Gli obblighi di Legge per il Datore di Lavoro e il cittadino in materia di gas Radon
Il gas radon è un gas radioattivo proveniente dal decadimento dell’uranio presente nelle rocce, nel suolo e nei materiali da costruzione, che tende ad accumularsi negli ambienti confinati (ambienti indoor), dove in alcuni casi può raggiungere concentrazioni tali da rappresentare un rischio significativo per la salute della popolazione esposta.
È considerato la seconda causa di cancro al polmone dopo il fumo di tabacco e ad esso sono attribuiti dal 5 al 20% di tutti i casi (da 1.500 a 5.500 stimati per la sola Italia all’anno).
Il D.lgs. 81/08, all’Art. 28, prevede che il Datore di Lavoro valuti “tutti i rischi” a cui possono essere esposti i lavoratori incluso il Rischio da Gas Radon.
A partire dal 27 Agosto 2020, grazie al Decreto 101/2020 di recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom è stata riscritta tutta la normativa sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti con una stretta sui limiti e obbligo di misurazioni anche al piano terra.
Le disposizioni si applicano sia agli ambienti di lavoro sia alle abitazioni civili esistenti e alle nuove costruzioni.
In particolare vengono modificati i livelli di riferimento della concentrazione media annua di Radon, stabiliti in:
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300 Bq/m3 per i luoghi di lavoro;
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300 Bq/m3 per le abitazioni esistenti;
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200 Bq/m3 per le abitazioni costruite dopo il 31/12/2024.
Nelle aziende andranno effettuate misurazioni: nei luoghi di lavoro sotterranei, nei luoghi di lavoro in locali semisotterranei, o situati al piano terra localizzati nelle aree prioritarie per la riduzione dei livelli di concentrazione di gas radon, in specifiche tipologie di luoghi di lavoro da identificare nel Piano nazionale d’azione per il radon e negli stabilimenti termali.
Nel caso di superamento del livello di riferimento, si richiede l'adozione di misure correttive volte alla riduzione dei livelli medi di radon indoor. Vengono inoltre stabilite delle tempistiche relative alla prima valutazione ed alle successive.
La prima valutazione della concentrazione media annua sarà infatti da effettuare entro 24 mesi dall'inizio dell'attività o dalla definizione delle aree a rischio. Le misure andranno poi ripetute periodicamente secondo la seguente cadenza:
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Ogni 8 anni, se il valore di concentrazione è inferiore a 300 Bq/m3;
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Ogni volta che vengono effettuati interventi strutturali a livello di attacco a terra o di isolamento termico;
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Entro 2 anni in caso di superamento del livello di riferimento (al fine di valutare l'efficacia delle misure correttive) e successivamente ogni 4 anni.
In caso la concentrazione, a seguito delle misure correttive, dovesse risultare ancora superiore al livello di riferimento, sarà necessario effettuare la valutazione delle dosi efficaci annue.
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