento dal lavoro dei lavoratori non
idonei e proporre il reinserimento di essi quando accerti la cessazione
dello stato di non idoneità.
Art. 87 - Sorveglianza
medica effettuata da medici autorizzati
1. Il
datore di lavoro deve far eseguire da medici autorizzati la sorveglianza
medica dei lavoratori classificati in categoria A e degli apprendisti e
studenti di cui all'art. 70, ad essi equiparati ai sensi del decreto di
cui all'art. 82.
2. Il
datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato provinciale del lavoro
competente per territorio i nominativi dei medici autorizzati prescelti,
con la dichiarazione di accettazione dell'incarico.
Art. 88 - Elenco dei medici
autorizzati
1.
Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è
istituito, presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro, un elenco
nominativo dei medici autorizzati.
2.
All'elenco possono essere iscritti, su domanda, i medici competenti ai
sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che
abbiano i requisiti stabiliti ai sensi del comma 3 e che dimostrino di
essere in possesso della capacità tecnica e professionale necessaria per
lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza medica della
protezione dei lavoratori di categoria A.
3.
Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sentita l'ANPA, sono stabiliti
i requisiti per l'iscrizione all'elenco e le modalità per la formazione
professionale, per l'accertamento della capacità tecnica e professionale
e per l'iscrizione all'elenco stesso, nonché per l'eventuale sospensione
o cancellazione da esso, fermo restando quanto stabilito all'art. 93 per
i casi di inosservanza dei compiti.
Art. 89 - Attribuzioni del
medico addetto alla sorveglianza medica
1.
Nell'esercizio delle proprie funzioni, il medico addetto alla
sorveglianza medica dei lavoratori esposti è tenuto in particolare ai
seguenti adempimenti, fermi comunque restando gli altri compiti previsti
nel presente capo:
a)
analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e
alle mansioni ai fini della programmazione di indagini specialistiche e
di laboratorio atte a valutare lo stato di salute del lavoratore, anche
attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;
b)
istituzione e aggiornamento dei documenti sanitari personali e loro
consegna all’ISPESL
con le modalità previste all'art. 90 del presente decreto;
c)
consegna al medico subentrante dei documenti sanitari personali di cui
alla lett. b), nel caso di cessazione dall'incarico;
d) consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture
e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica dei lavoratori
esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni
accidentali o di emergenza.
Art. 90 - Documento
sanitario personale
1.
Per ogni lavoratore esposto il medico addetto alla sorveglianza medica
deve istituire, tenere aggiornato e conservare un documento sanitario
personale in cui sono compresi:
a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche
periodiche, straordinarie ed in occasione della sorveglianza medica
eccezionale;
b) la
destinazione lavorativa, i rischi ad essa connessi e i successivi
mutamenti;
c) le
dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali, sia
da esposizioni accidentali o di emergenza,
ovvero soggette
ad autorizzazione speciale
utilizzando i dati trasmessi dall'esperto qualificato.
2. I
lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle valutazioni di
dose, delle introduzioni e degli esami medici e radiotossicologici,
nonché ai risultati delle valutazioni di idoneità, che li riguardano, e
di ricevere, dietro loro richiesta, copia della relativa documentazione.
Copia del documento sanitario personale deve essere consegnata dal
medico all'interessato alla cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il
documento sanitario personale deve essere conservato sino alla data in
cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto il settantacinquesimo anno
di età, ed in ogni caso per almeno trenta anni dopo la cessazione del
lavoro comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti.
4. Il
medico addetto alla sorveglianza medica provvede entro sei mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attività di
impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare
i predetti documenti sanitari personali unitamente ai documenti di cui
all'art. 81, comma 1, lett. d) ed e) all'Ispettorato medico centrale del
lavoro, che assicurerà la loro conservazione nel rispetto dei termini e
delle modalità previste nel presente articolo. Su richiesta motivata del
medico e valutate le circostanze dei singoli casi, l’ISPESL
può concedere proroga ai predetti termini di consegna.
5.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti
l'ANPA e l'ISPESL, sono determinate particolari modalità di tenuta e di
conservazione della predetta documentazione e approvati i modelli della
stessa, anche per i casi di esposizione contemporanea alle radiazioni
ionizzanti e ad altri fattori di rischio.
Art. 91 - Sorveglianza
medica eccezionale
1. Il
datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori che hanno subito
una contaminazione siano sottoposti a provvedimenti di decontaminazione.
2. Il
datore di lavoro deve inoltre provvedere a che siano sottoposti a visita
medica eccezionale, da parte di un medico autorizzato, i lavoratori che
abbiano subito una esposizione tale da comportare il superamento dei
valori stabiliti ai sensi dell'art. 96. Deve altresì provvedere a che i
lavoratori in questione siano sottoposti a sorveglianza medica
eccezionale, comprendente in particolare i trattamenti terapeutici, il
controllo clinico e gli esami, che siano ritenuti necessari dal medico
autorizzato a seguito dei risultati della visita medica. Le successive
condizioni di esposizione devono essere subordinate all'assenso del
medico autorizzato.
3.
Nel caso in cui, nell'ambito della sorveglianza medica eccezionale di
cui al comma 2, il medico autorizzato decida l'allontanamento di un
lavoratore dal lavoro cui era assegnato, il datore di lavoro deve darne
notizia all'Ispettorato del lavoro e agli organi del servizio sanitario
nazionale competenti per territorio.
Art. 92 - Segnalazione di
incidenti, esposizioni rilevanti e malattie professionali
1. Il
datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare, senza ritardo e comunque
entro tre giorni, all'ANPA, all'Ispettorato provinciale del lavoro ed
agli organi del servizio sanitario nazionale, competenti per territorio,
gli incidenti verificatisi nelle attività previste dall'art. 59, nonché
le esposizioni che abbiano comportato il superamento di valori stabiliti
ai sensi dell'art. 96.
2.
Entro tre giorni dal momento in cui ne abbia effettuato la diagnosi il
medico deve comunicare all'Ispettorato provinciale del lavoro e agli
organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio i casi
di malattia professionale.
3. I
medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti
previdenziali o assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di
neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa alle
radiazioni ionizzanti, trasmettono all'ISPESL copia della relativa
documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente
l'anamnesi lavorativa.
4.
L'ISPESL inserisce nell'archivio nominativo di cui all'art. 71, comma 2,
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i casi di neoplasia
di cui al comma 3.
Art. 93 - Provvedimenti a
carico dell'esperto qualificato e del medico autorizzato
1. Su
segnalazione degli organismi di vigilanza il capo dell'Ispettorato
medico centrale può disporre, previa contestazione degli addebiti, senza
pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge, la sospensione,
non superiore a sei mesi, dall'esercizio delle funzioni dell'esperto
qualificato o del medico autorizzato, in caso di accertata inosservanza
dei rispettivi compiti.
2.
Nei casi più gravi il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su
proposta del capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro, con le
modalità stabilite al comma 1, può disporre la cancellazione
dell'esperto qualificato o del medico autorizzato dagli elenchi previsti
rispettivamente dagli artt. 78 e 88.
3. I
provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere adottati dopo che sia
stato assegnato all'interessato un termine di sessanta giorni per
presentare le proprie controdeduzioni sugli addebiti contestati. Tali
provvedimenti non possono essere adottati decorsi sei mesi dalla
presentazione delle controdeduzioni da parte dell'interessato.
4. La
procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 o 2 viene
iniziata d'ufficio in caso di condanna definitiva a pena detentiva del
medico autorizzato o dell'esperto qualificato per reati inerenti alle
funzioni attribuite. La procedura per l'adozione dei provvedimenti di
cui al comma 1 viene iniziata d'ufficio anche in caso di sentenza non
passata in giudicato con condanna a pena detentiva.
Art. 94 -
Ricorsi
1. Le
disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di
protezione sanitaria dei lavoratori sono esecutive.
2.
Contro le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di trenta giorni
dalla data di comunicazione delle disposizioni medesime. Il ricorso deve
essere inoltrato al Ministro per il tramite dell'Ispettorato del lavoro
competente per territorio. Il ricorso non ha effetto sospensivo salvo i
casi in cui la sospensione sia disposta dal capo dell'Ispettorato del
lavoro competente per territorio o dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
Art. 95 - Ricorso avverso
il giudizio di idoneità medica
1.
Avverso il giudizio in materia di idoneità medica all'esposizione alle
radiazioni ionizzanti è ammesso ricorso, entro il termine di trenta
giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, all'Ispettorato
medico centrale del lavoro.
2.
Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso senza che
l'Ispettorato abbia provveduto, il ricorso si intende respinto.
Art. 96 - Limiti di
esposizione
1.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri dell'ambiente, del lavoro
e della previdenza sociale e della protezione civile, sentiti il CNR,
l'ANPA, l'ENEA, l'ISS e l'ISPESL sono fissati, con riferimento alle
diverse modalità di esposizione di cui al decreto ai sensi dell'art. 82:
a)
limiti di dose per:
1) lavoratori esposti;
2) apprendisti e studenti;
3) lavoratori autonomi e dipendenti da terzi;
4) lavoratori non esposti.
b) i
valori di dose che comportano la sorveglianza medica eccezionale e
l'obbligo di cui agli artt. 91 e 92
2. Il
decreto di cui al comma 1 può altresì stabilire particolari limiti di
dose o condizioni di esposizione per le lavoratrici in età fertile,
nonché per le apprendiste e studentesse in età fertile, di cui all'art.
70.
3.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e della
protezione civile, sentiti il CNR, l'ANPA, l'ISS e l'ISPESL sono fissati
i limiti di dose per le persone del pubblico.
4.
Con i decreti di cui ai commi 1 e 3 vengono definite le specifiche
grandezze radioprotezionistiche, come mezzo per garantire l'osservanza
dei limiti di dose, con i relativi criteri di utilizzazione, anche per i
casi di esposizione esterna e interna concomitante.
5.
Con i decreti di cui ai commi 1 e 3 possono essere stabiliti particolari
casi per i quali non si applicano i limiti di dose di cui agli stessi
decreti.
6. Nel decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i
valori di concentrazione di radionuclidi nelle acque di miniera ai fini
dell'art. 16, comma 1.
7. I
limiti ed i valori di dose di cui ai commi 1 e 3 nonché le specifiche
grandezze ed i criteri di cui al comma 4 debbono essere fissati ed
aggiornati nel rispetto degli obiettivi di radioprotezione stabiliti
dalle direttive dell'Unione europea.
Capo IX
PROTEZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE
Sezione I
PROTEZIONE GENERALE DELLA
POPOLAZIONE
Art. 97 - Attività
disciplinate - Vigilanza
1. Le disposizioni del presente
capo si applicano alle attività che comunque espongono la popolazione ai
rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
2. La tutela sanitaria della popolazione spetta al Ministero della
sanità che si avvale degli organi del servizio sanitario nazionale.
3. La vigilanza per la tutela sanitaria della popolazione si esercita su
tutte le sorgenti di radiazioni ionizzanti al fine di prevenire,
secondo i principi generali di cui all'articolo 2, esposizioni
della popolazione e contaminazioni delle matrici ambientali, delle
sostanze alimentari e delle bevande, ad uso
sia umano che animale, o di altre matrici rilevanti.
4. La vigilanza di cui al comma 3 è esercitata attraverso gli organi del
servizio sanitario nazionale competenti per territorio e attraverso
l'ANPA, che riferisce direttamente ai Ministeri della sanità,
dell'ambiente e della protezione civile, per quanto di competenza.
Art. 98 - Divieti
1. È vietato mettere in
circolazione, produrre, importare, impiegare, manipolare o comunque
detenere, quando tali attività
siano svolte a fini commerciali, i seguenti prodotti o manufatti,
ove agli stessi siano state deliberatamente aggiunte materie
radioattive, sia direttamente, sia mediante attivazione:
a) prodotti per l'igiene e cosmesi;
b) oggetti di uso domestico o personale, ad eccezione di quelli
destinati ad uso medico o paramedico;
c) giocattoli;
d) derrate alimentari e bevande;
e) dispositivi antifulmine.
2. Il divieto, di cui al comma 1,
non si applica alle sorgenti di tipo riconosciuto di cui all'articolo
26;
3. È vietato l'uso sulle persone
di sorgenti di radiazioni ionizzanti che non sia effettuato a scopo
diagnostico, terapeutico o di ricerca scientifica clinica in conformità
alle norme vigenti.
4. È altresì vietato produrre,
importare, impiegare o comunque mettere in circolazione apparati
elettronici di visione a distanza o comunque idonei alla riproduzione
elettronica di immagini, che emettano radiazioni ionizzanti a livelli
superiori a quelli stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con le altre amministrazioni interessate, sentita
l'ANPA.
5. In caso di comprovata
giustificazione, con decreto del Ministro della sanità sono concesse
deroghe specifiche ai divieti di cui ai commi 1 e 4, nel rispetto dei
principi generali di cui
all'articolo 2.
Art. 99 - Norme generali
di protezione - Limitazione delle esposizioni
1. Chiunque pone in essere le
attività disciplinate dal presente decreto deve attuare le misure
necessarie al fine di evitare che le persone del pubblico siano esposte
al rischio di ricevere o impegnare dosi
superiori a quelle fissate con il decreto di cui all'articolo 96,
anche a seguito di contaminazione di matrici.
2. Chiunque pone in essere le attività disciplinate deve inoltre adottare tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a ridurre al livello più basso ragionevolmente ottenibile, secondo le norme specifiche di buona tecnica, i contributi alle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione nonché a realizzare e mantenere un livello ottimizzato di protezione dell'ambiente.
3. Le disposizioni di cui al
comma 1 non si applicano ai casi di cui all'articolo 96, comma 5.
Art. 100 - Significativi incrementi del rischio di contaminazione
dell'ambiente e di esposizione delle persone
1. Qualora si verifichi, nelle
aree all'interno del perimetro di una installazione o nel corso di
un'operazione di trasporto,
una contaminazione radioattiva non prevista o, comunque, un evento
accidentale che comporti un significativo incremento del rischio di
esposizione delle persone, l'esercente, ovvero il vettore, richiedendo
ove necessario tramite il prefetto competente per territorio l'ausilio
delle strutture di protezione civile, deve prendere le misure idonee ad
evitare l'aggravamento del rischio.
2. Ove l'evento di cui al comma 1
comporti il rischio di diffusione della contaminazione o comunque di
esposizione delle persone all'esterno del perimetro dell'installazione
l'esercente deve darne immediata comunicazione al prefetto e agli organi
del servizio sanitario nazionale competenti per territorio che, in
relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione all'ANPA.
3. Fermo restando quanto disposto
all'articolo 25, le disposizioni previste ai commi 1 e 2 si applicano
anche alle installazioni e alle operazioni di trasporto non soggette
alle disposizioni del presente decreto, all'interno o nel corso delle
quali l'esercente o il vettore venga a conoscenza di eventi accidentali
che coinvolgano materie radioattive, e determinino le situazioni di cui
agli stessi commi.
Art. 101 -
Situazioni eccezionali.
1. Qualora, nel corso delle attivita' soggette al presente decreto che implicano delle operazioni con materie radioattive si verifichino eventi che possono comportare rilevante contaminazione dell'aria, delle acque, del suolo e di altre matrici in zone esterne al perimetro di uno stabilimento, gli esercenti che effettuano dette operazioni sono tenuti:
a) ad informare immediatamente il prefetto, il comando provinciale dei
vigili del fuoco, gli organi del servizio sanitario nazionale competenti
per territorio e l'ANPA nel caso si tratti delle attivita' di cui agli
articoli 29 e 30, gli stessi nonche' il comandante del compartimento
marittimo e l'ufficio di sanita' marittima quando gli eventi stessi
interessino gli ambiti portuali e le altre zone di demanio marittimo e
di mare territoriale, nel caso si tratti delle attivita' soggette ad
altri provvedimenti autorizzativi previsti nel presente decreto e nella
legge 31 dicembre 1962, n. 1860;
b) a prendere tutte le misure atte a ridurre la contaminazione
radioattiva nelle zone esterne al perimetro dello stabilimento in modo
da limitare il rischio alla popolazione.
2. Il prefetto, ricevuta l'informazione di cui al comma 1, ne da' immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile.
3. Gli impianti e le situazioni, previsti dal presente decreto, diversi da quelli di cui alla sezione I del capo X, che possono determinare per il gruppo di riferimento della popolazione il superamento dei valori di dose stabiliti dal comma 6 dell'articolo 96, sono oggetto di valutazione secondo le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ai fini della loro eventuale inclusione nei piani di intervento previsti da detta legge.
4. Agli impianti e alle situazioni di cui al comma 3 si applicano le disposizioni della sezione II del capo X.
5. I livelli di rilevante contaminazione, nonché altre condizioni, per i quali si applicano le disposizioni di cui al presente articolo sono stabiliti, per l'aria, le acque ed il suolo, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'interno, sentita l'ANPA; per le sostanze alimentari e le bevande, sia ad uso umano che animale, e per altre matrici, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita l'ANPA.
Art. 102 - Disposizioni particolari per i rifiuti radioattivi
1. Chiunque esercita un'attività
soggetta al presente decreto deve adottare le misure necessarie affinché
la gestione dei rifiuti radioattivi avvenga nel rispetto delle
specifiche norme di buona tecnica e delle eventuali prescrizioni
tecniche contenute nei provvedimenti autorizzativi, al fine di evitare
rischi di esposizione alle persone del pubblico.
2. Fermi restando i provvedimenti
contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica, dei lavoratori e
dell'ambiente è facoltà dei Ministeri dell'ambiente e della sanità,
nell'ambito delle rispettive competenze e
fornendosi reciproche informazioni, sentita l'ANPA, nonché delle
autorità individuate agli articoli 29, comma 2, e 30, comma 2, nel caso
delle attività di cui agli stessi articoli 29 e 30, di prescrivere
l'adozione di adeguati dispositivi e provvedimenti, nonché di ulteriori
mezzi di rilevamento e di sorveglianza necessari
ai fini della protezione sanitaria, specie nelle località ove
coesistono più fonti di rifiuti radioattivi.
Art. 103 - Norme generali e operative di sorveglianza
1. Ai fini del conseguimento
degli obiettivi stabiliti all'articolo 99, chiunque, nell'ambito delle
attività disciplinate dal presente decreto che comportano l'obbligo
della sorveglianza fisica, produce, tratta,
manipola, utilizza, ha in deposito, materie radioattive o
comunque detiene apparecchi contenenti dette materie, o smaltisce
rifiuti radioattivi ovvero impiega apparecchi generatori di radiazioni
ionizzanti, è tenuto a
provvedere affinché vengano effettuate e registrate per iscritto le
valutazioni preventive di cui all'articolo 79 comma 7.
2. I soggetti di cui al comma 1
devono inoltre provvedere, a seconda del tipo o della entità del
rischio, affinché vengano effettuate:
a) la verifica delle nuove installazioni dal punto di vista della
protezione contro esposizioni o contaminazioni che possano interessare
l'ambiente esterno al perimetro dell'installazione, tenendo conto del
contesto ambientale in cui le installazioni si inseriscono;
b) la verifica dell'efficacia dei dispositivi tecnici di protezione;
c) la verifica delle apparecchiature di misurazione della esposizione e
della contaminazione;
d) la valutazione delle esposizioni che interessano l'ambiente esterno,
con l'indicazione della qualità delle radiazioni;
e) la valutazione delle
contaminazioni radioattive e delle dosi connesse, con indicazione della
natura, dello stato fisico e chimico delle materie radioattive e della
loro concentrazione nelle matrici ambientali.
3. In particolare, le valutazioni
di cui al comma 2, lettera
e) devono comportare:
a) la stima dell'impegno di dose relativo allo smaltimento nell'ambiente
dei rifiuti radioattivi, solidi, liquidi o aeriformi nell'ambiente;
b) la predisposizione degli opportuni mezzi di rilevamento e
sorveglianza, atti a consentire la verifica del rispetto dei
livelli di smaltimento definiti con lo studio di cui al comma 2,
lettera a), delle eventuali prescrizioni autorizzative o dei livelli di
esenzione di cui all'articolo 30;
c) la registrazione dei rilevamenti di cui alla lettera b).
4. I provvedimenti di cui ai
commi 1, 2 e 3 che abbiano carattere di periodicità devono avere
frequenza tale da garantire il rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 99, 100, 101 e 102.
Art. 104 - Controllo sulla radioattività ambientale
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 54, nonché le competenze
in materia delle regioni, delle province autonome e dell'ANPA, il
controllo sulla radioattività ambientale è esercitato dal
Ministero dell'ambiente; il controllo sugli alimenti e bevande
per consumo umano ed animale è esercitato dal Ministero della sanità. I
ministeri si danno reciproca informazione sull'esito dei controlli
effettuati. Il complesso dei controlli è articolato in reti di
sorveglianza regionale e reti di sorveglianza nazionale.
2. La gestione delle reti uniche
regionali è effettuata dalle singole regioni, secondo le direttive
impartite dal Ministero
della sanità e dal Ministero dell'ambiente.
Le regioni, per l'effettuazione dei prelievi e delle misure,
debbono avvalersi, anche attraverso forme consortili tra le regioni
stesse, delle strutture pubbliche idoneamente attrezzate.
Le direttive dei ministeri riguardano anche la standardizzazione
e l'intercalibrazione dei metodi e delle tecniche di campionamento e
misura.
3. Le reti
nazionali si avvalgono dei rilevamenti e delle misure effettuati
da istituti, enti ed organismi idoneamente attrezzati.
4. Per assicurare l'omogeneità
dei criteri di rilevamento e delle modalità di esecuzione dei prelievi e
delle misure, relativi alle reti
nazionali ai fini dell'interpretazione integrata dei dati
rilevati, nonché per gli effetti dell'articolo 35 del Trattato
istitutivo della CEEA, sono affidate all'ANPA le funzioni di
coordinamento tecnico. A tal
fine l'ANPA, sulla base delle direttive in materia, emanate dal
Ministero della sanità e dal Ministero dell'ambiente:
a) coordina le misure effettuate dagli istituti, enti o organismi di cui
sopra, riguardanti la radioattività dell'atmosfera, delle acque, del
suolo, delle sostanze alimentari e bevande e delle altre matrici
rilevanti, seguendo le modalità di esecuzione e promovendo
criteri di normalizzazione e di intercalibrazione;
b) promuove l'installazione di stazioni di prelevamento di campioni e
l'effettuazione delle relative misure di radioattività, quando ciò sia
necessario per il completamento di un'organica rete di rilevamento su
scala nazionale, eventualmente contribuendo con mezzi e risorse, anche
finanziarie;
c) trasmette, in ottemperanza all'articolo 36 del Trattato istitutivo
della CEEA, le informazioni relative ai rilevamenti effettuati.
5. Per quanto attiene alle reti
nazionali, l'ANPA provvede
inoltre alla diffusione dei risultati delle misure effettuate.
6. La rete di allarme gestita dal
Ministero dell'interno ai sensi della legge 13 maggio 1961, n. 469,
concorre autonomamente al sistema di reti nazionali.
Art. 105 - Particolari disposizioni per i radionuclidi presenti nel
corpo umano
1. I radionuclidi comunque
presenti nel corpo umano non sono soggetti alle disposizioni stabilite
nei capi V e VI. Per tali
radionuclidi le altre disposizioni del presente decreto si applicano con
le modalità ed a partire dalle soglie di quantità o di concentrazione
che, anche in relazione al tipo di sorgente radioattiva, sono stabilite
con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA.
2. In attesa dell'emanazione del
decreto di cui al comma 1 deve essere, comunque, garantita la protezione
sanitaria dei lavoratori e della popolazione.
Art. 106 - Esposizione della popolazione nel suo insieme
1. L'ANPA, in collaborazione con l'ISPESL e con l'Istituto superiore di
sanità, anche sulla base dei
dati forniti dagli organi del servizio sanitario nazionale competenti
per territorio, effettua la stima
dei diversi contributi all'esposizione della popolazione
derivanti dalle attività disciplinate dal presente decreto, dandone
annualmente comunicazione al Ministero della sanità
anche ai fini delle indicazioni
da adottare affinché il contributo delle pratiche all'esposizione
dell'intera popolazione sia mantenuto entro il valore più basso
ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e
sociali.
2. Il Ministero della sanità
comunica alla Commissione europea i risultati delle stime di cui al
comma 1.
Art. 107 -
Taratura dei mezzi di misura
Servizi riconosciuti di dosimetria individuale
1. La determinazione della dose o dei ratei di dose, delle altre
grandezze tramite le quali possono essere valutati le dosi ed i ratei di
dose nonché delle attività e concentrazioni di attività, volumetriche o
superficiali, di radionuclidi deve essere effettuata con mezzi di
misura, adeguati ai diversi tipi e qualità di radiazione, che siano
muniti di certificati di taratura.
Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri
dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, sentita l'ANPA e l'istituto di
metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti, sono stabiliti i
criteri e le modalità per il rilascio di detti certificati, nel rispetto
delle disposizioni della legge 11 agosto 1991, n. 273, che definisce
l'attribuzione delle funzioni di istituto metrologico primario nel campo
delle radiazioni ionizzanti.
2.
Le disposizioni di cui al comma
1 si applicano ai mezzi radiometrici impiegati per:
a) la sorveglianza ambientale di radioprotezione nei luoghi di lavoro,
di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b) n. 3;
b) la sorveglianza ambientale di cui all'articolo 103, comma 2, nn. 3),
4) e 5), ivi compresa quella dovuta ai sensi dell'articolo 79, comma 5;
c) i rilevamenti e la sorveglianza ambientali volti a verificare i
livelli di smaltimento dei rifiuti radioattivi nell'ambiente, il
rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative relative allo
smaltimento medesimo o dei livelli di esenzione di
cui all'articolo 30;
d) il controllo sulla radioattività ambientale e sugli alimenti e
bevande per consumo umano e animale, di cui all'articolo 104.
d-bis) rilevamenti con apparecchi, diversi da quelli di
cui al comma 3, a lettura diretta assegnati per la rilevazione di dosi;
d-ter) rilevamenti con apparecchi impiegati per la
sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici di
risulta, di cui all'articolo 157.
e) i rilevamenti previsti dai piani di emergenza di cui al capo X.
3. Gli organismi che svolgono attività di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui all’articolo 10 ter, comma 4, devono essere riconosciuti idonei nell’ambito delle norme di buona tecnica da istituti previamente abilitati; nel procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche impiegate. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e della sanità, sentiti l'ANPA, l'istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l'ISPESL, sono disciplinate le modalità per l'abilitazione dei predetti istituti.
Art. 108 - Ricerca scientifica clinica
1. Le esposizioni di persone a
scopo di ricerca scientifica clinica possono essere effettuate soltanto
con il consenso scritto delle persone medesime, previa informazione sui
rischi connessi con l'esposizione alle radiazioni ionizzanti e solo
nell'ambito di programmi approvati dal Ministro della sanità, che può
stabilire, in relazione ai programmi stessi, specifiche procedure e
vincoli di dose per le persone esposte.
2. Nei casi in cui i programmi di
ricerca non siano suscettibili di produrre benefici diretti sulla
persona esposta si applicano comunque le disposizioni di cui
all'articolo 99.
3. In caso di minori o di
soggetti con ridotta capacità di intendere e di volere, il consenso di
cui al comma 1 deve essere espresso da coloro che ne hanno la
rappresentanza.
4. La ricerca scientifica clinica
non può essere condotta su donne sane in età fertile, salvo i casi in
cui la gravidanza possa essere sicuramente esclusa.
SEZIONE II - PROTEZIONE DEI PAZIENTI
(Nota del redattore: tale sezione è stata sostituita dal D.Lgs.
187/2000)
Capo X
INTERVENTI
Sezione I
PIANI DI EMERGENZA
Art. 115
-
Campo di applicazione
Livelli di
intervento – Livelli di intervento derivati
1.Le
disposizioni di cui al presente capo si applicano alle situazioni
determinate da eventi incidentali negli impianti nucleari di cui agli
articoli 36 e 37, negli altri impianti di cui al capo VII, nelle
installazioni di cui all’articolo 115 ter, comma1, nonché da eventi
incidentali che diano luogo o possano dar luogo ad una immissione di
radioattività nell'ambiente, tale da comportare dosi per il gruppo di
riferimento della popolazione superiori ai valori stabiliti con i
provvedimenti di cui al comma 2 e che avvengano:
in impianti al
di fuori del territorio nazionale;
b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali;
c) nel corso di trasporto di materie radioattive;
d) che non siano preventivamente correlabili con alcuna
specifica area del territorio nazionale.
2.Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'interno e
per il coordinamento della protezione civile, sentiti l'ANPA, l'Istituto
superiore di sanità, l'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro e
il Consiglio Nazionale delle Ricerche, sono stabiliti, in relazione agli
orientamenti comunitari ed internazionali in materia, livelli di
intervento per la pianificazione degli interventi in condizioni di
emergenza e per l’inserimento nei piani di intervento di cui
all’articolo 115 quater, comma 1.
3. Con decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e
dell'interno, sentita l'ANPA, l’ISPESL e l’ISS, sono stabiliti per
l'aria, le acque ed il suolo, i livelli di riferimento derivati
corrispondenti ai livelli di riferimento in termini di dose stabiliti
con il decreto di cui al comma 2; i corrispondenti livelli derivati sono
stabiliti per le sostanze alimentari e le bevande, sia ad uso umano che
animale, e per altre matrici con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita l'ANPA, l’ISPESL e
l’ISS.
4. Con i
decreti di cui al comma 3 vengono anche stabiliti i valori di rilevanti
contaminazioni per le matrici di cui allo stesso comma per i quali si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 115 quinquies.
Art. 115 bis -
Principi generali per gli interventi
1. Ai fini
delle decisioni in ordine all'eventuale attuazione ed all'entità di
interventi in caso di emergenza radiologica, oppure in caso di
esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica o
di una pratica che non sia più in atto devono essere rispettati i
seguenti principi generali:
a) un intervento è
attuato solo se la diminuzione del detrimento sanitario dovuto alle
esposizioni a radiazioni ionizzanti è tale da giustificare i danni e i
costi, inclusi quelli sociali, dell'intervento;
b) il tipo, l'ampiezza e la durata dell'intervento sono
ottimizzati in modo che sia massimo il vantaggio della riduzione del
detrimento sanitario, dopo aver dedotto il danno connesso con
l'intervento;
c) alle operazioni svolte in caso di intervento non si
applicano i limiti di dose di cui all'articolo 96, commi 1, lettera a),
e 3, salvo quanto previsto nell'articolo 126 bis, in caso di esposizione
prolungata;
d) i livelli di intervento in termini di dose, stabiliti
ai sensi dell'articolo 115, comma 2, sono utilizzati ai fini della
programmazione e dell'eventuale attuazione degli interventi; detti
livelli non costituiscono limiti di dose.
Art. 115 ter - Esposizioni potenziali
1. Nelle
pratiche con materie radioattive che siano soggette a provvedimenti
autorizzativi previsti nei capi IV, VI, ad eccezione di quelli previsti
dall’articolo 31, e nell'articolo 52 del capo VII , nonché nell'articolo
13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, fatto salvo quanto previsto
nei commi successivi, i soggetti richiedenti l’emanazione di detti
provvedimenti provvedono ad eseguire, avvalendosi anche dell'esperto
qualificato, le valutazioni preventive della distribuzione spaziale e
temporale delle materie radioattive disperse o rilasciate nonché delle
esposizioni potenziali relative ai lavoratori e ai gruppi di riferimento
della popolazione nei possibili casi di emergenza radiologica.
2. Le
valutazioni di cui al comma 1 sono eseguite facendo riferimento alle
raccomandazioni in materia dei competenti organismi comunitari ed
internazionali.
3. Le
valutazioni di cui al comma 1 sono oggetto della registrazione di cui
all'articolo 81, comma 1, lettera e). Dette valutazioni sono altresì
unite alla documentazione prodotta ai fini dell’emanazione dei
provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1.
4.
Nel caso in
cui individui dei gruppi di riferimento della
popolazione possano ricevere, a seguito di esposizioni potenziali in
installazioni di cui all’articolo 29, dosi superiori ai livelli
determinati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, le amministrazioni
competenti al rilascio del nulla osta di cui all’articolo 29 stesso,
dispongono l'inclusione della pratica nei piani di cui all'articolo 115
quater, comma 1. Le predette amministrazioni inseriscono, a tale scopo,
apposite prescrizioni nel nulla osta e inviano copia del provvedimento
autorizzativo, insieme a tutte le valutazioni relative alle esposizioni
potenziali, alle autorità di cui all’articolo 115 quater, ai fini della
predisposizione dei piani di intervento.
5. Ferma
restando la disposizione di cui al comma 4, le installazioni soggette
agli altri provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1 sono sempre
incluse nei piani di intervento. L’amministrazione che rilascia il
provvedimento di cui al comma 1 ne invia copia alle autorità di cui
all'articolo 115 quater, ai fini della predisposizione dei piani stessi.
6. L’attività
delle nuove installazioni per cui è necessaria la predisposizione di
piani di intervento non può iniziare prima che le autorità di cui
all’articolo 115 quater abbiano approvato i piani stessi.
Art. 115 quater - Approvazione dei piani di
intervento
Preparazione degli interventi
1. I piani di
intervento relativi alle installazioni di cui all’articolo 115 ter sono
approvati secondo le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n.225.
2. I piani di
intervento di cui al comma 1, sono elaborati, anche con riferimento
all'interno degli impianti, alla luce dei principi generali di cui
all'articolo 115 bis, tenendo presenti i livelli di intervento stabiliti
ai sensi dell'articolo 115, comma 2. Detti piani sono oggetto di
esercitazioni periodiche la cui frequenza è stabilita nei piani
predetti, in relazione alla tipologia delle installazioni ed all'entità
delle esposizioni potenziali.
3. I piani di
intervento di cui al comma 1 prevedono, ove occorra:
a) la creazione di squadre speciali di intervento in cui
è assicurata la presenza delle competenze necessarie, di tipo tecnico,
medico o sanitario;
b) le modalità per assicurare ai componenti delle
squadre di cui alla lettera a) una formazione adeguata agli interventi
che esse sono chiamati a svolgere.
Articolo 115 quinquies - Attuazione degli interventi
1. Qualora
nelle installazioni di cui all’articolo 115 ter, comma 1, si verifichino
eventi che possano comportare emissioni e dispersioni di radionuclidi
all’esterno dell’installazione, che determinino rilevanti contaminazioni
dell’aria, delle acque, del suolo e di altre matrici in zone esterne al
perimetro dell’installazione, gli esercenti sono tenuti ad informare
immediatamente:
a) il prefetto, il comando provinciale dei vigili del
fuoco, gli organi del servizio sanitario nazionale competenti per
territorio, le agenzie regionali per la protezione dell’ambiente e
l’ANPA nel caso si tratti delle attività di cui agli articoli 29 e 30;
b) le amministrazioni di cui alla lettera a) nonché il
comandante del compartimento marittimo e l’ufficio di sanità marittima
quando gli eventi stessi interessino gli ambiti portuali e le altre zone
di demanio marittimo e di mare territoriale, nel caso si tratti delle
attività soggette ad altri provvedimenti autorizzativi previsti nel
presente decreto e nella legge 31 dicembre 1962, n.1860.
2. Gli
esercenti le installazioni di cui al comma 1 in cui si verifichino gli
eventi di cui allo stesso comma sono altresì tenuti a prendere tutte le
misure atte a ridurre la contaminazione radioattiva nelle zone esterne
al perimetro dell’installazione in modo da limitare il rischio alla
popolazione.
3. Il
prefetto, ricevuta l’informazione di cui al comma 1, ne dà immediata
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per il coordinamento della protezione civile e al Presidente della
Giunta regionale.
4.
Nell’attuazione dei piani di intervento le decisioni rispettano i
principi generali di cui all'articolo 115 bis, tenendo conto delle
caratteristiche reali dell'emergenza radiologica in relazione ai livelli
indicativi di intervento di cui all'articolo 115, comma 2, con azioni
relative:
a) alla sorgente, al fine di ridurre o arrestare
l'emissione e la dispersione di radionuclidi all'esterno
dell'installazione nonché l'esposizione esterna dovuta ai radionuclidi
medesimi;
b) all’ambiente, per ridurre il trasferimento di
sostanze radioattive agli individui;
c) agli individui interessati dall'emergenza
radiologica, ai fini della riduzione della loro esposizione e
dell'adozione di eventuali provvedimenti sanitari nei loro confronti.
5) Le autorità
responsabili dell’attuazione dei piani di cui all’articolo 115 quater
curano l’organizzazione degli interventi nonché la valutazione e la
registrazione dell’efficacia degli stessi e delle conseguenze
dell’emergenza radiologica.
6) Alle
installazioni ed agli eventi di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni della sezione II del capo X.".
Art. 116 - Piano di
emergenza esterna
1.
Per assicurare la protezione, ai fini della pubblica incolumità, della
popolazione e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da emergenza
nucleare, per ciascuno degli impianti previsti dagli artt. 36 e 37 del
presente decreto deve essere predisposto un piano di emergenza esterna.
2. Il
piano di emergenza esterna prevede l'insieme coordinato delle misure da
prendersi, con la gradualità che le circostanze richiedono, dalle
autorità responsabili in caso di incidente dell'impianto nucleare che
comporti pericolo per la pubblica incolumità.
Art. 117 - Presupposti del
piano di emergenza esterna
1.
Fermo restando quanto stabilito dall'art. 44, comma 4, ai fini della
predisposizione del piano di emergenza esterna il titolare
dell'autorizzazione o del nulla osta dell'impianto nucleare deve fornire
all'ANPA un rapporto tecnico contenente:
a)
l'esposizione analitica delle presumibili condizioni ambientali
pericolose per la popolazione e per i beni, derivanti dai singoli
incidenti nucleari ragionevolmente ipotizzabili, in relazione alle
caratteristiche strutturali e di esercizio dell'impianto, e delle
prevedibili loro localizzazioni ed evoluzioni nel tempo;
b) la
descrizione dei mezzi predisposti per il rilevamento e la misurazione
della radioattività nell'ambiente circostante l'impianto, in caso di
incidente, e delle modalità del loro impiego.
2.
Nel rapporto tecnico debbono essere evidenziati gli incidenti le cui
conseguenze attese siano circoscrivibili nell'ambito provinciale o
interprovinciale e quelli che possono invece richiedere misure
protettive su un territorio più ampio.
3.
L'ANPA, esaminato il rapporto tecnico, redige una relazione critica
riassuntiva, che trasmette, unitamente al rapporto stesso, ai Ministeri
dell'ambiente, dell'interno e della sanità e alla Commissione tecnica di
cui all'art. 9 del presente decreto.
4. Il rapporto, munito del parere della Commissione
tecnica, viene trasmesso dall'ANPA alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile che
lo invia al prefetto competente per territorio, unitamente ad uno schema
contenente i lineamenti generali del piano individuati sulla base dei
criteri definiti dal Consiglio nazionale della protezione civile di cui
all'art. 8 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Art. 118 - Predisposizione
del piano di emergenza esterna
1. Il
prefetto, sulla base della documentazione trasmessagli di cui all'art.
117, predispone il piano di emergenza esterna sul territorio della
provincia.
2.
Per l'attività di cui al comma 1 il prefetto si avvale di un Comitato
operante alle sue dipendenze e composto da:
a) il
questore;
b) il
comandante provinciale dei vigili del fuoco;
c) il
comandante provinciale dell'arma dei carabinieri;
d) un
rappresentante dei competenti organi del servizio sanitario nazionale;
e) un
rappresentante dei competenti organi veterinari;
f) un
ispettore laureato in materie tecnico-scientifiche o in medicina e
chirurgia dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio;
g) un
ingegnere capo del genio civile;
h) un
rappresentante del competente Ispettorato compartimentale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
i) un
rappresentante del competente comando militare territoriale;
l) un
rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
m) un
ufficiale di porto designato dai capi dei compartimenti marittimi
interessati.
3.
Sono chiamati a partecipare ai lavori del Comitato di cui al comma 2
esperti dell'ANPA, un rappresentante della regione o della provincia
autonoma e un rappresentante del titolare dell'autorizzazione o del
nulla osta. Il comando provinciale dei vigili del fuoco esplica i
compiti di segreteria e attua il coordinamento dei lavori. Per tali
lavori il prefetto si avvale altresì dei rappresentanti di enti,
istituzioni ed altri soggetti tenuti al concorso ai sensi dell'art. 14
della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4.
Nei casi in cui la localizzazione dell'impianto renda prevedibile
l'estensione a più province del pericolo per la pubblica incolumità e
per i beni, un piano di emergenza esterna deve essere contemporaneamente
predisposto per ciascuna provincia con le modalità previste ai commi 1 e
2, previa intesa fra i prefetti delle province interessate. Il
coordinamento dei piani provinciali è demandato al prefetto della
provincia ove ha sede l'impianto cui si riferiscono i singoli piani
provinciali.
Art. 119 - Approvazione del
piano di emergenza esterna
1. Il
piano di emergenza esterna di cui all'art. 118 viene trasmesso dal
prefetto all'ANPA che, sentita la Commissione tecnica, lo restituisce al
prefetto, munito di eventuali osservazioni, ai fini dell'approvazione,
nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225,
e ai relativi regolamenti di attuazione.
2. Il
piano approvato viene trasmesso dal prefetto alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento della
protezione civile e al Ministero dell'interno, nonché a ciascuno degli
enti e delle amministrazioni di cui al comma 2 dell'art. 118 e al
titolare dell'autorizzazione o del nulla osta.
3. Il
prefetto, entro trenta giorni dall'approvazione del piano, compie tutti
gli adempimenti necessari per assicurarne l'attuazione in caso di
emergenza.
Art. 120 - Riesame,
aggiornamento e annullamento del piano di emergenza esterna
1. Il
piano di emergenza esterna deve essere riesaminato dal prefetto e dal
Comitato provinciale di cui all'art. 118 in caso di modifiche rilevanti
dei presupposti tecnici di cui all'art. 117, e comunque ogni triennio,
in relazione ai mutamenti sopravvenuti nelle circostanze precedentemente
valutate, e particolarmente nell'ambiente fisico, demografico e nelle
modalità per l'impiego dei mezzi previsti, ed allo scopo di adeguarlo
alle mutate esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e
dei mezzi disponibili. Gli aggiornamenti eventualmente necessari sono
effettuati con le procedure di cui agli artt. 118 e 119.
2. In caso di disattivazione dell'impianto nucleare, il
piano di emergenza viene periodicamente riesaminato ed adeguato e, se
del caso, revocato, in relazione alle diverse fasi di cui all'art. 55,
secondo le procedure di cui all'art. 117, commi 1, 2 e 3, ed agli artt.
118 e 119.
Art. 121 - Piano nazionale
di emergenza
1. La
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il
coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministero
dell'interno, avvalendosi degli organi della protezione civile secondo
le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dell'ANPA,
predispone un piano nazionale delle misure protettive contro le
emergenze radiologiche su tutto il territorio.
2. La
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il
coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministero
dell'interno, include nel piano di cui al comma 1, con le modalità di
cui allo stesso comma, ed entro sei mesi dalla data di ricezione del
rapporto di cui al comma 4 dell'art. 117, le misure necessarie per
fronteggiare le eventuali conseguenze degli incidenti non
circoscrivibili nell'ambito provinciale o interprovinciale. I pareri
dell'ANPA sono espressi sentita la Commissione tecnica di cui all'art.
9. Il piano è trasmesso ai prefetti interessati affinché sviluppino la
pianificazione operativa e predispongano i relativi strumenti di
attuazione, per quanto di loro competenza. Il piano è trasmesso altresì
a tutte le amministrazioni interessate all'intervento di emergenza.
3.
Nel piano di cui ai commi 1 e 2 sono previste le misure protettive
contro le conseguenze radiologiche di incidenti che avvengono in
impianti al di fuori del territorio nazionale, nonché per gli altri casi
di emergenze radiologiche che non siano preventivamente correlabili con
alcuna specifica area del territorio nazionale stesso. Per i casi di cui
al presente comma, i presupposti tecnici della pianificazione
dell'emergenza sono proposti dall'ANPA, sentita la Commissione tecnica.
4.
Per i casi di cui al comma 3, nella pianificazione delle misure
protettive sono definiti gli obblighi per la comunicazione iniziale
dell'evento che potrebbe determinare l'attuazione delle misure
protettive.
Art. 122 - Attuazione del
piano di emergenza esterna
1. Il
piano di emergenza esterna e le misure protettive di cui all'art. 121
vengono attuati secondo le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n.
225, e dei relativi regolamenti di attuazione.
2. Il
direttore responsabile di un impianto nucleare ha l'obbligo di dare
immediata comunicazione al prefetto, alla regione o provincia autonoma
interessata, al comandante provinciale dei vigili del fuoco ed all'ANPA,
nonché agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti per
territorio, di qualsiasi incidente nucleare che comporti pericolo per la
pubblica incolumità e per i beni, indicando le misure adottate per
contenerlo e comunicando ogni altro dato tecnico per l'attuazione del
piano di emergenza esterna, specificando l'entità prevedibile
dell'incidente.
3. Lo
stesso obbligo incombe al direttore responsabile dell'impianto per
qualsiasi evento o anormalità che possa far temere l'insorgenza di un
pericolo per la pubblica incolumità.
4. Il
prefetto informa immediatamente la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per il coordinamento della protezione civile e la
direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del
Ministero dell'interno, nonché il presidente della Giunta regionale e
gli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio.
Il prefetto avvia le azioni previste dal piano di emergenza esterna,
ovvero, se necessario, quelle di cui all'art. 121, comma 2, di sua
competenza.
5. Il
Comandante provinciale dei vigili del fuoco attua i primi interventi di
soccorso tecnico urgente nell'ambito del piano di emergenza.
6.
Nel caso in cui si preveda che il pericolo per la pubblica incolumità o
il danno alle cose possa estendersi a province limitrofe, il prefetto ne
dà immediato avviso agli altri prefetti interessati.
Art. 123 - Centro di
elaborazione e valutazione dati
1. Al
fine di assicurare un comune riferimento tecnico nella gestione delle
emergenze radiologiche di cui al presente capo è istituito, presso
l'ANPA, il Centro di elaborazione e valutazione dati.
2. Il
Centro costituisce struttura tecnica per il Ministro per il
coordinamento della protezione civile, anche ai fini del funzionamento
del comitato operativo della protezione civile di cui all'art. 10 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3. Il
Centro effettua le valutazioni in ordine all'andamento nel tempo e nello
spazio dei livelli di radioattività nell'ambiente nelle situazioni di
emergenza ed ai conseguenti livelli di esposizione, al fine di
consentire alle autorità responsabili della gestione dell'emergenza
l'adozione dei necessari provvedimenti di intervento sulla base delle
valutazioni effettuate. Tutti i centri e le reti di rilevamento, ivi
comprese quelle regionali, debbono far confluire ad esso i dati delle
misure radiometriche effettuate nel corso dell'emergenza. Il Centro,
sulla base della situazione in atto, può dare indicazione di specifiche
modalità operative delle reti e dei mezzi mobili di rilevamento
disponibili sul territorio nazionale e fornisce alle autorità preposte
alla diffusione dell'informazione alla popolazione i relativi elementi
radiometrici. Le indicazioni formulate dal Centro sono rese prescrittive
da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile
ovvero dal prefetto nei confronti delle strutture delle reti di
sorveglianza regionali e delle reti di sorveglianza nazionale di cui
all'art. 104.
4. Il
Centro viene attivato dal Ministro per il coordinamento della protezione
civile per ogni situazione che comporti l'adozione delle misure
protettive previste all'art. 121. Il suo intervento può inoltre essere
richiesto dal prefetto nelle situazioni che comportino l'attuazione dei
piani di emergenza di cui all'art. 116.
5. Il
Centro è formato da quattro membri effettivi e quattro supplenti,
esperti di radioprotezione, designati rispettivamente dall'ANPA, dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dall'Istituto superiore di sanità,
dall'ISPESL, e da due membri, di cui uno supplente, designati dal
Servizio meteorologico dell'aeronautica militare. Le funzioni di
coordinamento sono svolte dall'ANPA.
6.
Possono essere chiamati a partecipare all'attività del Centro esperti di
radioprotezione designati dalle regioni eventualmente interessate.
Possono essere altresì chiamati esperti di altri enti o istituti le cui
competenze siano ritenute utili in relazione allo specifico problema in
esame.
Art. 124 - Aree portuali
1.
Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile,
di concerto con i Ministri dell'ambiente, della difesa, dell'interno,
dei trasporti e della navigazione e della sanità, sentita l'ANPA, sono
stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente
capo alle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a
propulsione nucleare.
Art. 125 - Trasporto di
materie radioattive
1.
Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile,
di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'interno, della difesa,
della sanità, dei trasporti e della navigazione, sentita l'ANPA, sono
stabiliti i casi e le modalità di applicazione delle disposizioni del
presente capo alle attività di trasporto di materie radioattive, anche
in conformità alla normativa internazionale e comunitaria di settore.
2. Il
decreto di cui al comma 1 deve in particolare prevedere i casi per i
quali i termini del trasporto e la relativa autorizzazione debbono
essere preventivamente comunicati alle autorità chiamate ad intervenire
nel corso dell'emergenza, nonché le relative modalità di comunicazione.
Art. 126 - Esercitazioni
1. La
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il
coordinamento della protezione civile ed il prefetto, ciascuno negli
ambiti di propria competenza, debbono effettuare esercitazioni
periodiche al fine di verificare l'adeguatezza dei piani di emergenza di
cui al presente capo e dei relativi strumenti di attuazione.
Articolo 126 bis - Interventi nelle esposizioni
prolungate
1. Nelle
situazioni che comportino un'esposizione prolungata dovuta agli effetti
di un'emergenza radiologica oppure di una pratica non più in atto o di
una attività lavorativa, di cui al capo III bis, che non sia più in
atto, le autorità competenti per gli interventi ai sensi della legge 25
febbraio 1992, n.225, adottano i provvedimenti opportuni, tenendo conto
dei principi generali di cui all’articolo 115 bis, delle necessità e del
rischio di esposizione, e, in particolare quelli concernenti:
a) la delimitazione dell’area interessata;
b) l’istituzione di un dispositivo di sorveglianza delle
esposizioni ;
c) l’attuazione di interventi adeguati, tenuto conto
delle caratteristiche reali della situazione;
d) la regolamentazione dell'accesso ai terreni o agli
edifici ubicati nell'area delimitata, o della loro utilizzazione.
2. Per i
lavoratori impegnati negli interventi relativi
alle esposizioni prolungate di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui al capo VIII.
Articolo 126 ter - Collaborazione con altri Stati
1. Nella
predisposizione dei piani di intervento di cui al presente capo si tiene
altresì conto delle eventuali conseguenze di emergenze radiologiche e
nucleari sul territorio nazionale che possano interessare altri Stati,
anche non appartenenti all'Unione europea.
2. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento della protezione civile stabilisce opportuni contatti di
collaborazione con altri Stati, anche non appartenenti all'Unione
europea, che possano essere interessati da eventuali emergenze
verificatesi nel territorio nazionale, al fine di agevolare la
predisposizione e l'attuazione di misure di radioprotezione di detti
Stati.
Articolo 126 quater - Particolari disposizioni per le
attività di protezione civile e di polizia giudiziaria
1. In casi di necessità e di urgenza nel corso delle
attività di protezione civile svolte sotto la direzione dell'autorità
responsabile dell'attuazione dei piani di intervento nonché nel corso
delle attività di polizia giudiziaria non si applicano gli obblighi di
denuncia, di comunicazione, di autorizzazione o di nulla osta previsti
nel presente decreto e nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per le
sorgenti di radiazioni ionizzanti.
Sezione II
INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE
Art. 127 - Situazioni
disciplinate
1. Le
norme della presente sezione disciplinano le attività e le procedure di
informazione della popolazione sulle misure di protezione sanitaria e
sul comportamento da adottare per i casi di emergenza radiologica e si
applicano alle situazioni di emergenza di cui alla sezione I del
presente capo, nonché ai casi previsti
all'articolo 115-ter.
Art. 128 -
Definizioni
1.
Ferme restando le definizioni di cui al capo II, ai fini
dell'applicazione della presente sezione valgono le definizioni seguenti
:
a)
popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza
radiologica:qualsiasi gruppo di popolazione per il quale è stato
stabilito un piano di intervento in previsione di casi di emergenza
radiologica;
b)
popolazione effettivamente interessata dall'emergenza
radiologica:qualsiasi gruppo di popolazione per il quale sono previste
misure specifiche di protezione qualora sopravvenga un caso di emergenza
radiologica;
c)
piano di intervento:i piani di emergenza di cui alla sezione I del
presente capo, ovvero i piani di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.
225, che tengano conto delle situazioni previste all' all'articolo 115-ter.
Art. 129 - Obbligo di
informazione
1. Le
informazioni previste nella presente sezione devono essere fornite alle
popolazioni definite all'art. 128 senza che le stesse ne debbano fare
richiesta. Le informazioni devono essere accessibili al pubblico, sia in
condizioni normali, sia in fase di preallarme o di emergenza
radiologica.
Art. 130 - Informazione
preventiva
1. La
popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica
viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione
sanitaria ad essa applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili,
nonché sul comportamento da adottare in caso di emergenza radiologica.
2.
L'informazione comprende almeno i seguenti elementi:
a)
natura e caratteristiche della radioattività e suoi effetti sulle
persone e sull'ambiente;
b)
casi di emergenza radiologica presi in considerazione e relative
conseguenze per la popolazione e l'ambiente;
c)
comportamento da adottare in tali eventualità;
d)
autorità ed enti responsabili degli interventi e misure urgenti previste
per informare, avvertire, proteggere e soccorrere la popolazione in caso
di emergenza radiologica.
3.
Informazioni dettagliate sono rivolte a particolari gruppi di
popolazione in relazione alla loro attività, funzione e responsabilità
nei riguardi della collettività nonché al ruolo che eventualmente
debbano assumere in caso di emergenza.
Art. 131 - Informazione in
caso di emergenza radiologica
1. La
popolazione effettivamente interessata dall'emergenza radiologica viene
immediatamente informata sui fatti relativi all'emergenza, sul
comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione sanitaria ad
essa applicabili nella fattispecie.
2. In
particolare vengono fornite in modo rapido e ripetuto informazioni
riguardanti:
a) la
sopravvenuta emergenza e, in base alle notizie disponibili, le sue
caratteristiche: tipo, origine, portata e prevedibile evoluzione;
b) le
disposizioni da rispettare, in base al caso di emergenza sopravvenuta ed
eventuali suggerimenti di cooperazione;
c) le
autorità e gli enti cui rivolgersi per informazione, consiglio,
assistenza, soccorso ed eventuali forme di collaborazione.
3. Le
informazioni di cui al comma 2 sono integrate, in funzione del tempo
disponibile, con richiami riguardanti le nozioni fondamentali sulla
radioattività ed i suoi effetti sull'essere umano e sull'ambiente.
4. Se
l'emergenza è preceduta da una fase di preallarme alla popolazione
vengono fornite informazioni riguardanti le modalità ed i tempi con cui
vengono diffusi gli aggiornamenti sull'evoluzione della situazione.
5.
Informazioni specifiche sono rivolte, anche in fase di preallarme, a
particolari gruppi di popolazione, in relazione alla loro attività,
funzione ed eventuale responsabilità nei riguardi della collettività
nonché al ruolo che eventualmente debbano assumere nella particolare
occasione.
Art. 132 - Informazione
delle persone che possono intervenire nella organizzazione dei soccorsi
per i casi di emergenza radiologica
1. I
soggetti che possono comunque intervenire nella organizzazione dei
soccorsi in caso di emergenza radiologica devono ricevere
un'informazione adeguata e regolarmente aggiornata sui rischi che
l'intervento può comportare per la loro salute e sulle precauzioni da
prendere in un caso simile; tale informazione deve tener conto dei vari
casi di emergenza radiologica prevedibili.
2.
Dette informazioni sono completate con notizie particolareggiate in
funzione del caso in concreto verificatosi.
Art. 133 - Commissione
permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da
radiazioni ionizzanti
1. E'
istituita presso il Ministero della sanità una commissione permanente
per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni
ionizzanti, con il compito di:
a)
predisporre ed aggiornare le informazioni preventive di cui agli artt.
130 e 132 e di indicare le vie di comunicazione idonee alla loro
diffusione, nonché la frequenza della diffusione stessa;
b)
predisporre gli schemi generali delle informazioni da diffondere in caso
di emergenza di cui all'art. 131 e indicare i criteri per
l'individuazione degli idonei mezzi di comunicazione;
c)
fornire consulenza agli organi di cui all'art. 134;
d)
studiare le modalità per la verifica che l'informazione preventiva sia
giunta alla popolazione, utilizzando anche le strutture del servizio
sanitario nazionale ed il sistema informativo sanitario.
2. La
commissione è nominata con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con i Ministri dell'interno, per il coordinamento della
protezione civile e dell'ambiente, sentita l'ANPA. La commissione è
composta da quindici esperti in materia di radioprotezione, protezione
civile e comunicazioni di massa. Con il medesimo decreto sono stabilite
le norme di funzionamento della commissione stessa.
Art. 134 - Procedure di
attuazione
1.
Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri
dell'interno, per il coordinamento della protezione civile e
dell'ambiente, sentita l'ANPA e le altre amministrazioni interessate,
sono individuati le autorità e gli enti che provvedono o concorrono alla
diffusione dell'informazione di cui all'art. 130, i relativi compiti e
le modalità operative in funzione dei destinatari dell'informazione
stessa.
2. Le
modalità operative per la definizione e per la diffusione delle
informazioni di cui all'art. 131 vengono stabilite nei piani di
intervento. A tal fine i prefetti e la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile
predispongono, nell'ambito dei piani di intervento di rispettiva
competenza, i piani di informazione della popolazione, sulla base degli
schemi predisposti dalla commissione permanente di cui all'art. 133.
Art. 135 - Diffusione
dell'informazione nell'Unione europea
1.
L'informazione diffusa ai sensi dell'art. 131 viene comunicata dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il
coordinamento della protezione civile alla Commissione europea ed agli
Stati membri interessati o che rischiano di essere interessati, secondo
quanto previsto all'art. 10, comma 2, della direttiva del Consiglio del
27 novembre 1989, n. 89/618/Euratom, concernente l'informazione della
popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sui
comportamenti da adottare in caso di emergenza radiologica.
2. La
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il
coordinamento della protezione civile comunica alla Commissione europea,
su richiesta di quest'ultima, le informazioni di cui agli artt. 130 e
132.
Capo XI
NORME PENALI
Art. 136 - Contravvenzioni
al capo V
1. Chiunque viola gli obblighi di notifica, d'informativa, di
registrazione o di riepilogo, di denunzia, di comunicazione e di tenuta
della contabilità di cui al capo V è punito con l'arresto sino a
quindici giorni o con l'ammenda da un milione a cinque milioni.
2.
Chiunque viola le particolari prescrizioni di cui
all’articolo 18-bis, comma 1, e all'art. 21, comma 1, è punito con
l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni.
Art. 137 - Contravvenzioni
al capo VI
1.
L'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria A senza il nulla-osta
di cui all'art. 28, comma 1, è punito con l'arresto da due a sei mesi o
con l'ammenda da venti a ottanta milioni; chi non osserva le particolari
prescrizioni di cui al nulla-osta è punito con l'arresto fino a tre mesi
o con l'ammenda da cinque a venti milioni.
2.
L'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B senza il nulla-osta
di cui all'art. 29, comma 1, è punito con l'arresto fino a tre mesi o
con l'ammenda da cinque a venti milioni; chi non osserva le particolari
prescrizioni di cui al nulla-osta è punito con l'arresto fino a quindici
giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
3.
Chi effettua lo smaltimento di rifiuti radioattivi senza
l'autorizzazione di cui all'art. 30, comma 1, è punito con l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni; chi non
osserva le particolari prescrizioni di cui all'autorizzazione è punito
con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque
milioni.
4.
Chi effettua le attività di cui agli artt. 31, comma 1, e 32, comma 1,
senza le richieste autorizzazioni è punito con l'arresto da due a sei
mesi e con l'ammenda da venti a ottanta milioni.
5.
Colui il quale effettua una delle attività di cui all'art. 33, comma 1,
senza il preventivo nulla-osta è punito con l'arresto da sei mesi a tre
anni e l'ammenda da venti a cento milioni; chi non osserva le
particolari prescrizioni di cui all'art. 33, comma 2, è punito con
l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da venti a ottanta milioni.
6.
Chiunque viola gli obblighi di registrazione e di riepilogo di cui
all'art. 34, commi 1 e 2, è punito con l'arresto fino a quindici giorni
o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
Art. 138 - Contravvenzioni
al capo VII
1.
Chi pone in esercizio gli impianti di cui all'art. 37, comma 1, senza la
relativa licenza è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con
l'ammenda da venti a cento milioni.
2. Il
titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 6 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860 e il titolare del nulla-osta di cui all'art. 37 della
presente legge che mettono in esecuzione progetti particolareggiati di
impianti nucleari senza l'approvazione di cui all'art. 41, comma 1, sono
puniti con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da venti a
ottanta milioni.
3.
Chiunque viola le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nel
nulla-osta e nella licenza di esercizio, o contravviene agli obblighi di
cui agli artt. 46, 48, comma 1, 53, 54, 55 e 57 è punito con l'arresto
da due a sei mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni; la
violazione degli adempimenti di cui all'art. 48, commi 3 e 4, è punita
con l'arresto sino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque
milioni.
Art. 139 - Contravvenzioni
ai capi IV e VIII
1.
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai dirigenti e dai
direttori delle miniere:
a) chi viola gli artt. 12, 13, 15, 16, 17, 61, comma 3; 62, commi 2 e 4;
63, comma 2; 65, 67, 69, commi 1 e 3; 71, 73, 74, 75, 77, 83, 84, commi
1 e 2; 85, commi 1, 4 e 5; 86, commi 1 e 2; 87, 91, 92, comma 1, è
punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da tre a otto
milioni;
b)
chi viola gli artt. 14, 61, commi
2 e 4 e 4-bis; 66, 72, 80, commi 2 e 3; 81, commi 3, 4 e 5, è punito
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da uno a cinque
milioni.
2.
Contravvenzioni commesse dai preposti:
a)
chi viola gli artt. 61, commi 3 e 4; 67, 73, 74, è punito con l'arresto
sino ad un mese o con l'ammenda da lire duecentomila a un milione.
3. Contravvenzioni commesse dai lavoratori:
a)
chi viola gli artt. 64, 68,
68-bis e 69, comma 2, è punito con l'arresto fino a quindici giorni
o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila.
4.
Contravvenzioni commesse dagli esperti qualificati e dai medici addetti
alla sorveglianza medica:
a)
l'esercizio di funzioni tipiche degli esperti qualificati e dei medici
autorizzati ad opera di soggetti non legittimati è punito con l'arresto
da due a quattro mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni;
b)
chi viola gli artt. 79, 80, comma 1; 81, comma 1; 84, commi 5 e 6; 85,
comma 5; 86, comma 3; 89, 90, 92, commi 2 e 3, è punito con l'arresto
fino ad un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a tre milioni.
5.
Contravvenzioni commesse nell'esercizio dei servizi di dosimetria:
a)
chi viola gli obblighi di cui all'art. 76 è punito con l'arresto fino a
quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
Art. 140
- Contravvenzioni al capo
IX
1.
Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 98, 99, 102, 103 e 108,
è punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da venti a
ottanta milioni; nei casi di grave o continuato superamento dei limiti
di cui all'art. 96, il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi
a tre anni e con l'ammenda da lire venti a cento milioni.
2.
L'esercente ed il vettore che omettono di effettuare gli adempimenti di
cui all'art. 100 sono puniti con l'arresto sino a tre mesi o con
l'ammenda da lire cinque a venti milioni.
3.
Gli esercenti che omettono di effettuare gli adempimenti di cui all'art.
101 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire
venti a ottanta milioni.
4.
Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 107; 111, commi 6 e 9;
113, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da
lire uno a cinque milioni.
Art. 141 - Contravvenzioni
al capo X
1. Il
direttore responsabile che omette gli adempimenti di cui all'art. 122,
commi 2 e 3, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con
l'ammenda da lire venti a cento milioni. La stessa pena si applica al
comandante della nave ed al trasportatore nelle ipotesi di cui agli
artt. 124 e 125.
1-bis. La violazione degli obblighi di cui agli articoli 115-ter e
115-quater è punita con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda
da lire un milione a lire cinque milioni.
1-ter. L’esercente che
omette di informare le autorità di cui all’articolo 115-quinquies, comma
1, lettera a) e b), o di prendere le misure di cui all’articolo
115-quinquies, comma 2, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e
con l’ammenda da lire venti milioni a lire cento milioni.
Art. 142 - Contravvenzioni
al capo XII
1.
Chiunque viola l'obbligo di registrazione di cui all'art. 154, comma 3,
o contravviene all'art. 157, commi 1 e 2, è punito con l'arresto fino a
quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
Articolo142 bis -
Contravvenzioni al capo III bis
L’esercente
che viola gli obblighi di cui agli articoli 10 ter, 10 quater e 10
quinquies è punito con l’arresto sino a tre mesi o con l’ammenda da lire
cinque milioni a lire venti milioni.
Il datore di lavoro che viola gli obblighi di cui
all’articolo 10 octies, comma 2, è punito con l’arresto fino a quindici
giorni o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.
Art. 143 -
Prescrizione
1.
Alle contravvenzioni di cui ai capi
III-bis, IV
e VIII del presente decreto si applica l'istituto della prescrizione di
cui agli artt. da 19 a 25 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
758.
Capo XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 144 - Industria
estrattiva
1.
Sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 11, comma 1, continuano
ad avere efficacia le disposizioni del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della
sanità, del 13 maggio 1978.
Art. 144-bis - Particolari
disposizioni concernenti le comunicazioni preventive di pratiche
1. Ferme restando le disposizioni di esonero di cui
all'articolo 22 le comunicazioni di detenzione effettuate, ai sensi
dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 185, precedentemente alla data di applicazione delle
disposizioni di cui al medesimo articolo 22, sono considerate, a tutti
gli effetti, come comunicazione preventiva di pratiche di cui allo
stesso articolo 22.
2. Le amministrazioni e gli organismi di cui
all'articolo 22, comma 1, del presente decreto si comunicano
vicendevolmente, su richiesta, le informazioni in loro possesso
concernenti le comunicazioni di detenzione di cui all'articolo 92 del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
3. Le amministrazioni e gli organismi di cui
all'articolo 22, comma
1, non sono tenuti alla comunicazione preventiva di cui allo stesso
articolo per quanto concerne le sorgenti di taratura per la
strumentazione di radioprotezione impiegata nell'ambito delle proprie
attività.
Art. 145 - Materie fissili
speciali, materie grezze minerali e combustibili
1.
Sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 23 continuano ad avere
efficacia le disposizioni del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato del 4 novembre 1982.
Art. 146 - Regime
transitorio per i provvedimenti autorizzativi di cui al capo VI
1.
Coloro che, al momento dell'entrata in vigore dei decreti di cui
all'art. 27, comma 2, all'art. 30, comma 2, all'art. 31, comma 1, e
all'art. 33, comma 2, svolgono le attività ivi previste debbono
presentare, entro sei mesi, domanda di autorizzazione, salvo quanto
stabilito al comma 2.
2.
Qualora i soggetti di cui al comma 1 siano già in possesso di
provvedimenti autorizzativi ai sensi delle disposizioni
ivi incluse quelle dell’art. 13 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860,
debbono chiedere, entro due anni, la conversione o la convalida dei
provvedimenti medesimi alle amministrazioni titolari della potestà
autorizzativa secondo le norme del presente decreto.
3.
Ove i provvedimenti autorizzativi in possesso dei soggetti di cui al
comma 2 prevedano il rinnovo, la richiesta di conversione deve essere
presentata nei termini previsti dai provvedimenti in questione.
3 bis. I
titolari di nulla osta o di autorizzazioni rilasciati ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n.185, o della
legge 31 dicembre 1962, n.1860, i quali esercitino pratiche esenti da
nulla osta o da autorizzazione ai sensi delle disposizioni del presente
decreto o della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono tenuti, entro un
anno dall’entrata in vigore delle disposizioni stesse, a comunicare alle
Amministrazioni che li avevano rilasciati il venir meno delle condizioni
di assoggettamento a tali provvedimenti. Le Amministrazioni provvedono
alla revoca dei provvedimenti autorizzativi, accertata la sussistenza
dei presupposti per la revoca stessa.
3 ter. Le
Amministrazioni competenti, ai sensi del comma 2, ad emettere i
provvedimenti di conversione o convalida inviano copia di detti
provvedimenti alle amministrazioni che avevano emesso gli atti
autorizzatori convertiti o convalidati; queste ultime provvedono alle
revoche necessarie.
3-quater. Coloro che al momento dell'entrata in vigore
delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 27
esercitano le pratiche di cui all'articolo 115-ter, comma 1, devono
inviare, entro centottanta giorni da tale data, alle autorità di cui
all'articolo 115-quater, comma 1, le valutazioni di cui all'articolo
115-ter stesso. Restano ferme le particolari disposizioni, di cui al
comma 4 dello stesso articolo 115-ter, per le installazioni soggette a
nulla osta all'impiego di categoria B di cui all'articolo 29, anche nel
caso in cui, ai sensi delle norme precedentemente vigenti, tali
installazioni fossero soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.
3 quinquies. I
provvedimenti di conversione o di convalida di cui al comma 2 contengono
anche le prescrizioni relative allo smaltimento dei rifiuti
eventualmente autorizzato ai sensi del previgente articolo 105 del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
3 sexies. I
titolari esclusivamente di provvedimenti autorizzativi rilasciati ai
sensi dell’articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1964, n.185, ove non soggetti ad altri provvedimenti in materia
di nulla osta all’impiego ai sensi dell’articolo 27, devono richiedere
l’autorizzazione allo smaltimento ai sensi dell’articolo 30.
3 septies. Le
autorità competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, di
convalida o di conversione nonché di revoca relativi all’impiego di
categoria B, inviano all’ANPA, secondo le modalità indicate nei
provvedimenti applicativi di cui all’articolo 27, copia di tali
provvedimenti.".
4. In
attesa dei provvedimenti di conversione, di convalida, di nulla osta o
di autorizzazione di cui ai commi precedenti, è consentita la
prosecuzione dell'esercizio delle attività, nel rispetto delle modalità,
limiti e condizioni con cui la stessa veniva svolta.
5.
Con i decreti di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per il
rilascio dei provvedimenti amministrativi previsti nel presente
articolo.
6.
Sino all'entrata in vigore delle leggi di cui all'art. 29, comma 2, e
all'art. 30, comma 2, il nulla osta per l'impiego di categoria B e
l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nell'ambiente di cui allo
stesso art. 30 sono rilasciate secondo le disposizioni vigenti in ogni
regione o provincia autonoma.
7.
Sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 32, comma 4, valgono le
disposizioni di cui all'all. II.
Art. 147 - Provvedimenti
autorizzativi di cui al capo VII
1. I
provvedimenti autorizzativi, le approvazioni, i certificati nonché tutti
gli atti già emanati per gli impianti di cui al capo VII del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, conservano a tutti
gli effetti la loro efficacia. Per gli impianti considerati all'art. 55
del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 146.
Art. 148 - Regime
transitorio per i procedimenti autorizzativi in corso
1. I
procedimenti autorizzativi previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185
e dall’art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
che siano in corso al momento dell'applicazione del presente decreto,
continuano, con esclusione di quelli inerenti alla disattivazione degli
impianti nucleari, ad essere disciplinati dalle
stesse disposizioni;
ai relativi provvedimenti di autorizzazione conclusivi si applicano le
disposizioni dell'art. 146, a decorrere dalla data di emanazione di tali
provvedimenti.
1 bis. Per gli impianti nucleari per i quali sia stata inoltrata istanza
di disattivazione ai sensi dell’articolo 55, in attesa della relativa
autorizzazione, possono essere autorizzati, ai sensi dell’articolo 6
della legge 31 dicembre 1962, n.1860, particolari operazioni e specifici
interventi, ancorché attinenti alla disattivazione , atti a garantire
nel modo più efficace la radioprotezione dei lavoratori e della
popolazione.
Art. 149 - Commissione
medica per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica
1.
Sino a quando non saranno aggiornate le norme regolamentari relative al
riconoscimento dell'idoneità alla direzione ed alla conduzione degli
impianti nucleari, ai sensi dell'art. 9 della legge 31 dicembre 1962, n.
1860, il comma 2 dell'art. 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, è così modificato:
"La
Commissione è composta:
a) da
un ispettore medico del lavoro, designato dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, che la presiede;
b) da
uno specialista in psichiatria, o specializzazione equipollente, e da
uno specialista in neurologia, o specializzazione equipollente,
designati dal Ministero della sanità;
c) da
un medico iscritto nell'elenco di cui all'art. 88 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230".
2.
Inoltre, in attesa dell'aggiornamento delle norme regolamentari di cui
al comma 1, l'art. 35 del presente decreto è così modificato: "Le spese
per il funzionamento delle commissioni di cui al presente capo sono a
carico dell'ANPA, il cui consiglio di amministrazione delibererà anche
in ordine al trattamento economico da corrispondere. L'ANPA fornirà agli
ispettorati provinciali del lavoro gli stampati per il rilascio delle
patenti".
2 bis.
Negli articoli 9 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1970, n.1450, vengono soppresse le parole "e non
superato 45 anni di età.
Art. 150 - Esperti
qualificati, medici autorizzati e medici competenti - Documentazione
relativa alla sorveglianza fisica e medica
1.
Sino all'emanazione dei decreti di cui agli artt. 78 e 88 valgono le
disposizioni di cui all'allegato V.
2. Le
iscrizioni negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei
medici autorizzati istituiti dal decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1964, n. 185, conservano a tempo indeterminato la loro
validità, numero progressivo e, se presenti, le loro limitazioni
all'attività in campo sanitario.
2 bis.
Negli elenchi istituiti ai sensi degli articoli 78 e 88
confluiscono con le loro eventuali limitazioni anche i soggetti di cui
al comma 2 nonché quelli che abbiano conseguito l’abilitazione entro il
31 dicembre 2000.
3. Le
domande di ammissione all'esame di abilitazione presentate entro il 31
dicembre 1995 vengono esaminate e portate a termine secondo le modalità
indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972,
n. 1150.
4. Le
commissioni di cui agli articoli 16 e 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150, rimangono in carica fino al
termine di validità previsto dal relativo decreto ministeriale di
nomina.
(Nota del redattore: i commi 5 e 6 sono soppressi)
Art. 151 -
Classificazione degli ambienti di lavoro e dei lavoratori - Particolari
modalità di esposizione
1.
Sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 82 valgono le
disposizioni stabilite nell'allegato III.
Art. 152 - Prima
applicazione delle disposizioni
concernenti i limiti di esposizione
1.
Sino all'emanazione dei decreti di cui all'art. 96, commi 1 e 3, al fine
di garantire comunque con la massima efficacia la tutela sanitaria dei
lavoratori e della popolazione dai rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti, valgono i limiti, i valori, le grandezze ed i criteri
stabiliti dell'allegato IV del presente decreto.
Articolo152 bis - Ulteriori allegati tecnici per la
fase di prima applicazione
1. Fino
all’adozione del decreto di cui al comma 2 dell’articolo 1 valgono le
disposizioni dell’allegato I bis.
2. Fino
all’adozione del decreto di cui al comma 5 dell’articolo 18 valgono le
disposizioni dell’allegato VII.
3. Fino
all’adozione del decreto di cui al comma 1 dell’articolo 26 valgono le
disposizioni dell’allegato VIII.
4. Fino
all’adozione del decreto di cui al comma 2 dell’articolo 27 valgono le
disposizioni dell’allegato IX, anche ai fini di cui al comma 2
dell’articolo 29.
5. Fino
all’adozione del decreto di cui al comma 2 dell’articolo 31 valgono le
disposizioni dell’allegato X.
6. Fino
all’adozione del decreto di cui al comma 2 dell’articolo 74 valgono le
disposizioni dell’allegato VI.
7. Fino
all’adozione del decreto di cui agli articoli 62, comma 3, 81, comma 6,
e 90, comma 5, valgono le disposizioni dell’allegato XI.
8. Fino
all’adozione del decreto di cui al comma 2 dell’articolo 115 valgono le
disposizioni dell’allegato XII.
9. Fino all’adozione dei decreti di cui al comma 3
dell’articolo 115 valgono le corrispondenti disposizioni emanate ai fini
dell’attuazione dell’articolo 108 del decreto del presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n.185.
Art. 153 - Guide tecniche
1.
L'ANPA, sentiti gli altri enti ed organismi interessati, può elaborare e
diffondere, a mezzo di guide, anche in relazione agli standard
internazionali, norme di buona tecnica in materia di sicurezza nucleare
e protezione sanitaria.
Art. 154 - Rifiuti con
altre caratteristiche di pericolosità - Radionuclidi a vita breve
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
formulata d'intesa dai Ministri dell'ambiente e della sanità, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita
l'ANPA, sono definiti i criteri e le modalità da rispettare per la
gestione dei rifiuti radioattivi che presentano anche caratteristiche di
pericolosità diverse dal rischio da radiazioni, nonché per il loro
smaltimento nell'ambiente.
2.
Le norme del presente decreto non si applicano allo smaltimento di
rifiuti radioattivi nell'ambiente, né al loro conferimento a terzi ai
fini dello smaltimento, né comunque all'allontanamento di materiali
destinati al riciclo o alla riutilizzazione, quando detti rifiuti o
materiali contengano solo radionuclidi con tempo di dimezzamento fisico
inferiore a settantacinque giorni e in concentrazione non superiore ai
valori determinati ai sensi dell'articolo 1, sempre che lo smaltimento
avvenga nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
3. I dati relativi ad ogni smaltimento o ad ogni
conferimento di rifiuti a terzi, e ad ogni altro allontanamento di
materiali, effettuati ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2, che
dimostrino il rispetto delle condizioni ivi stabilite, debbono essere
registrati e trasmessi, su richiesta, all’Agenzia regionale o della
provincia autonoma, di cui all’articolo 03 della legge 21 gennaio 1994,
n. 61, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per
territorio ed all'ANPA.
3 bis. Fuori
dei casi di cui al comma 2, l'allontanamento da installazioni soggette
ad autorizzazioni di cui ai capi IV, VI e VII di materiali contenenti
sostanze radioattive, destinati ad essere smaltiti, riciclati o
riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di
attività ai quali non si applichino le norme del presente decreto, è
soggetto ad apposite prescrizioni da prevedere nei provvedimenti
autorizzativi di cui ai predetti capi. I livelli di allontanamento da
installazioni di cui ai capi IV, VI e VII di materiali, destinati ad
essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o,
comunque, nell'ambito di attività ai quali non si applichino le norme
del presente decreto debbono soddisfare ai criteri fissati con il
decreto di cui all'articolo 1, comma 2, ed a tal fine tengono conto
delle direttive, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici
forniti dall'Unione europea.
Art. 155 - Consultazione
del comitato di coordinamento degli interventi per la radioprotezione
dei lavoratori e delle popolazioni
1. Il
Comitato di coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei
lavoratori e delle popolazioni, di cui all'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, viene consultato dai
Ministri dell'ambiente e dalla sanità ai fini dell'emanazione dei
decreti applicativi di loro competenza previsti dal presente decreto,
nonché ai fini della predisposizione dei pareri che i Ministri suddetti
sono chiamati a dare su schemi di decreti applicativi la cui emanazione
sia competenza di altri Ministri.
2.
Nei casi di cui al comma 1, per le materie di competenza anche del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai lavori del Comitato
è chiamato a partecipare un rappresentante del Ministero stesso.
Art. 156 - Specifiche
modalità applicative per il trasporto
1.
Fermo restando quanto stabilito all'art. 1, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con i Ministri dell'ambiente,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e
dell'interno, sentita l'ANPA, possono essere indicate specifiche
modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla
attività di trasporto di materie radioattive, anche al fine di
un'armonizzazione con le norme internazionali in materia.
Art. 157 - Sorveglianza
radiometrica su materiali
1. I
soggetti che, a scopo industriale o commerciale, compiono operazioni di
fusione di rottami o di altri materiali metallici di risulta sono tenuti
ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali e
rottami, al fine di rilevare la presenza in essi di eventuali sorgenti
dismesse. Nel caso di ritrovamento si applica quanto disposto dall'art.
25, comma 3.
2.
Agli obblighi di cui al comma 1 sono altresì tenuti i soggetti che
esercitano attività, a scopo commerciale, comportanti la raccolta ed il
deposito dei predetti materiali e rottami. Sono escluse le attività che
comportano esclusivamente il trasporto.
3.
Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della
previdenza sociale e dell'ambiente, sentita l'ANPA, sono stabilite le
condizioni di applicazione del presente articolo, indipendentemente dal
verificarsi delle condizioni fissate ai sensi delle disposizioni di cui
all'art. 1, e le eventuali esenzioni.
Art. 158 - Semplificazione
dei procedimenti amministrativi
1. Ai provvedimenti autorizzativi di cui al presente
decreto non si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, comma 10,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Art. 159 - Altre
disposizioni per impianti e laboratori nucleari
1. Ai
fini del coordinamento delle norme del presente decreto con quelle
contenute in altre disposizioni di legge, ed in particolare nel decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per impianti e laboratori
nucleari si intendono gli impianti e le installazioni di cui agli artt.
7, 28 e 33 del presente decreto.
Art. 160 - Termini per
l'applicazione
1.
Ove non diversamente previsto ai commi successivi, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire al 1° gennaio dell'anno
successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla
Gazzetta Ufficiale.
2. Le
disposizioni di cui agli artt. 18, 19, 20, 21, comma 3, 22, 24, 26, 27,
30, 31, 33, 34, 98, 101 e 105, secondo periodo, si applicano tre mesi
dopo l'entrata in vigore dei decreti previsti negli stessi articoli.
3. Le
disposizioni di cui al capo VIII relative alla sorveglianza medica dei
lavoratori non classificati in categoria A si applicano dal 1° luglio
dell'anno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto
sulla Gazzetta Ufficiale.
4. Le
disposizioni di cui all'art. 107 si applicano tre anni dopo la data di
entrata in vigore dei decreti previsti in tale articolo; nelle more, le
attività continuano a svolgersi secondo le condizioni già in atto.
All'ANPA e all'ISPESL sono attribuite le funzioni di istituti abilitati
di cui all'art. 107, comma 3.
5.
Sino alle date a partite dalle quali si applicano le disposizioni
richiamate ai commi 1, 2 e 3 conservano efficacia le corrispondenti
disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1964, n. 185, con le relative modalità e soglie di
applicazione.
Art. 161 - Decreti di
attuazione
1. Le
norme di attuazione previste dal presente decreto devono essere emanate
entro il 31 dicembre 1995. Tali norme saranno informate ai principi del
sistema di protezione radiologica di cui all'art. 2, al fine di
garantire con la massima efficacia la protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori e la protezione dell'ambiente, e terranno
conto delle indicazioni comunitarie e di quelle delle altre competenti
organizzazioni internazionali in materia.
2. I
pareri previsti per l'emanazione delle norme di attuazione di cui al
comma 1 debbono essere trasmessi entro novanta giorni dalla richiesta.
Trascorso tale termine i pareri si intendono favorevoli.
3.
Sulle norme di attuazione di cui al comma 1 è sentita la Conferenza
Stato-Regioni ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
Art. 162 - Disposizioni
particolari per il Ministero della difesa
1.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro della difesa, sentito il Consiglio interministeriale di
coordinamento e consultazione, è emanato il regolamento di sicurezza
nucleare e protezione sanitaria per l'amministrazione della difesa.
2. Il
regolamento, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai compiti
istituzionali delle forze armate in tempo di pace, si uniformerà ai
principi di radioprotezione fissati nel presente decreto e nella
normativa comunitaria cosicché sia garantita la protezione della
popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti.
Art. 163 -
Abrogazione
1. E'
abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.
185.
2. I
riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964,
n. 185, contenuti in leggi, decreti, regolamenti, circolari, si
intendono riferiti ai corrispondenti istituti del presente decreto
legislativo.
(Nota del
redattore: gli articoli seguenti sono specifici del D.L.gs. 241/2000)
Articolo 36
1. Gli
allegati I, III, IV e V del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
sono rispettivamente sostituiti dagli allegati al presente decreto I,
III, IV e V.
Articolo 37
1. La Sezione speciale della Commissione prevista
dal comma 1 dell’articolo 10-septies del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, e successive modifiche, si insedia entro sei mesi
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale.
2. La disposizione di cui al comma 1 dell’articolo
10 ter del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modifiche, si applica diciotto mesi dopo la data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
3. La disposizione di cui al comma 3 dell’articolo
10 ter del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modifiche, si applica trentasei mesi dopo la data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
4. Per le attività di cui ai commi 1 e 3
dell’articolo 10 ter, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e
successive modifiche, già esistenti alle date di applicazione degli
stessi commi, i termini ivi previsti decorrono rispettivamente da quelli
previsti ai commi 2 e 3.
5. La prima individuazione delle zone ad elevata
probabilità di alte concentrazioni di attività di radon di cui
all’articolo 10 sexies, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, e successive modifiche, avviene comunque entro cinque anni dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale.".
Articolo 38
1. Coloro che hanno prodotto domanda ai fini
dell’accertamento della capacità tecnica e professionale per
l’iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 78 e 88 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, hanno diritto a sostenere le relative
prove con le modalità vigenti alla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 39
1. Le spese relative alle procedure concernenti le
attività da effettuarsi, ai sensi del presente decreto, da parte delle
amministrazioni competenti, sono a carico dei soggetti richiedenti non
pubblici, secondo quanto disposto dall’articolo 5 della legge 5 febbraio
1999, n. 25, sulla base del costo effettivo del servizio reso.
2. Con decreto del Ministro competente, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, sono determinate le tariffe per le attività di cui al
comma 1 e le relative modalità di versamento.
3. Le spese derivanti dalle procedure concernenti
le attività da effettuarsi ai sensi del presente decreto, da parte delle
regioni e delle province autonome, sono a carico dei soggetti
richiedenti non pubblici, sulla base del costo effettivo del servizio
reso.
Articolo 40
1. Dall’attuazione del presente decreto non
derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per il bilancio dello
Stato.
Articolo 41
1. E’ abrogato
l’art. 101 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
Articolo 42
1. Le disposizioni del presente decreto si
applicano a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 maggio 2000.
CIAMPI
AMATO, Presidente del
Consiglio dei Ministri
MATTIOLI, Ministro per le
politiche comunitarie
BORDON, Ministro
dell’Ambiente
VERONESI, Ministro della
sanità
SALVI, Ministro del lavoro e
delle previdenza sociale
LETTA, Ministro
dell’industria del commercio e dell’artigianato e del commercio con
l’estero
BIANCO, Ministro dell’interno
DINI, Ministro degli affari
esteri
FASSINO, Ministro della
giustizia
VISCO, Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: FASSINO